{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093898,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20093898,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.3898","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Swiss Block. Trasparenza delle grandi transazioni azionarie","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dal mese di agosto del 2008 la Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) propone ai grandi istituti finanziari come fondi d'investimento, banche, assicurazioni o casse pensioni una piattaforma chiamata Swiss Block attraverso la quale essi possono negoziare titoli svizzeri in grossi blocchi al di fuori del libro pubblico degli ordini. Con l'assoluta anonimit\u00e0 e prezzi vantaggiosi la borsa pubblicizza esplicitamente queste cosiddette \"dark pools\". A causa della mancanza di trasparenza, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti le \"dark pools\" subiscono viepi\u00f9 la pressione delle autorit\u00e0 di vigilanza FSA e SEC.</p><p>Al riguardo il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Come giudica il governo sotto il profilo giuridico ed economico le prestazioni di servizi della piattaforma Swiss Block offerte da SIX Swiss Exchange agli investitori istituzionali?</p><p>2. Condivide le preoccupazioni delle autorit\u00e0 di vigilanza estere, secondo le quali le \"dark pools\" sono difficilmente compatibili con le esigenze in fatto di trasparenza, parit\u00e0 di trattamento e correttezza di una piazza borsistica?</p><p>3. Swiss Block non contraddice l'articolo 5 della legge sulle borse (LBVM) e la condizione ivi formulata secondo cui \"la borsa deve garantire la pubblicazione di tutte le indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari\"?</p><p>4. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire effettivamente o sul piano legislativo, per tutelare - tra le altre cose - i diritti degli altri partecipanti al mercato e la buona reputazione della piazza finanziaria e borsistica svizzera?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Swiss Block \u00e8 una prestazione di servizi di SIX Swiss Exchange, che dal 2007 offre ai partecipanti al mercato una \"dark pool\" (o \"dark liquidity pool\") per il commercio di grossi blocchi di azioni svizzere comprese nell'indice SMI. Una \"dark pool\" \u00e8 un libro degli ordini tenuto separatamente e non accessibile al pubblico in cui grandi blocchi di azioni vengono automaticamente armonizzati e negoziati in modo anonimo e discreto. Con tali libri degli ordini non accessibili al pubblico si impedisce che il commercio in blocco influisca sulla determinazione del prezzo di mercato. Swiss Block \u00e8 stata gi\u00e0 gestita a Londra dall'ex filiale di SIX Swiss Exchange, SWX Europe, ed era stata autorizzata e sorvegliata dalla Financial Services Authority (FSA) britannica. Anche altre piattaforme di negoziazione europee, concorrenti di SIX Swiss Exchange, impiegano \"dark pools\" simili.</p><p>I partecipanti alla borsa hanno sempre effettuato in modo bilaterale - e legale - transazioni di una certa entit\u00e0 fuori dal mercato borsistico (le cosiddette transazioni \"off-order-book\"). Queste devono essere annunciate a SIX Swiss Exchange. Riguardo alle richieste di transazioni relative a blocchi di azioni - che per la maggior parte avvenivano telefonicamente - circolavano tuttavia rapidamente delle voci. Se i grossi ordini venissero iscritti nel libro pubblico degli ordini, di regola ci\u00f2 influirebbe sui prezzi. Con Swiss Block si evitano questi effetti negativi. Le \"dark pools\" non rappresentano per\u00f2 una novit\u00e0 a livello funzionale. La novit\u00e0 di Swiss Block consiste unicamente nella possibilit\u00e0 di effettuare queste transazioni automaticamente, in modo completamente elettronico e soprattutto anonimo su una piattaforma separata. La controparte non deve essere cercata bilateralmente, i prezzi sono stabiliti e la transazione non influisce sul corso della borsa. La determinazione del prezzo \u00e8 data dal valore medio tra i prezzi di vendita e di acquisto fissati e si orienta al valore di riferimento del libro pubblico degli ordini. Anche per tali operazioni sono comunque disponibili i dati sulle transazioni per scopi di sorveglianza e vigilanza. Le conclusioni delle operazioni sono pubblicate immediatamente, esiste quindi una piena trasparenza sulle operazioni effettuate (art. 5 LBVM) e SIX Swiss Exchange ne garantisce costantemente la sorveglianza. Solo per quanto riguarda il periodo che precede l'effettuazione dell'operazione la trasparenza non corrisponde a quella del libro pubblico degli ordini, infatti i partecipanti alla borsa vengono informati esclusivamente sulla conclusione delle transazioni. Swiss Block corrisponde alla direttiva del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (art. 29 cpv. 2; direttiva 2004/39/CE MiFID, GU L 145 del 30 aprile 2004, pag. 1) nonch\u00e9 il suo regolamento (CE) n. 1287/2006 (art. 18 cpv. 1 lett. a; GU L 241 del 2 settembre 2006, pag. 1) e fa ricorso alla possibilit\u00e0 di rinunciare al regime di trasparenza pre-negoziazione in relazione al prezzo di riferimento (\"MiFID reference price pre-trade transparency waiver\").</p><p>La trasparenza delle negoziazioni all'interno di Swiss Block corrisponde quindi alle esigenze dell'articolo 5 LBVM e della MiFID.</p><p>2. Le \"dark pools\" perseguono gli stessi scopi delle transazioni \"off-order-book\", ovvero l'esecuzione di transazioni relative a blocchi di azioni a prezzi vantaggiosi con ripercussioni minime sul mercato. Per promuovere in particolare la concorrenza sui mercati di capitali, in Europa l'obbligo di trattare in borsa \u00e8 stato abolito con l'entrata in vigore della MiFID. Con lo stesso intento sono stati autorizzati anche i sistemi di Multilateral Trading Facilites (MTG), disciplinati in modo meno severo, provocando una concorrenza ancora maggiore tra le piazze borsistiche. Mentre in Europa e negli Stati Uniti le \"dark pools\" vengono gestite internamente anche da banche di investimento, in Svizzera Swiss Block \u00e8 proposta da SIX Swiss Exchange, che \u00e8 sottoposta a regolamentazione e vigilata prudenzialmente dalla FINMA. Tutte le transazioni sono immediatamente visionabili dal servizio di vigilanza di SIX Swiss Exchange. La FINMA ha in ogni momento la possibilit\u00e0 di accedere a questi dati riguardanti le negoziazioni. Tutti gli strumenti di enforcement della LBVM e della LFINMA sono a disposizione per tali operazioni. Non si possono quindi muovere critiche a Swiss Block dal punto di vista delle autorit\u00e0 di vigilanza.</p><p>Per contro le \"dark pools\" gestite internamente da banche di investimento negli Stati Uniti e in Europa in parte non soddisfano le esigenze di trasparenza nelle negoziazioni. Perci\u00f2 le autorit\u00e0 di vigilanza dei Paesi in questione considerano sempre pi\u00f9 che la trasparenza post-transazione sia disciplinata in modo poco chiaro e che non sia garantita. In tal senso la critica contro queste \"dark pools\" delle banche di investimento \u00e8 senz'altro giustificata. La situazione non \u00e8 invece paragonabile a quella svizzera.</p><p>\u00c8 attualmente in corso un'inchiesta concernente le \"dark pools\" nel quadro dello IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Le valutazioni dei risultati non sono ancora disponibili. La FINMA segue e analizza costantemente gli sviluppi internazionali.</p><p>3. Vedi risposta al numero 1 (cap. 2 e 3) e al numero 2.</p><p>4. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire effettivamente o sul piano legislativo fintanto che Swiss Block soddisfa le esigenze legali richieste in merito alla trasparenza sul commercio di valori mobiliari ed \u00e8 gestita in seno a SIX Swiss Exchange, a sua volta regolamentata.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1257292800000)\/","SubmittedBy":"Leutenegger Oberholzer Susanne","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1260530905457)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690545237040)\/","SubmissionDate":"\/Date(1253836800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4811,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}