{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094085,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20094085,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.4085","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Strategia a lungo termine per la piazza finanziaria. Convenzioni di doppia imposizione, scambio automatico d'informazioni e segreto bancario","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Grazie alle convenzioni di doppia imposizione (CDI) concluse con dodici Paesi dell'OCSE sulla base degli standard OCSE la Svizzera \u00e8 stata tolta dalla lista grigia dei paradisi fiscali. La soddisfazione \u00e8 per\u00f2 attenuata dall'incertezza che regna sul modo in cui il Consiglio federale intende definire la sua collaborazione in materia fiscale con altri Stati, siano essi membri o meno dell'OCSE. L'incertezza \u00e8 ancora accentuata dall'intenzione di sottomettere al referendum facoltativo eventuali future CDI. </p><p>Da parte del Consiglio federale manca inoltre una strategia durevole nei confronti di Paesi poveri confrontati con una fuga di capitali notoria. Questa lacuna vale anche in relazione alla fama internazionale della piazza finanziaria svizzera e all'atteggiamento delle grandi banche svizzere. Infine, anche nei confronti dell'UE manca un concetto proattivo in ambito di politica finanziaria e fiscale.</p><p>1. Il Consiglio federale \u00e8 disposto ad adottare lo standard del modello OCSE, che prevede l'assistenza amministrativa in ambito fiscale, anche per le CDI con altri Paesi OCSE?   </p><p>2. Il Consiglio federale ha esaminato alternative al referendum facoltativo su ogni singola CDI? Se dalle urne uscisse un \"no\", quali sarebbero le conseguenze economiche e di politica estera per il nostro Paese?</p><p>3. Esiste un concetto di CDI con Paesi molto pi\u00f9 poveri?</p><p>4. Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza del modello di convenzione dell'ONU per CDI tra Paesi la cui economia \u00e8 molto diversa? In caso di conclusione di CDI con tali Paesi, il Consiglio federale \u00e8 disposto a rispettare delle direttive?</p><p>5. Che cosa intende intraprendere il Consiglio federale di fronte alla volont\u00e0 in seno all'UE di giungere a uno scambio automatico d'informazioni?</p><p>6. Il Consiglio federale dispone di una strategia a lungo termine per una collaborazione proficua in ambito di politica fiscale con l'UE, che tenga conto dell'esigenza di concetti come onest\u00e0 e giustizia fiscale, che sia utile alla nostra economia e alla nostra reputazione?</p><p>7. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a prendere l'iniziativa per definire uno scadenzario relativo all'elaborazione del segreto bancario e a non lasciare questo tema solo nelle mani di gruppi d'interesse economici? </p><p>8. Qual \u00e8 la posizione del Consiglio federale nei confronti dell'opinione secondo cui una nuova definitiva regolamentazione dell'assistenza e dello scambio d'informazioni nelle questioni fiscali (segreto bancario) contribuirebbe a creare sicurezza giuridica, parit\u00e0 di trattamento e trasparenza?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La disponibilit\u00e0 della Svizzera ad adottare lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in ambito fiscale, resa nota dal Consiglio federale il 13 marzo 2009, vale nei confronti degli Stati con i quali essa ha concluso o prevede di concludere una convenzione di doppia imposizione. Dopo aver firmato le dodici convenzioni che contengono la nuova disposizione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera ha condotto con altri Paesi membri e non membri dell'OCSE trattative sull'adeguamento della stessa disposizione e su alcuni ulteriori miglioramenti. Essa intende proseguire tale politica nei confronti di tutti gli Stati.</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 giunto alla conclusione che, per quanto riguarda l'estensione dell'assistenza amministrativa, occorre abbandonare la politica attuale, secondo la quale se nelle convenzioni la Svizzera si assume ulteriori obblighi dovrebbe essere sottoposta a referendum facoltativo soltanto la prima. Tale decisione \u00e8 motivata soprattutto dal fatto che numerose convenzioni contenenti la nuova disposizione sull'assistenza amministrativa sono presentate contemporaneamente alle Camere federali. In questi casi non \u00e8 possibile determinare quale sia la prima convenzione. Non \u00e8 ancora chiaro se questa prassi dovr\u00e0 essere mantenuta anche dopo l'entrata in vigore di un maggior numero di convenzioni contenenti la nuova clausola sull'assistenza amministrativa. In ultima analisi spetta all'Assemblea federale decidere se sono adempite le condizioni costituzionali necessarie per sottoporre un trattato internazionale a referendum facoltativo.</p><p>Se il referendum contro una convenzione dovesse riuscire e il progetto dovesse essere respinto in votazione popolare, non \u00e8 da escludere che la disponibilit\u00e0 della Svizzera ad adottare lo standard OCSE sarebbe messa in dubbio dagli altri Paesi. Nella peggiore delle ipotesi, la Svizzera potrebbe dunque essere nuovamente inserita in una lista grigia o nera ed esposta a contromisure estere.</p><p>3./4. I Paesi in sviluppo e i Paesi emergenti basano la loro politica in materia di convenzioni sostanzialmente sul modello dell'ONU. Esso contiene soluzioni che attribuiscono allo Stato della fonte competenze in materia di imposizione maggiori rispetto al modello di convenzione dell'OCSE. Per questa ragione, il modello dell'ONU tiene maggiormente conto degli interessi di questi Paesi. Anche se la propria politica relativa alle convenzioni si fonda sul modello OCSE, nei negoziati sulla conclusione di convenzioni di doppia imposizione con i Paesi emergenti e i Paesi in sviluppo la Svizzera \u00e8 da sempre disposta a considerare il grado di sviluppo del singolo Paese, attraverso determinate concessioni che riguardano ad esempio le aliquote delle imposte alla fonte (specialmente per interessi e canoni) o la definizione della stabile organizzazione. Il Consiglio federale ritiene che non sia per\u00f2 opportuno basare interamente sul modello dell'ONU la politica concernente le convenzioni con i Paesi in sviluppo e i Paesi emergenti.</p><p>5.-8. Il Consiglio federale intende continuare ad affrontare in modo proattivo le questioni relative alla piazza finanziaria. A tale scopo, ha illustrato i suoi obiettivi nel rapporto \"Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari\" del 16 dicembre 2009 (rapporto in adempimento del postulato Graber 09.3209). Il compito della Confederazione \u00e8 focalizzato sull'elaborazione di condizioni quadro adeguate. Anche l'istituzione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) attesta la volont\u00e0 del Consiglio federale di rafforzare la posizione della Svizzera in tale ambito. Per la politica settoriale vera e propria, tuttavia, sono competenti gli attori della piazza finanziaria.</p><p>Uno degli obiettivi menzionati nel rapporto \u00e8 la garanzia dell'integrit\u00e0 della piazza finanziaria. Il Consiglio federale si dichiara favorevole al potenziamento della cooperazione internazionale in questioni fiscali, purch\u00e9 la sfera privata continui a essere protetta. Esso respinge nuovamente lo scambio automatico d'informazioni.</p><p>La collaborazione con l'UE e i suoi Stati membri \u00e8 gi\u00e0 oggi particolarmente stretta. Per quanto riguarda le imposte indirette, si concede assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria sulla base dell'accordo antifrode e della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; l'accordo sulla fiscalit\u00e0 del risparmio prevede l'assistenza amministrativa per i pagamenti di interessi. In varie convenzioni di doppia imposizione stipulate con gli Stati dell'UE la disposizione in materia di assistenza amministrativa \u00e8 gi\u00e0 stata adeguata allo standard OCSE. In linea di principio, l'adozione di tale standard permetter\u00e0 agli Stati esteri e dunque anche agli Stati membri dell'UE di ricevere dalla Svizzera informazioni per qualsiasi richiesta a scopo fiscale concernente le imposte indicate nella relativa convenzione. La condizione \u00e8 che siano osservate determinate direttive come il divieto di effettuare ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni (\"fishing expedition\").</p><p>Nel complesso, tale contratto rappresenta una soluzione per molti versi equivalente a uno scambio automatico d'informazioni. Il Consiglio federale \u00e8 tuttavia disposto ad esaminare ulteriori misure fiscali, ad esempio la conclusione di accordi bilaterali sull'introduzione di un'imposta liberatoria sui redditi transfrontalieri da capitali o l'obbligo per le banche di esigere che i clienti stranieri dichiarino di ottemperare ai propri obblighi fiscali nello Stato di residenza.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 convinto che i provvedimenti finora attuati hanno dotato la Svizzera di solidi strumenti di collaborazione internazionale in ambito fiscale. Questi corrispondono alle esigenze della comunit\u00e0 internazionale e tengono conto dei principi della certezza del diritto, della parit\u00e0 di trattamento e della trasparenza.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1266364800000)\/","SubmittedBy":"Lumengo Ricardo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1323648000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690542686450)\/","SubmissionDate":"\/Date(1260230400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4812,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}