{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094063,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20094063,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.4063","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Pi\u00f9 trasparenza riguardo all'iscrizione negli elenchi dei partecipanti alle consultazioni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<text><p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di provvedere a che le organizzazioni interessate debbano chiedere una sola volta di essere iscritte negli elenchi dei partecipanti alle consultazioni che le riguardano. L'amministrazione \u00e8 inoltre incaricata di rendere questi elenchi pubblici alla popolazione e alle organizzazioni interessate conformemente al principio della trasparenza.</p></text>","ReasonText":"<text><p>In qualit\u00e0 di presidente di un'associazione attiva a livello nazionale (Hausverein Schweiz / HabitatDurable Suisse/Hausverein Svizzera Italiana/Casa Nostra) ho constatato che non \u00e8 facile trovare chi \u00e8 responsabile di inserire gli interessati negli elenchi dei partecipanti alle consultazioni. Inoltre, se un'associazione riesce infine a farsi iscrivere nell'elenco di un ufficio, ci\u00f2 non garantisce affatto che essa riceva dagli altri uffici l'invito a partecipare alle consultazioni rilevanti per l'associazione. Questo \u00e8 probabilmente dovuto al fatto che non esiste un servizio che abbia una panoramica di questi elenchi o che sia incaricato di tale compito.</p><p>La \"soluzione\" odierna non \u00e8 n\u00e9 trasparente n\u00e9 semplice da un punto di vista amministrativo. Occorre pertanto migliorare urgentemente la situazione.</p></text>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<text><p>Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al diritto alla partecipazione alle procedure di consultazione previsto dall'articolo 147 della Costituzione federale. La legge sulla consultazione approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 2005 (LCo; RS 172.061) stabilisce il principio secondo il quale qualsiasi persona o organizzazione pu\u00f2 partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere (art. 4 cpv. 1 LCo). La Cancelleria federale annuncia pubblicamente l'indizione di una procedura di consultazione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale pu\u00f2 essere ottenuta la documentazione (art. 5 cpv. 3 LCo). Ogni indizione di una procedura di consultazione \u00e8 pubblicata dalla Cancelleria federale nel Foglio federale e resa nota per mezzo di comunicati per i media, che si possono ottenere per abbonamento (www.admin.ch). Conformemente alla legge questo non si applica per\u00f2 ai progetti di portata minore, ossia alle indagini conoscitive condotte non dal Consiglio federale bens\u00ec dai dipartimenti (art. 10 cpv. 1 LCo). Tutti i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive sono tuttavia resi accessibili al pubblico (art. 9 e 10 cpv. 2 LCo) sulla pagina iniziale del sito Internet dell'amministrazione federale (www.admin.ch). </p><p>La legge sulla consultazione elenca in un primo gruppo i partecipanti che devono essere invitati a esprimere un parere, i cosiddetti partecipanti fissi. L'elenco contenuto nella legge \u00e8 esaustivo: i cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei comuni, delle citt\u00e0 e delle regioni di montagna, nonch\u00e9 le associazioni nazionali mantello dell'economia (art. 4 cpv. 2 lett. a-d LCo). Accanto a questi partecipanti fissi, che figurano nell'elenco dei destinatari della Cancelleria federale (art. 4 cpv. 3 LCo), possono essere invitati anche altri ambienti interessati nel singolo caso (art. 4 cpv. 2 lett. e LCo). A questi ultimi, come anche ai destinatari fissi, i documenti relativi alla procedura di consultazione vengono inviati direttamente, ossia essi non devono richiederli di propria iniziativa o scaricarli da Internet. Tutte le altre persone e organizzazioni, che fanno parte del terzo gruppo e desiderano partecipare a una procedura di consultazione determinata (art. 4 cpv. 1 LCo), devono invece procurarsi autonomamente i documenti.</p><p>Gli appartenenti agli ambienti interessati nel singolo caso, ossia gli appartenenti al secondo gruppo, vengono determinati soltanto dal contenuto concreto dell'oggetto inviato in consultazione. Non \u00e8 possibile determinarli prima. Allestire un elenco come richiesto dall'autrice della mozione non \u00e8 pertanto fattibile.</p></text>","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1266364800000)\/","SubmittedBy":"F\u00e4ssler-Osterwalder Hildegard","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1324598400000)\/","ResponsibleDepartment":10,"ResponsibleDepartmentName":"Cancelleria federale","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"CaF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4","Category":null,"Modified":"\/Date(1688206412070)\/","SubmissionDate":"\/Date(1259798400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4812,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale"}}