{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20083824,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20083824,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"08.3824","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Prostituzione minorile. Una lacuna giuridica da colmare","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sottoporre all'Assemblea federale una modifica del Codice penale svizzero tesa a:</p><p>- vietare la prostituzione minorile fino al compimento dei 18 (se non addirittura dei 21) anni;</p><p>- prevedere sanzioni adeguate nei confronti dei clienti che si rivolgono a minorenni che si prostituiscono.</p>","ReasonText":"<p>La prostituzione volontaria minorile \u00e8 attualmente al centro dell'attenzione mediatica. Organizzazioni quali Terre des hommes - Aiuto all'infanzia o l'Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia constatano che questo fenomeno coinvolge sempre pi\u00f9 giovani di 16-18 anni, che vi ricorrerebbero sempre pi\u00f9 numerosi, non per necessit\u00e0 economica, ma per guadagnare facilmente denaro. Parallelamente la domanda di questi giovani che si prostituiscono cresce, al punto che in Svizzera sono sorte agenzie specializzate in tale offerta. </p><p>L'attuale legislazione svizzera comporta disposizioni legate alla prostituzione minorile senza tuttavia disciplinarla, in quanto essa \u00e8 permessa a partire dai 16 anni compiuti, a condizione che non vi sia sfruttamento da parte di un terzo dello stato di bisogno della persona che pratica la prostituzione n\u00e9 incitamento a quest'ultima (cfr. art. 187, 193 e 195 CP). I clienti dei giovani che si prostituiscono e hanno gi\u00e0 compiuto 16 anni non sono punibili.</p><p>Di fronte a tale lacuna particolarmente scioccante e al rischio aggravato di turismo sessuale pedofilo, la Svizzera non rispetta gli impegni assunti. Avendo firmato la Convenzione sui diritti del fanciullo, il protocollo facoltativo concernente in particolare la prostituzione infantile e la Convenzione dell'OIL volta a eliminare il lavoro minorile, dovrebbe tuttavia adottare tutti i provvedimenti legislativi necessari a proteggere i minori. </p><p>Seguendo l'esempio dei suoi vicini europei, la Svizzera deve pertanto dotarsi di un articolo in tal senso. L'articolo 187 del Codice penale (CP) potrebbe essere completato come segue: \"Chiunque sollecita, accetta o ottiene, dietro compenso in denaro o promessa di un tale compenso, prestazioni di natura sessuale da parte di un minore che si dedica alla prostituzione, anche in maniera occasionale, \u00e8 punito con ...\" Tale norma deve inoltre vietare la prostituzione al di sotto dei 21 anni d'et\u00e0.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell'autore della mozione dinanzi al palese aumento sia della prostituzione dei giovani dai 18 ai 21 anni sia della domanda di tali prestazioni. La prostituzione giovanile pu\u00f2 pregiudicare lo sviluppo sessuale dei ragazzi, traumatizzarli e destabilizzarli dal punto di vista psichico e sociale. </p><p>In Svizzera la maggiore et\u00e0 sessuale \u00e8 fissata a 16 anni (art. 187 n. 1 CP). Gli adulti clienti di giovani minori di 16 anni che si prostituiscono sono punibili secondo gli articoli 187 CP (Atti sessuali con fanciulli) e 195 CP (Promovimento della prostituzione); ci\u00f2 concerne sia i clienti stessi sia altre persone che favoriscono tale comportamento. Per contro, secondo il diritto penale svizzero in vigore, i contatti sessuali consensuali a pagamento tra adulti e giovani di et\u00e0 compresa tra 16 e 18 anni sono punibili soltanto in via eccezionale. Si rende punibile chi sospinge alla prostituzione un minorenne (art. 195 CP) e chi compie un atto sessuale con un minorenne dipendente di et\u00e0 superiore ai sedici anni (art. 188 CP). Nel Codice penale si tiene pertanto conto in modo differenziato della necessit\u00e0 di proteggere i giovani tra i 16 e i 18 anni: con la normativa esistente il legislatore ha nel contempo espresso la volont\u00e0 di accordare ai giovani maggiori di 16 anni un'ampia autonomia nella loro autodeterminazione sessuale. Contrariamente a quanto ritiene l'autore della mozione, non si \u00e8 dunque in presenza di una lacuna legislativa. Il legislatore ha invece rinunciato di proposito a rendere punibile il fenomeno in s\u00e9, e in particolare i giovani che si prostituiscono.</p><p>Alla luce della recente evoluzione del diritto penale in Europa, si sta tuttavia esaminando l'opportunit\u00e0 di punire chi si avvale dei servizi sessuali di minorenni di et\u00e0 compresa tra 16 e 18 anni che si prostituiscono in cambio di denaro o compensi di altro tipo. Sia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (non ratificata dalla Svizzera) sia la decisione quadro dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile obbligano gli Stati membri a dichiarare punibile un tale comportamento. Le convenzioni ratificate dalla Svizzera non prevedono tuttavia tale obbligo, contrariamente a quanto suppone l'autore della mozione. </p><p>Per contro, il Consiglio federale respinge la richiesta di rendere penalmente punibili, oltre al cliente, anche tutte le persone di et\u00e0 compresa tra i 18 e i 21 anni che si prostituiscono. Sarebbe controproducente spingere questi giovani nell'illegalit\u00e0. Se necessario, possono essere applicate misure di diritto civile a tutela dei minori. Infine, non sarebbe giustificabile fissare la soglia d'et\u00e0 a 21 anni. Anche sul piano internazionale non si registra un'evoluzione legislativa in tale direzione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1235520000000)\/","SubmittedBy":"Barthassat Luc","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1244027853947)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1690544617047)\/","SubmissionDate":"\/Date(1229385600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4806,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}