{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20093924,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20093924,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.3924","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Sancire nelle leggi procedurali della Confederazione gli scadenzari e i termini per procedure complesse di autorizzazione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di inserire nelle leggi di procedura amministrativa e di procedura giudiziaria amministrativa le disposizioni seguenti: </p><p>In procedure complesse di autorizzazione, una volta concluso lo scambio di lettere o l'assunzione delle prove, le autorit\u00e0 amministrative e quelle giudiziarie amministrative comunicano alle parti un termine entro il quale sar\u00e0 presa una decisione.</p>","ReasonText":"<p>Le leggi procedurali federali non prevedono alcun termine o scadenza vincolante per le decisioni giudiziarie. Di conseguenza, le parti in causa non possono prevedere entro quando il giudice emaner\u00e0 la sentenza. L'introduzione di uno scadenzario all'inizio della procedura e la definizione di una possibile data di decisione rafforzerebbero la fiducia della popolazione nelle autorit\u00e0 e l'affidabilit\u00e0 della procedura. </p><p>Contesto: l'articolo 6 della legge bernese di coordinamento (LCoord) prevede, dal 1995, che nelle procedure complesse vengano fissati termini e uno scadenzario. Tale normativa \u00e8 risultata molto efficace:</p><p>Art. Compiti dell'autorit\u00e0 direttiva</p><p>Cpv. 1</p><p>L'autorit\u00e0 direttiva ...</p><p>Cpv. 2</p><p>All'inizio della procedura, l'autorit\u00e0 direttiva fissa, all'attenzione dei partecipanti nonch\u00e9 delle autorit\u00e0 e dei servizi specializzati interessati, almeno:</p><p>a. la procedura principale;</p><p>b. la persona responsabile della conduzione della procedura;</p><p>c. le procedure da integrare nella decisione globale;</p><p>d. le altre procedure da coordinare che, in virt\u00f9 del diritto federale, non possono essere integrate nella decisione globale e</p><p>e. lo scadenzario.</p><p>Cpv. 3</p><p>...</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La questione dell'accelerazione delle procedure amministrative e giudiziarie mediante la fissazione di termini vincolanti \u00e8 gi\u00e0 stata oggetto di diversi interventi parlamentari. Per quanto concerne la procedura giudiziaria, vanno menzionati in particolare la mozione Vischer 04.3278, tolta di ruolo, e l'iniziativa parlamentare Rutschmann 08.424, a cui non \u00e8 stato dato seguito (Boll. Uff. 2009 N 933). In materia di procedure d'autorizzazione di diritto economico, il postulato Wicki 06.3888 e il postulato del gruppo popolare democratico 06.3732 sono stati accolti dal Consiglio interessato; i lavori di attuazione sono ancora in corso. </p><p>La presente mozione riguarda procedure di autorizzazione complesse di diritto amministrativo. Il suo autore chiede che le rispettive autorit\u00e0 amministrative e giudiziarie comunichino alle parti, caso per caso, un termine entro il quale sar\u00e0 emanata una decisione. Tale proposta impone le osservazioni seguenti:</p><p>Per le procedure complesse di autorizzazione che riguardano grandi progetti d'incidenza territoriale e in cui pi\u00f9 decisioni sono accentrate presso un'autorit\u00e0 direttiva si applica la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071). Con tale legge, \u00e8 stata introdotta all'articolo 62c della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010) una base legale per la fissazione di termini. In base ad essa il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti. Se uno di questi termini non pu\u00f2 essere rispettato, l'autorit\u00e0 direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sar\u00e0 presa. Secondo tale soluzione, il Consiglio federale definisce i corrispondenti termini per la decisione tenendo conto delle peculiarit\u00e0 specifiche al progetto. Il Consiglio federale ha trasposto tale principio nelle rispettive ordinanze speciali corrispondenti agli ambiti in questione. Il legislatore ha disciplinato in maniera uniforme la \"sanzione\" in caso di mancato rispetto del termine, in particolare l'obbligo per l'autorit\u00e0 di comunicare al richiedente i motivi alla base della decisione. Inoltre, l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) impone ai cantoni di stabilire i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di destinazione edifici e impianti e di disciplinarne gli effetti. Inoltre, l'ordinanza del 17 novembre 1999 concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia (RS 172.010.14) contiene diverse disposizioni che fissano termini, che lasciano alle autorit\u00e0 un certo margine di manovra per un esame caso per caso. L'articolo 3 capoverso 1 lettera c prevede la comunicazione di uno scadenzario in caso di procedure complesse.</p><p>Per le procedure complesse di autorizzazione per costruzioni e impianti, su di cui si concentra in particolare la presente mozione, e per le procedure complesse di diritto economico vi sono pertanto gi\u00e0 diversi termini di trattamento sia a livello di prima istanza sia sul piano federale. Secondo il Consiglio federale, il fatto di sancire ulteriormente nella legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) l'obbligo, per le autorit\u00e0 amministrative, di comunicare un termine di decisione in caso di procedure complesse d'autorizzazione non comporta alcun vantaggio supplementare per le parti, anzi crea problemi di delimitazione e di interpretazione.</p><p>Per quanto concerne il trattamento dei ricorsi da parte del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, il Consiglio federale ritiene che l'esecuzione delle procedure giudiziarie entro un termine adeguato sia un'esigenza importante, sancita anche nella Costituzione (art. 29 cpv. 1 Cost.). Tuttavia, a suo avviso, obbligare i tribunali della Confederazione, in caso di procedure complesse di autorizzazione, a comunicare alle parti i termini di decisione, una volta concluso lo scambio di lettere o la procedura di assunzione delle prove, o a stabilire scadenzari vincolanti gi\u00e0 all'inizio della procedura, non rappresenta uno strumento adeguato per accelerare le procedure, per i motivi seguenti:</p><p>L'obbligo di fissare e comunicare termini alle parti impone certamente alle autorit\u00e0 una certa disciplina. Tuttavia, non \u00e8 escluso che le autorit\u00e0 giudiziarie stabiliscano, nei confronti delle parti, termini piuttosto massimi che normali (in base alla durata media di procedure condotte correttamente), per poter disporre di un margine di manovra sufficiente per evadere il caso. Se vengono fissati termini massimi, vi \u00e8 il rischio che vengano generalmente sfruttati appieno, a scapito dell'accelerazione delle procedure. Se ci si fonda sulla durata media delle procedure, vi \u00e8 il rischio che i termini fissati non tengano sufficientemente conto delle procedure complesse. Inoltre, la possibilit\u00e0 di prevedere sanzioni in caso di superamento dei termini fissati, anche quelle sotto forma di obbligo di comunicare alle parti il motivo della decisione, \u00e8 in contraddizione con l'indipendenza dei giudici. </p><p>Il Consiglio federale ritiene che misure interne ai tribunali (controllo di gestione, reporting, ed eventualmente termini interni) si prestino maggiormente a garantire un'esecuzione rapida delle procedure. Reputa inoltre che la trasparenza, nei confronti delle autorit\u00e0 di vigilanza, in merito all'andamento dell'attivit\u00e0 sia pi\u00f9 appropriata rispetto all'obbligo di comunicare alle parti un termine entro il quale sar\u00e0 presa la decisione. L'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 giugno 2006 concernente i posti di giudice del Tribunale federale (RS 173.110.1) prevede gi\u00e0 che il Tribunale federale istituisca una procedura di controllo gestionale che serve al Parlamento quale base per l'alta vigilanza. Ispirandosi a tale modello, anche il Tribunale amministrativo federale ha adottato provvedimenti corrispondenti. Inoltre, il Tribunale federale, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 di vigilanza, controlla periodicamente il disbrigo delle pratiche e l'andamento dell'attivit\u00e0 presso il Tribunale amministrativo federale (regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale dell'11 settembre 2006; RS 173.110.132). I rapporti sulla gestione del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, accessibili al pubblico, forniscono informazioni in merito alla durata media delle procedure. Occorre infine osservare che la recente revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale ha semplificato e uniformato le procedure e i rimedi giuridici per tutta la giustizia amministrativa a livello federale.</p><p>Del resto, se in un singolo caso una procedura complessa d'autorizzazione o le rispettive procedure di ricorso dovessero protrarsi sproporzionatamente alla lunga, le parti possono interporre ricorso per denegata o ritardata giustizia o presentare una denuncia all'autorit\u00e0 di vigilanza.</p><p>Se la mozione dovesse essere accolta dal Consiglio prioritario, il Consiglio federale si riserva la possibilit\u00e0 di chiedere al secondo Consiglio di modificarla.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1258502400000)\/","SubmittedBy":"von Graffenried Alec","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1317340800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1690491453330)\/","SubmissionDate":"\/Date(1253836800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4811,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}