{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094072,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20094072,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.4072","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie. Mantenere la prassi attuale in materia di autorizzazioni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato ad adottare rapidamente delle misure che consentano il rilascio, alle attuali condizioni, di autorizzazioni speciali per il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie appartenenti alla categoria E anche dopo il 1\u00b0 gennaio 2010.</p>","ReasonText":"<p>Con la modifica dell'ordinanza concernente il trasporto delle merci pericolose su strada (SDR), entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2010, il Consiglio federale ha adottato una nuova regolamentazione concernente le gallerie che assegna le 15 gallerie stradali svizzere (tra cui quelle del San Gottardo e del San Bernardino), gi\u00e0 oggetto di limitazioni, alla categoria E, la pi\u00f9 restrittiva di tutte. Ci\u00f2 implica che le merci pericolose vi potranno transitare solo in quantit\u00e0 limitate. La nuova regolamentazione non consentir\u00e0 pi\u00f9 il trasporto di numerosi materiali che, secondo il diritto previgente, non sono oggetto di limitazioni quantitative e possono essere trasportati attraverso le gallerie previa autorizzazione. Questa normativa metter\u00e0 in pericolo l'esistenza delle imprese di trasporto e di trasformazione. In particolare, tali disposizioni restrittive renderanno notevolmente pi\u00f9 difficile, se non impossibile, i trasporti interni verso il Ticino. Gli isotopi (numero ONU d'identificazione della merce pericolosa: 2915; nessuna limitazione quantitativa), di cui necessitano quotidianamente gli ospedali ticinesi, non potranno pi\u00f9 essere trasportati su strada. Il trasporto su rotaia spesso non \u00e8 un'alternativa valida poich\u00e9 troppo lento. Anche i veicoli batteria con carico finale di diossido di carbonio, ossigeno o azoto e i veicoli cisterna carichi di bitume, che finora potevano attraversare la galleria del San Gottardo, con o addirittura senza autorizzazione, non potranno pi\u00f9 farlo. Essi saranno, invece, costretti ad aggirarla con effetti ecologici negativi e senza alcun beneficio per la sicurezza delle gallerie. Dei permessi speciali possono essere rilasciati dall'USTRA nel caso delle strade nazionali e dai cantoni per la restante rete viaria (art. 13 cpv. 2bis SDR). In vista dell'applicazione delle nuove disposizioni, le autorit\u00e0 cantonali competenti hanno tuttavia espresso la loro intenzione di utilizzare dei criteri di valutazione molto rigidi e di rilasciare permessi solo in casi eccezionali. Tenuto conto delle limitazioni che comporterebbe, una prassi in materia di autorizzazione cos\u00ec restrittiva \u00e8 inappropriata. Il Consiglio federale dovr\u00e0 pertanto adottare misure adeguate.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le prescrizioni in materia di trasporti di merci pericolose servono a ridurre i rischi ad essi connessi e quindi a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada e della collettivit\u00e0. \u00c8 in quest'ottica che sono state concepite le disposizioni internazionali in materia e che \u00e8 stata disposta la revisione dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2010. Le condizioni per trasportare merci pericolose attraverso le diverse categorie di gallerie sono fissate in modo vincolante ed esaustivo nella normativa internazionale. A livello nazionale \u00e8 possibile derogare a queste disposizioni unicamente se sono soddisfatte le severe condizioni per il rilascio di autorizzazioni speciali (cfr. art. 13 cpv. 2bis in combinato disposto con art. 5 cpv. 2 SDR), segnatamente quando, senza il trasporto attraverso la galleria stradale in questione, un'impresa rischia di non essere rifornita. Tale situazione si presenta quando, senza autorizzazione speciale, una determinata merce pericolosa non potrebbe essere consegnata oppure giungerebbe a destinazione troppo tardi o non nella qualit\u00e0 richiesta (ad es. bitume a causa del suo indurimento, sostanze radioattive come gli isotopi a causa della loro emivita). Il concetto di \"rifornimento\" non si limita pertanto all'approvvigionamento di base, ma pu\u00f2 essere inteso anche in un senso pi\u00f9 ampio: le deroghe sono ammesse quindi anche nei casi in cui, senza autorizzazione, la merce pericolosa non potrebbe pi\u00f9 essere smaltita oppure quando i lavori per cui la merce \u00e8 trasportata non potrebbero pi\u00f9 essere eseguiti. In questo senso, il margine di apprezzamento al momento del rilascio di autorizzazioni speciali viene in genere sfruttato.</p><p>Continuare a consentire il trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie soggette a limitazioni alle condizioni previgenti, come richiesto dall'autore della mozione, sarebbe possibile unicamente classificandole in una categoria meno restrittiva. Introdurre un cambiamento di questo genere, significherebbe tuttavia consentire il trasporto di numerose merci pericolose in quantit\u00e0 sensibilmente superiori a quelle ammesse oggi, esponendo gli utenti della strada e l'ambiente a rischi inaccettabili.</p><p>Al momento si sta tuttavia elaborando un metodo di analisi dei rischi che in futuro verr\u00e0 applicato anche alla rete delle strade nazionali e, a determinate condizioni, potr\u00e0 comportare la declassificazione di alcune gallerie. Comunque, anche in questo caso, la sicurezza degli utenti della strada e della collettivit\u00e0 avr\u00e0 priorit\u00e0 assoluta.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1266969600000)\/","SubmittedBy":"Cassis Ignazio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1324598400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690541305580)\/","SubmissionDate":"\/Date(1260144000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4812,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Trasporti"}}