{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093310,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20093310,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.3310","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Qualit\u00e0 della detenzione di animali da laboratorio e attendibilit\u00e0 degli esperimenti sugli animali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza dei nuovi studi scientifici che mettono in dubbio l'attendibilit\u00e0 degli esperimenti effettuati su animali tenuti in modo restrittivo e poco rispettoso delle specie e che, di conseguenza, esigono per i centri di detenzione di animali da laboratorio l'introduzione dell'arricchimento ambientale (\"Environmental Enrichment\"), vale a dire di una detenzione pi\u00f9 rispettosa delle specie, per ottenere risultati migliori?</p><p>2. Come valuta il Consiglio federale, alla luce di questi nuovi risultati della ricerca, le prescrizioni svizzere sulla detenzione di animali da laboratorio, quali i roditori, i cani, i gatti, le scimmie o gli animali da reddito? Questi animali garantiscono l'elevata attendibilit\u00e0 richiesta e la comparabilit\u00e0 degli esperimenti sugli animali?</p><p>3. Quali provvedimenti adottano le autorit\u00e0 responsabili dell'autorizzazione degli esperimenti sugli animali, affinch\u00e9 in Svizzera non si verifichino le lacune, in parte gravi, documentate in nuovi studi sinottici e riscontrate in diversi esperimenti sugli animali (doppioni, protocolli sperimentali erronei, ecc.)?</p><p>4. Esso \u00e8 disposto a far verificare, mediante uno studio sinottico comparativo, la qualit\u00e0 e l'attendibilit\u00e0 degli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera?</p>","ReasonText":"<p>La nozione di arricchimento ambientale (\"Environmental Enrichment\") significa principalmente, nell'ambito della detenzione di animali da laboratorio, un migliore allestimento delle gabbie o dei parchi e un'offerta di \"possibilit\u00e0 di occupazione\" che soddisfino le esigenze comportamentali degli animali. Le condizioni di detenzione per gli animali da laboratorio dipendono prevalentemente da aspetti igienici, economici ed ergonomici, mentre i bisogni e il benessere di tali animali hanno per lo pi\u00f9 un'importanza secondaria. Per questo motivo gli animali da laboratorio mostrano tra l'altro disturbi comportamentali come stereotipie (p. es. rosicchiare la gabbia) e comportamenti compulsivi (p. es. il rosicchiamento del pelo o \"barbering\") nonch\u00e9 stress e paura. Grazie a studi pi\u00f9 recenti si \u00e8 potuto dimostrare che condizioni insufficienti di detenzione e la mancanza di arricchimento influenzano i risultati degli esperimenti e la riproducibilit\u00e0 della sperimentazione animale. Inoltre la qualit\u00e0 e il design degli esperimenti sugli animali vengono continuamente criticati in parecchi studi sinottici comparativi a livello internazionale. Ci\u00f2 significa che la vita di innumerevoli animali \u00e8 stata e viene ancora sprecata in esperimenti non attendibili. Di conseguenza si pone un problema non soltanto etico, ma anche scientifico ed economico.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza degli studi scientifici menzionati dall'autrice dell'interpellanza.</p><p>2. Nel quadro della revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) si \u00e8 tenuto conto anche degli studi e dei risultati scientifici ottenuti in tale ambito. Le prescrizioni in vigore garantiscono l'elevata attendibilit\u00e0 richiesta e la comparabilit\u00e0 degli esperimenti sugli animali. Negli articoli 114-116 e 129-134 OPAn sono infatti definiti chiaramente le responsabilit\u00e0 e i requisiti per i centri di detenzione di animali da laboratorio e per l'esecuzione di esperimenti sugli animali. I requisiti per i locali e i parchi sono disciplinati nell'articolo 117 OPAn e nell'allegato 3 (p. es. oggetti da rosicchiare e possibilit\u00e0 di arrampicarsi o lettiera adeguata per scavare una cavit\u00e0). L'articolo 119 disciplina il trattamento degli animali da laboratorio e prescrive che gli animali da laboratorio delle specie sociali debbano essere tenuti in gruppo con conspecifici. </p><p>3. Nella legislazione sulla protezione degli animali sono previsti diversi strumenti volti a impedire l'insorgere di gravi lacune nella sperimentazione animale in Svizzera. </p><p>In primo luogo spetta alle autorit\u00e0 cantonali competenti valutare le domande di autorizzazione per l'esecuzione di esperimenti e per i centri di detenzione di animali da laboratorio. Secondo l'articolo 34 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), inoltre, i cantoni devono istituire commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, indipendenti dall'autorit\u00e0 che rilascia le autorizzazioni, in cui siano rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. In caso di domande relative a un esperimento che compromette il benessere degli animali, l'autorit\u00e0 cantonale competente deve consultare la commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Se l'autorit\u00e0 cantonale non accoglie la proposta della commissione per gli esperimenti sugli animali, deve motivare la sua decisione nei confronti della commissione (art. 139 OPAn). Inoltre i cantoni possono rivolgersi, per questioni di principio e per casi controversi, alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, istituita dal Consiglio federale (art. 35 LPAn). </p><p>L'articolo 216 OPAn prevede che sia i centri di detenzione di animali da laboratorio sia l'esecuzione degli esperimenti sugli animali siano controllati dal servizio specializzato cantonale. Il numero minimo di controlli e i punti da verificare sono descritti all'articolo 216 OPAn. La commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali partecipa al controllo dei centri di custodia degli animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti (art. 34 LPAn). </p><p>L'articolo 149 OPAn disciplina la formazione e il perfezionamento dei membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.</p><p>Secondo l'articolo 25 LPAn, le decisioni delle autorit\u00e0 cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall'autorit\u00e0 federale competente con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.</p><p>4. Il Consiglio federale \u00e8 in linea di massima favorevole a uno studio che analizzi la qualit\u00e0 e l'attendibilit\u00e0 degli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera. I servizi federali competenti esamineranno in quale ambito \u00e8 possibile avviare un tale studio e come potrebbe essere finanziato con i fondi previsti nel preventivo del 2009 e nel piano finanziario per il periodo 2010 - 2012.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1242172800000)\/","SubmittedBy":"Graf Maya","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1244814606947)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"36","Category":null,"Modified":"\/Date(1779237398277)\/","SubmissionDate":"\/Date(1237507200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4807,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Scienza e ricerca"}}