{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083789,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083789,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3789","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Prevenzione dei genocidi. Combattere i genocidi culturali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Con la mozione incarico il Consiglio federale di predisporre norme di diritto, applicabili su scala nazionale e integrabili nel diritto internazionale pubblico, volte a combattere in modo efficace il genocidio culturale, nell'intento di prevenire il genocidio biologico e fisico, nonch\u00e9 di tutelare e promuovere i diritti dell'uomo e la diversit\u00e0 culturale in Svizzera, in Europa e nel mondo.</p>","ReasonText":"<p>Quest'anno ricorre il 60\u00b0 anniversario della ratifica della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata all'unanimit\u00e0 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948. Questa fonte del diritto internazionale pubblico definisce il genocidio come un atto commesso con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.</p><p>Nel 2006 il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato la comunit\u00e0 internazionale a rafforzare la sua capacit\u00e0 in materia di azione preventiva e la sua capacit\u00e0 di adottare rapidamente le misure necessarie per far fronte a gravi violazioni dei diritti dell'uomo che potrebbero degenerare in genocidio.</p><p>Il genocidio culturale consente di eludere le norme applicabili alle forme classiche di genocidio. Visto l'effetto preventivo che la repressione del genocidio culturale ha sul compimento del genocidio fisico, \u00e8 necessario sviluppare il diritto convenzionale in questa direzione. Infatti un gruppo pu\u00f2 essere annientato non soltanto fisicamente, bens\u00ec anche attraverso la distruzione delle sue espressioni ed istituzioni culturali, che costituisce sovente il primo passo verso una distruzione fisica.</p><p>La Dichiarazione universale sulla diversit\u00e0 culturale adottata dall'Unesco nel 2001 sancisce che \"la diversit\u00e0 culturale \u00e8, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversit\u00e0 per qualsiasi forma di vita\". La Convenzione dell'Unesco del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle diversit\u00e0 delle espressioni culturali, entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008, dovrebbe fornire una nuova base per disciplinare la repressione del genocidio culturale nel diritto nazionale. La lotta contro il genocidio culturale nonch\u00e9 la protezione e la promozione della diversit\u00e0 culturale contribuiranno a prevenire il genocidio fisico.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale sostiene l'idea di fondo formulata nella mozione. Ritiene tuttavia che l'elaborazione di nuove norme giuridiche avrebbe conseguenze indesiderate e non consentirebbe di raggiungere lo scopo perseguito. </p><p>Il Consiglio federale reputa innanzitutto che l'inclusione degli atti di \"genocidio culturale\" nella definizione del reato di genocidio comporterebbe un'estensione della definizione, che non \u00e8 auspicata. </p><p>La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (RS 0.311.11) definisce il reato di genocidio in maniera molto precisa. Si tratta di atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Per definizione, il genocidio fa parte dei crimini pi\u00f9 gravi del diritto internazionale. Sono considerati genocidio solo gli atti particolarmente gravi. L'autore deve avere l'intenzione di annientare fisicamente un gruppo e non di distruggerne i simboli che lo identificano. </p><p>Il reato di genocidio secondo i termini della Convenzione non include il \"genocidio culturale\" inteso come atto volto a distruggere l'eredit\u00e0 culturale di un gruppo. In questo caso si tratta di un'omissione deliberata. Si \u00e8 considerato che il \"genocidio culturale\" si concentri essenzialmente sulla protezione delle minoranze, che \u00e8 gi\u00e0 garantita dai diritti dell'uomo.</p><p>Stabilendo nuove norme giuridiche tese a includere nel reato di genocidio gli atti di \"genocidio culturale\", vi \u00e8 il rischio di attenuare il contenuto del crimine di genocidio a livello nazionale. Il Consiglio federale ritiene infatti che la definizione di genocidio non dovrebbe essere estesa ad atti il cui risultato diretto non \u00e8 la distruzione fisica di un gruppo. L'estensione in tal senso della definizione potrebbe comportare l'indebolimento del suo contenuto e, di conseguenza, l'attenuazione della sua gravit\u00e0.</p><p>In secondo luogo, il Consiglio federale reputa che, anche se il reato di genocidio non comprende gli atti di \"genocidio culturale\", il diritto internazionale applicabile in Svizzera conferisce una protezione estesa contro tali atti. Si pensi per esempio:</p><p>- ai diritti dell'uomo, in particolare i diritti delle persone che appartengono a una minoranza, il divieto di discriminazione, le libert\u00e0 fondamentali (p. es. le libert\u00e0 di religione e di espressione e il diritto a una propria cultura) e i diritti economici, sociali e culturali (p. es. il diritto di partecipare alla vita culturale, la protezione della diversit\u00e0 culturale);</p><p>- al diritto internazionale umanitario, in particolare il divieto di attacchi deliberati contro beni culturali e luoghi di culto; e</p><p>- al diritto penale internazionale, in particolare i crimini contro l'umanit\u00e0.</p><p>Queste garanzie in materia di diritti dell'uomo, in particolare il diritto all'uguaglianza e il divieto di discriminazione, sono sancite nella Costituzione svizzera. A ci\u00f2 si aggiunge il principio del federalismo, che garantisce la diversit\u00e0 culturale dei cantoni e delle regioni linguistiche. Nell'ambito del diritto penale, il diritto svizzero prevede il divieto di qualsiasi forma di pregiudizio alle libert\u00e0 di credo e di culto.</p><p>Di conseguenza, il diritto vigente consente gi\u00e0 ora di combattere in modo efficace il \"genocidio culturale\". L'istituzione a livello nazionale di nuove norme in questo campo non completerebbe dal profilo qualitativo l'ordinamento giuridico esistente e rischierebbe di mettere in discussione la definizione e la gravit\u00e0 di questo crimine. Secondo il Consiglio federale, non si tratta di istituire nuove norme in materia, bens\u00ec di garantire l'applicazione adeguata di quelle esistenti. La Svizzera \u00e8 molto attiva sul piano internazionale per quanto riguarda la prevenzione del genocidio. Appoggia gli sforzi intrapresi dalle Nazioni Unite per sviluppare e rafforzare gli strumenti che consentono di riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo che potrebbero degenerare in una tragedia umana.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1242172800000)\/","SubmittedBy":"Aubert Josiane","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1252347344180)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|2831","Category":null,"Modified":"\/Date(1690516278597)\/","SubmissionDate":"\/Date(1228780800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4806,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Cultura"}}