{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083631,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083631,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3631","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Basta eludere la democrazia diretta!","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il pacchetto sulla libera circolazione delle persone con l'UE \u00e8 il pi\u00f9 recente colpo inferto alla democrazia, nonostante fosse stato a pi\u00f9 riprese promesso al popolo che avrebbe potuto esprimersi nuovamente dopo ogni allargamento dell'UE. Ma la tendenza a eludere il nostro collaudato sistema della democrazia diretta non \u00e8 nuova. Trattati e accordi, decisioni del Tribunale federale che non rispettano la volont\u00e0 espressa nelle votazioni popolari, ingerenze di governi o giudici stranieri in questioni svizzere, nonch\u00e9 l'inosservanza della volont\u00e0 popolare al momento di emanare leggi e ordinanze limitano sempre pi\u00f9 la democrazia diretta. Alla luce di tale situazione, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Che provvedimenti adotta il Consiglio federale al fine di rafforzare il sistema politico, unico al mondo, della democrazia diretta?</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 consapevole del problema dell'elusione della democrazia diretta mediante trattati e accordi?</p><p>3. \u00c8 disposto a rinunciare ad accordi internazionali incompatibili con la democrazia diretta? In caso di conflitto, secondo il Consiglio federale la priorit\u00e0 spetta al diritto internazionale non cogente o al diritto costituzionale svizzero?</p><p>4. Non ritiene problematica la crescente trasposizione del diritto straniero, ad esempio di quello europeo, nella legislazione svizzera? In che modo tali leggi, che non sono improntate alla democrazia diretta, sono conciliabili con il sistema politico svizzero?</p><p>5. Perch\u00e9 il Consiglio federale accetta i dettami della Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee su chi pu\u00f2 e chi non pu\u00f2 essere espulso dalla Svizzera (si veda l'esempio di un cittadino turco espulso nel 2004, cui la Corte ha persino riconosciuto una riparazione, dopo che l'uomo era stato condannato in Svizzera per rapina, lesioni personali, reati patrimoniali, gravi infrazioni al codice della circolazione e altri reati)?</p><p>6. Il Consiglio federale non ritiene problematico che il popolo svizzero non possa esprimersi liberamente sui due oggetti relativi alla libera circolazione delle persone con l'UE, ossia il rinnovo dell'accordo e la sua estensione a Romania e Bulgaria?</p><p>7. Il Consiglio federale continuer\u00e0 a sottoporre separatamente al popolo future estensioni della libera circolazione delle persone (Turchia, Croazia e Macedonia sono gi\u00e0 candidati ufficiali all'adesione all'UE)?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La politica europea della Svizzera non rimette in discussione la nostra democrazia diretta. Anche gli accordi bilaterali I e II sono stati infatti approvati e attuati con la diretta partecipazione del popolo. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:</p><p>1. Il Consiglio federale non condivide l'inquietudine degli autori dell'interpellanza. Per quanto riguarda l'approvazione dei trattati internazionali, i diritti popolari sono gi\u00e0 stati rafforzati nel 2003. Il Consiglio federale ritiene che non \u00e8 necessario potenziare ulteriormente la democrazia diretta in quest'ambito.</p><p>2. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui i trattati internazionali minerebbero la nostra democrazia diretta. Anzitutto, i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali \u00e8 necessaria l'emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. d della Costituzione). Inoltre, anche le leggi varate per applicare i trattati internazionali sottostanno a referendum (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. a della Costituzione). Infine, quando approva un trattato internazionale secondo la procedura semplificata (senza approvazione parlamentare), il Consiglio federale agisce in virt\u00f9 di una norma di delega contenuta in un atto legislativo soggetto a referendum e riferisce annualmente su tali trattati all'Assemblea federale (art. 48a cpv. 2 LOGA), la quale pu\u00f2, se ritiene che la stipulazione del trattato necessiti dell'approvazione del Parlamento, incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato in questione per esaminarlo secondo la procedura ordinaria (FF 2008 4019). Non si pu\u00f2 dunque dubitare della legittimit\u00e0 popolare e democratica degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Il Consiglio federale tiene a sottolineare che nessun altro Paese al mondo prevede una tale estensione dei diritti di partecipazione del popolo al momento della conclusione di trattati internazionali. Pertanto non si pu\u00f2 parlare di elusione della nostra democrazia diretta.</p><p>3. Secondo il Consiglio federale non \u00e8 opportuno contrapporre la cooperazione internazionale alla democrazia diretta. Infatti, la conclusione di trattati internazionali non \u00e8 fine a s\u00e9 stessa. Costituisce uno strumento al servizio della salvaguardia degli interessi svizzeri e della cooperazione internazionale. Prima di concludere un trattato internazionale, il Consiglio federale procede generalmente a una valutazione del suo impatto, in particolare sulle nostre istituzioni politiche, ed a una ponderazione degli interessi in gioco. L'obbligo di rispettare il diritto internazionale, sancito all'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione, s'impone di principio a tutte le autorit\u00e0 statali, comprese quelle incaricate di vigilare sul rispetto della Costituzione. Le autorit\u00e0 federali provvedono a evitare qualsiasi conflitto tra il diritto costituzionale e il diritto internazionale non cogente ricorrendo a un'interpretazione conforme al diritto internazionale o modificando precedentemente il diritto costituzionale contrario. Il primato del diritto internazionale non \u00e8 un principio assoluto, poich\u00e9 sono possibili delle eccezioni. In effetti, la questione del primato deve essere decisa di caso in caso in funzione del contenuto e della portata delle norme costituzionali e internazionali in gioco.</p><p>4. Occorre anzitutto rammentare che l'ordinamento giuridico svizzero e quello europeo si fondano su valori fondamentali comuni. Inoltre, il diritto comunitario \u00e8 trasposto rispettando rigorosamente la nostra democrazia diretta. Infatti, la trasposizione da parte della Svizzera dello sviluppo dell'acquis comunitario costituisce, in ogni caso, un trattato internazionale che deve essere approvato dall'organo competente e che, a seconda del suo contenuto, sottost\u00e0 a referendum. Il Consiglio federale non vede dunque alcuna incompatibilit\u00e0 tra la trasposizione dell'acquis comunitario, nell'ambito dell'approccio bilaterale, e il nostro sistema politico.</p><p>5. La sentenza cui fanno riferimento gli autori dell'interpellanza non \u00e8 stata pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee - che d'altronde non ha la competenza di emanare decisioni riguardanti la Svizzera -, bens\u00ec dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, giurisdizione in seno alla quale la Svizzera \u00e8 rappresentata. Ratificando nel 1974 la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), la Svizzera ha riconosciuto la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a statuire su richieste individuali concernenti il nostro Paese. Si \u00e8 parimenti impegnata a rispettare le sentenze definitive della Corte per le controversie di cui \u00e8 parte (cfr. art. 46 par. 1 CEDU). Questi obblighi internazionali limitano indubbiamente in una certa misura il margine di manovra delle autorit\u00e0 e dei tribunali svizzeri. Bisogna comunque anche sottolineare che le condanne pronunciate contro la Svizzera dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono molto rare (soltanto l'1,8 per cento dei ricorsi presentati dal 1974 sono stati accolti) e che le sentenze hanno sostanzialmente contribuito a rafforzare i diritti dell'uomo in Svizzera.</p><p>Gli autori dell'interpellanza si riferiscono alla sentenza della Corte del 22 maggio 2008 sulla causa Emre contro la Svizzera. Si tratta del caso dell'espulsione di un cittadino turco residente in Svizzera dall'et\u00e0 di sei anni e che era stato condannato, per diversi reati, a una pena detentiva di complessivamente 18 mesi e mezzo. Nel caso in esame la ponderazione degli interessi pubblici e privati si \u00e8 conclusa con una decisione favorevole al richiedente in virt\u00f9 delle circostanze particolari, (la malattia psichica, la gravit\u00e0 relativa delle condanne inflitte, la debolezza dei legami con il Paese d'origine e il carattere definitivo della misura d'espulsione).</p><p>6. Il Consiglio federale ha proposto il rinnovo dell'accordo e la sua estensione sotto forma di due decreti distinti. Il Parlamento ha tuttavia deciso di riunire le due questioni in un unico decreto per meglio tener conto della connessione materiale tra i due oggetti. Secondo il Consiglio federale la soluzione adottata dal Parlamento \u00e8 ineccepibile dal punto di vista giuridico.</p><p>7. In virt\u00f9 dell'articolo 2 lettera b del decreto federale dell'8 ottobre 1999 che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione svizzera da una parte e la Comunit\u00e0 europea nonch\u00e9 eventualmente i suoi Stati membri o la Comunit\u00e0 europea dell'energia atomica dall'altra (RU 2002 1527), qualsiasi estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone a uno Stato che al momento della sua accettazione non apparteneva alla Comunit\u00e0 europea deve essere sottoposta all'Assemblea federale, la cui decisione sottost\u00e0 a referendum. A tale proposito non vi sono alternative, n\u00e9 per il Consiglio federale n\u00e9 per l'Assemblea federale. Inoltre una fusione dei decreti che approvano il rinnovo e l'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone non potr\u00e0 pi\u00f9 ripetersi in futuro, poich\u00e9 l'accordo sar\u00e0 rinnovato per un periodo indeterminato (cfr. art. 25 par. 2 dell'accordo e art. 1 del decreto federale del 13 giugno 2008 che approva il rinnovo e l'estensione dell'accordo, FF 2008 4655).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1227657600000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dell'Unione democratica di Centro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1267643588617)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4","Category":null,"Modified":"\/Date(1690533220103)\/","SubmissionDate":"\/Date(1222905600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4805,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale"}}