{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094048,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20094048,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.4048","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Vigilanza totale sui materiali nucleari","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Si incarica il Consiglio federale di modificare le disposizioni della legge federale sull'energia nucleare concernenti i \"beni nucleari\" (capitolo 3. art. 6 -11), in maniera tale che:</p><p>1. tutti i materiali nucleari di cui gli esercenti delle centrali nucleari svizzere, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, si servono per rifornirsi dei necessari combustibili nucleari siano soggetti senza eccezioni almeno a un obbligo di registrazione e di notifica;</p><p>2. quest'obbligo di registrazione e di notifica riguardi tutte le fasi di lavorazione e di riutilizzazione dei materiali nucleari, \"dalla culla alla tomba\", e, in particolare, valga per l'uranio naturale, l'uranio arricchito, in tutti i gradi di arricchimento, finch\u00e9 non sia dichiarato ufficialmente scoria radioattiva, i combustibili nucleari e il materiale nucleare (plutonio e uranio ritrattato) separato dal combustibile nucleare esausto;</p><p>3. ogni cambiamento di propriet\u00e0 di tale materiale nucleare conseguente a trasferimento di propriet\u00e0, a scambio o a qualunque altra transazione di diritto o di fatto effettuata nel quadro di contratti con aziende terze del settore nucleare, in Svizzera e all'estero, sia inoltre assoggettato all'obbligo di autorizzazione;</p><p>4. la contabilit\u00e0 del materiale nucleare sia consultabile dal pubblico, con determinate limitazioni.</p>","ReasonText":"<p>L'uranio ritrattato derivante dal combustibile esausto delle centrali nucleari svizzere viene fatto trasformare in Russia dagli esercenti delle centrali nucleari svizzere in nuovi elementi combustibili. N\u00e9 l'Ufficio federale dell'energia (UFE), n\u00e9 gli esercenti delle centrali nucleari sono in grado di fornire indicazioni precise sulla catena di lavorazione e sull'ubicazione finale del materiale nucleare (cfr. \"NZZ\", 23 ottobre 2009). Nelle domande di rilascio di licenze di trasporto devono essere indicati il luogo di destinazione, il destinatario, lo scopo di utilizzazione e le condizioni di acquisto e di vendita (OENu art. 15). Nel caso dell'uranio ritrattato di cui sopra, ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto in modo corretto oppure l'obbligo \u00e8 stato eluso attraverso un trasferimento di propriet\u00e0.</p><p>Il trasferimento incontrollato di materiale nucleare altamente sensibile (dal punto di vista politico) \u00e8 problematico, perch\u00e9 in caso di contenzioso \u00e8 praticamente impossibile ricostruire i vari passaggi. Inoltre, una parte considerevole dell'uranio ritrattato svizzero finisce, al termine della catena di lavorazione, nei reattori RBMK russi (del tipo di quello di Chernobyl), che non soddisfano in alcun modo gli standard occidentali. La legge, tuttavia, permette il ritrattamento solamente se \u00e8 garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il commercio di materiali nucleari \u00e8 soggetto a norme molto severe. In Svizzera, queste norme sono formulate, in particolare, nella legislazione sull'energia nucleare e in quella sul controllo delle merci. Ulteriori disposizioni sono contenute in alcuni trattati internazionali, in particolare nel trattato di non proliferazione nucleare e nell'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (RS 0.515.031, nel seguito: accordo concernente il controllo). I materiali nucleari esportati in altri Stati sono assoggettati alle leggi ivi vigenti. Dalla Svizzera \u00e8 possibile esportare materiali nucleari solamente in Paesi che hanno sottoscritto sia il trattato di non proliferazione nucleare, sia un accordo concernente il controllo con l'AIEA.</p><p>In merito ai singoli punti della mozione, il Consiglio federale si esprime come segue:</p><p>1./2. La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu, RS 732.1) prevede un obbligo di licenza e di registrazione contabile per tutti i materiali nucleari (plutonio, torio, uranio) che si trovano in Svizzera. L'articolo 6 LENu riguarda l'obbligo di licenza, l'articolo 11 capoverso 3 LENu l'obbligo di notifica e di tenuta dei libri e l'articolo 72 capoverso 6 LENu l'obbligo di tenere una contabilit\u00e0 al quale sono soggette le autorit\u00e0 di vigilanza.</p><p>I materiali nucleari sono costantemente controllati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). L'AIEA verifica che la Svizzera rispetti gli obblighi derivanti dall'accordo concernente il controllo con essa sottoscritto. Tutti i materiali nucleari presenti in Svizzera sono registrati in un'apposita contabilit\u00e0 nazionale. Tale contabilit\u00e0 \u00e8 tenuta dall'UFE ed \u00e8 costantemente controllata e verificata tramite ispezioni dell'AIEA.</p><p>I materiali nucleari che si trovano all'estero sono assoggettati alle leggi ivi vigenti. Tutti i Paesi nei cui territori si trovano materiali nucleari svizzeri hanno sottoscritto accordi concernenti il controllo con l'AIEA.</p><p>Inoltre, conformemente all'articolo 11 capoverso 3 LENu e all'articolo 16 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sull'applicazione delle garanzie (RS 732.12), le ditte svizzere proprietarie di materiale nucleare che si trova all'estero devono dichiarare all'UFE gli stock di cui dispongono. L'UFE pubblica annualmente le quantit\u00e0 complessive presenti in questi stock. Nei documenti pubblicati non \u00e8 ammesso indicare come sono suddivisi tali stock, in particolare per quanto riguarda le quote di competenza dei diversi esercenti di impianti nucleari, perch\u00e9 ci\u00f2 comporterebbe la violazione di segreti commerciali o di interessi legati alla protezione dei dati. Le disposizioni esistenti consentono di rilevare in modo esaustivo tutti i materiali nucleari in possesso degli esercenti di impianti nucleari svizzeri, sia in Svizzera che all'estero. Fintanto che i materiali nucleari sono in possesso degli esercenti di impianti nucleari svizzeri, le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono soddisfatte.</p><p>3. In base alle disposizioni della LENu, le operazioni con i materiali nucleari, in particolare il trasporto, l'importazione, l'esportazione, il transito e lo stoccaggio sono soggetti a licenza. Quindi anche ogni passaggio di propriet\u00e0 di materiali nucleari in Svizzera \u00e8 toccato da tali obblighi di licenza.</p><p>Un obbligo di licenza, di comunicazione o di contabilizzazione per i materiali nucleari all'estero, o per il loro passaggio di propriet\u00e0 all'estero, avrebbe quindi senso solo se l'UFE potesse svolgere dei controlli sugli stock sul posto, all'estero. Questo compito non spetta per\u00f2 alle autorit\u00e0 svizzere ma, per ragioni legate alla sovranit\u00e0 nazionale, alle autorit\u00e0 dei rispettivi Stati, in collaborazione con l'AIEA.</p><p>Gli articoli 11 capoverso 3 e 72 capoverso 6 LENu sono stati inseriti durante il dibatto parlamentare sulla legge. Nel corso di tale dibattito, l'amministrazione ha pi\u00f9 volte sottolineato il fatto che queste disposizioni non permettono di garantire la completezza della contabilit\u00e0 e il completo controllo dei materiali nucleari all'estero, e quindi la rintracciabilit\u00e0 della provenienza. Anche per questo motivo, le Camere federali hanno quindi stabilito, nell'articolo 106 capoverso 4 LENu, che per dieci anni a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2006 \u00e8 vietata l'esportazione di elementi combustibili esausti a scopo di ritrattamento e che l'Assemblea federale pu\u00f2 prorogare di dieci anni al massimo tale termine decennale mediante decreto federale semplice.</p><p>4. L'acquisizione dei materiali nucleari e l'acquisto di servizi in relazione al loro ritrattamento sono disciplinati nell'ambito di contratti di diritto privato. Le informazioni che le autorit\u00e0 ricevono dagli esercenti degli impianti nucleari sono soggette al segreto commerciale e di fabbricazione. Inoltre, la pubblicazione di informazioni che vadano al di l\u00e0 delle quantit\u00e0 complessive presenti all'estero deve essere respinta per ragioni di protezione contro il sabotaggio.</p><p>Riassumendo, si rileva che la mozione \u00e8 gi\u00e0 oggi parzialmente soddisfatta. Inoltre, le richieste devono essere respinte per ragioni di diritto internazionale (sovranit\u00e0 dei singoli Stati, accordi concernenti il controllo stipulati da tali Stati con l'AIEA) e per ragioni legate al segreto di fabbricazione e commerciale, nonch\u00e9 alla protezione contro il sabotaggio. Del resto, questa situazione riguarda i materiali nucleari provenienti da elementi di combustibile esausti, esportati a scopo di ritrattamento prima del 1\u00b0 luglio 2006. A partire da tale data non sono pi\u00f9 stati esportati elementi di combustibile esausti.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1267747200000)\/","SubmittedBy":"M\u00fcller Geri","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1307491200000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"66","Category":null,"Modified":"\/Date(1690544839713)\/","SubmissionDate":"\/Date(1259798400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4812,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Energia"}}