{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093733,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20093733,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.3733","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Applicazione caso per caso del diritto penale degli adulti ai giovani criminali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di procedere ai seguenti adeguamenti del Diritto penale minorile (DPMin).</p><p>In caso di reati particolarmente gravi, di determinate fattispecie qualificate e di grave colpevolezza del giovane autore, il giudice deve poter applicare il diritto penale degli adulti gi\u00e0 a partire dai 16 anni compiuti e non pi\u00f9 solo a partire dai 19 anni. Una privazione della libert\u00e0 fino a quattro anni deve poter essere ordinata con il compimento dei 14 anni (al posto degli attuali 16 anni).</p>","ReasonText":"<p>I gravi reati commessi di recente da giovani, che hanno scosso fortemente l'opinione pubblica, mostrano chiaramente che occorre infliggere pene pi\u00f9 severe anche nei confronti di autori adolescenti. \u00c8 possibile che le misure educative e terapeutiche consentano il reinserimento sociale di determinati delinquenti minorenni. Ciononostante, in molti casi le lievi pene che i giovani autori rischiano di subire hanno perso il loro effetto deterrente. La punizione rappresenta per\u00f2 una funzione centrale del diritto penale e pu\u00f2 risultare efficace soltanto sotto forma di una privazione della libert\u00e0 adeguata al reato commesso. Tale detenzione \u00e8 giustificata in particolare se si considerano i numerosi giovani criminali provenienti da un contesto migratorio, che a causa della loro origine sono spesso abituati a un altro rapporto culturale con la violenza. Per questo gruppo una pena seria costituisce dunque la migliore delle terapie. Le modifiche chieste (in particolare degli art. 3 e 25 DPMin) rappresentano un passo in tale direzione.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Gi\u00e0 il 20 marzo 2009 il consigliere nazionale Ulrich Schl\u00fcer (UDC) aveva depositato la mozione 09.3314, \"Diritto penale minorile: abbassare l'et\u00e0 minima\", che presentava il medesimo tenore della presente mozione. Nella sessione estiva 2009 il Consiglio nazionale ha respinto detta mozione a grande maggioranza.</p><p>Nella sua risposta il Consiglio federale aveva fatto riferimento alla mozione del gruppo UDC 07.3692, \"Adattamento del diritto penale minorile alle sfide attuali\", anch'essa respinta, facendo notare che in particolare le pene detentive non solo non impediscono ai giovani autori di commettere nuovi reati, ma possono essere anche controproducenti. Per contro, le misure educative e terapeutiche risultano spesso di gran lunga pi\u00f9 efficaci per il reinserimento sociale dei minorenni. Il sistema sanzionatorio del Diritto penale minorile (DPMin) tiene conto di questo fatto. Anche queste misure possono costituire una forma di privazione della libert\u00e0 e durare diversi anni. Se dovesse risultare che l'effetto preventivo delle sanzioni previste nel DPMin \u00e8 insufficiente in generale e nel caso specifico, il Consiglio federale adotter\u00e0 provvedimenti appropriati.</p><p>Il Consiglio federale ha nel frattempo approvato e pubblicato il rapporto del Dipartimento federale dell'interno \"I giovani e la violenza. Per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media\", menzionato nella risposta alla mozione 09.3314. Per sostenere i cantoni e i comuni nella prevenzione e nella lotta alla violenza giovanile, il Consiglio federale propone un programma nazionale quinquennale, il cui contenuto va elaborato da un gruppo di lavoro comune entro la primavera del 2010. Nell'ambito di un tale programma andranno effettuati anche lavori tesi a migliorare le misure di prevenzione, intervento e repressione esistenti.</p><p>La motivazione della presente mozione non contiene alcun elemento che metta in discussione le precedenti risposte del Consiglio federale. Di conseguenza, continua a non sussistere alcun motivo per avviare una revisione di legge nel senso proposto nella mozione. Anche l'affermazione secondo cui la punizione rappresenta una funzione centrale del diritto penale e pu\u00f2 risultare efficace soltanto sotto forma di una privazione della libert\u00e0 adeguata al reato commesso non cambia la situazione.</p><p>Il principio della punizione \u00e8 certamente importante nel contesto della commisurazione della pena, tuttavia, come rilevato anche dal Tribunale federale (DTF 124 IV 246, consid. 2b), il diritto penale serve in particolare a prevenire i reati.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1252627200000)\/","SubmittedBy":"Reimann Maximilian","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1253700716230)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1690489873573)\/","SubmissionDate":"\/Date(1249948800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4810,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}