{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20094273,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20094273,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"09.4273","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Crescita demografica dovuta all'immigrazione. Conseguenze per il sistema sociale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Attualmente in Svizzera \u00e8 in atto una crescita demografica divenuta incontrollabile: trattandosi di un aumento annuale della popolazione compreso tra 70 000 e 100 000 unit\u00e0, si pu\u00f2 prevedere che tra dieci anni in Svizzera vi sar\u00e0 circa un milione di persone in pi\u00f9. L'85 per cento di tale aumento \u00e8 riconducibile all'immigrazione. Questa crescita demografica comporta conseguenze non soltanto per le infrastrutture bens\u00ec anche per il nostro sistema sociale che, nel confronto internazionale, risulta ben sviluppato.</p><p>1. Gi\u00e0 il 15 dicembre 1998, uno studio del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo - svolto su incarico dell'allora Ufficio federale dell'economia esterna - prevedeva che un accordo di libera circolazione delle persone con i Paesi dell'UE-15 avrebbe comportato l'immigrazione di 80 000 persone dall'area UE e che, considerando unicamente l'assicurazione contro la disoccupazione, ci\u00f2 avrebbe generato costi quantificabili tra 300 e 400 milioni di franchi. Il fatto che il Parlamento abbia dovuto rivedere l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), e adeguarla all'aumento del numero di disoccupati, non dimostra che le previsioni formulate nello studio sono state addirittura superate?</p><p>2. Quando i contingenti nei confronti dei nuovi Stati dell'UE, della Bulgaria e della Romania cesseranno di essere in vigore, quali saranno secondo il Consiglio federale le conseguenze per l'assicurazione contro la disoccupazione AD, l'assicurazione invalidit\u00e0 (AI), le prestazioni complementari (PC) e l'assistenza sociale?</p><p>3. Come spiega il Consiglio federale che nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2009, l'aumento della disoccupazione ha interessato i cittadini stranieri provenienti dall'UE in misura a volte nettamente maggiore (Germania +0,3 per cento; Portogallo +1 per cento) rispetto agli svizzeri (+0,2 per cento)?</p><p>4. Molti stranieri, immigrati recentemente dall'UE, non ritornano al loro Paese di provenienza se rimangono senza lavoro, poich\u00e9 l\u00ec vi \u00e8 pi\u00f9 disoccupazione e il nostro sistema sociale fornisce maggiori prestazioni. Cosa comporta questo fatto per l'AD, l'AI e l'assistenza sociale?</p><p>5. Quali saranno gli sviluppi di questa situazione se dal 2012 i cittadini dell'UE beneficeranno del principio della totalizzazione per il periodo di contribuzione ai sensi della LADI?</p><p>6. Quali costi aggiuntivi andrebbero a carico dello Stato svizzero se l'UE adeguasse la sua direttiva e la Svizzera si trovasse addirittura a dover esportare prestazioni delle assicurazioni sociali commisurate ai bisogni, come le prestazioni complementari all'AVS e all'AI? </p><p>7. Quali costi aggiuntivi prevede il Consiglio federale in relazione agli assegni familiari, alla luce del loro importo attrattivo e della difficolt\u00e0 di accertare l'esistenza di figli nel Paese dell'UE in questione?</p><p>8. Attualmente in numerosi comuni lavoratori provenienti dalla Germania, che non hanno ancora adempiuto alle disposizioni della LADI in materia di periodo minimo di contribuzione, si rivolgono gi\u00e0 all'assistenza sociale. Qual \u00e8 l'opinione del Consiglio federale al riguardo?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Lo studio del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo, del 1999, sulle conseguenze degli accordi bilaterali con l'UE per l'assicurazione contro la disoccupazione e sulle misure per limitarle (Auswirkungen der bilateralen Vertr\u00e4ge mit der EU auf die ALV und Massnahmen zu ihrer Begrenzung) prevedeva spese supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), dovute alla libera circolazione delle persone, nell'ordine di grandezza di 300 a 400 milioni di franchi. Per il 2006, la stima delle spese supplementari effettive ammontava all'incirca a soltanto 72 milioni di franchi (v. 4. rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l'UE, del 25 aprile 2008, qui appresso rapporto dell'Osservatorio 2008, p. 93). </p><p>Al momento della terza revisione della LADI, entrata in vigore nel 2003, la stima dei dati relativi alla disoccupazione congiunturale - su cui si basano i calcoli per il finanziamento a lungo termine dell'AD - prevedeva un tasso di disoccupazione del 2,5 per cento, corrispondente a 100 000 persone disoccupate. Questo valore \u00e8 risultato inferiore ai dati reali. In effetti, gi\u00e0 prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) si registrava un tasso di disoccupazione pi\u00f9 elevato.</p><p>2. Sotto il profilo quantitativo, l'immigrazione dagli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004, come pure dalla Bulgaria e dalla Romania, \u00e8 di scarsa rilevanza. Fatta eccezione per i cittadini rumeni e bulgari, si prevede che anche durante questo periodo di contingentamento i contingenti non verranno esauriti. </p><p>\u00c8 difficile quantificare preventivamente le spese supplementari, poich\u00e9 esse dipendono da numerosi fattori (v. messaggio concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania, FF 2008 1887, n. 3.4.1.2). Pi\u00f9 in generale, occorre precisare che rispetto alle spese complessive annuali delle assicurazioni sociali svizzere, come pure in considerazione del numero relativamente scarso di persone interessate, le conseguenze sul piano finanziario saranno limitate. Inoltre, le conseguenze finanziarie per il sistema sociale svizzero devono essere valutate anche alla luce dei vantaggi che l'ente pubblico (contributi previdenziali, tributi), il mercato del lavoro e l'economia potranno trarre dall'ALC.</p><p>3. L'aumento della disoccupazione in novembre \u00e8 strettamente legato al calo occupazionale che si verifica nei settori che risentono maggiormente del ciclo stagionale (in particolare: edilizia, industria alberghiera e personale a prestito). La percentuale di cittadini portoghesi e tedeschi attivi nei settori suddetti \u00e8 relativamente alta, e ci\u00f2 spiega l'aumento stagionale della disoccupazione superiore alla media che colpisce questi lavoratori.</p><p>4. I nuovi lavoratori immigrati versano contributi alle assicurazioni sociali, acquisendo cos\u00ec i relativi diritti. Nel 2006 sono stati previsti costi aggiuntivi a carico dell'AD per 72 milioni di franchi (v. rapporto dell'Osservatorio 2008). La stima si riferisce tuttavia soltanto alle indennit\u00e0 di disoccupazione versate a persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata. </p><p>Dal tasso di variazione annuale medio delle rendite AI nel periodo compreso tra il 2002 e il 2008, per i cittadini dell'UE 25 risulta un calo dello 0,1 per cento (v. rapporto annuale 2008 sulle assicurazioni sociali). Questi dati sono relativi a tutti i cittadini dell'UE in Svizzera. </p><p>Il prossimo rapporto dell'Osservatorio relativo all'ALC tra Svizzera e UE contempler\u00e0 anche dati aggiornati concernenti le spese supplementari a carico delle assicurazioni sociali svizzere. Tale rapporto sar\u00e0 pubblicato nel corso del secondo trimestre 2010.</p><p>Vista la mancanza di dati statistici, riguardo ai costi aggiuntivi sopportati dall'assistenza sociale non \u00e8 possibile fornire indicazioni. Eventuali conseguenze risulteranno, se del caso, soltanto con un certo ritardo. La dipendenza dall'assistenza sociale tocca il 3 per cento dei cittadini degli Stati UE-27/AELS; pertanto essa \u00e8 soltanto leggermente superiore a quella degli svizzeri (2,2 per cento).</p><p>5. I cittadini dell'UE/AELS che perdono il lavoro e il cui periodo di contribuzione in Svizzera non consente loro di beneficiare delle indennit\u00e0 di disoccupazione, hanno il diritto di includere nel computo i periodi contributivi conseguiti in uno Stato dell'UE/AELS (principio della totalizzazione dei periodi contributivi). Il principio della totalizzazione vale anche nei confronti degli Stati dell'UE 15, Malta e Cipro inclusi. Per i dimoranti temporanei dell'UE 8 questa disposizione di coordinamento varr\u00e0 a partire dal 1\u00b0 maggio 2011; i cittadini rumeni e bulgari potranno beneficiare della totalizzazione dei contributi soltanto dopo il 1\u00b0 giugno 2016 (ordinamento transitorio). </p><p>In un arco di tempo di 17 mesi (dal 1\u00b0 gennaio 2008 al 29 maggio 2009), circa 350 cittadini UE/AELS hanno beneficiato del principio della totalizzazione. Nel medesimo periodo di tempo, circa 36 000 cittadini UE/AELS disoccupati hanno versato contributi in Svizzera per una durata di 12 mesi o superiore, acquisendo in tal modo il diritto alle indennit\u00e0 senza dover ricorrere alla totalizzazione. L'andamento di questi dati verr\u00e0 scrupolosamente analizzato per consentire un intervento tempestivo in caso di sviluppi inaspettati. I cittadini degli Stati UE/AELS disoccupati gi\u00e0 dopo meno di un mese di permanenza in Svizzera, e beneficiari di un diritto alle ID nel nostro Paese grazie al principio della totalizzazione, sono oggetto di verifiche da parte della SECO volte ad accertare - caso per caso - eventuali abusi di diritto.</p><p>6. Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - nonch\u00e9 il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che ne stabilisce le modalit\u00e0 di applicazione - entrer\u00e0 in vigore in seno all'UE il 1\u00b0 maggio 2010. Le competenti unit\u00e0 dell'amministrazione federale attualmente stanno discutendo con la Commissione europea in merito ad un eventuale recepimento di detto regolamento nell'ALC. Sono inoltre in corso valutazioni approfondite delle conseguenze che da ci\u00f2 deriverebbero.</p><p>Se, da parte svizzera, queste nuove disposizioni verranno recepite nell'allegato II dell'ALC, anche in futuro le prestazioni complementari all'AVS e all'AI non dovranno essere esportate. </p><p>7. Alla luce della mancanza di dati relativi agli assegni familiari cantonali, non \u00e8 possibile fornire alcuna indicazione circa le spese supplementari (v. messaggio concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania, FF 2008 1887, n. 3.4.1.2). Con l'entrata in vigore dell'ALC vige il diritto generale all'esportazione di prestazioni familiari per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro (tale disposizione vale anche secondo il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004). Occorre tuttavia rilevare che molti cantoni hanno versato assegni familiari in favore di figli all'estero (in buona parte si trattava di Stati contraenti) gi\u00e0 prima dell'entrata in vigore dell'ALC. La verifica dell'esistenza di figli nei Paesi UE in questione avviene secondo una procedura standard nel quadro della collaborazione amministrativa con le autorit\u00e0 estere competenti. I dati relativi al 2009 verranno elaborati nell'ambito di una prima statistica nazionale concernente gli assegni familiari, che sar\u00e0 pubblicata nel 2011. Essa consentir\u00e0 di valutare l'entit\u00e0 delle prestazioni versate per figli residenti in Svizzera, in uno Stato dell'UE o dell'AELS, o in un Paese terzo.</p><p>8. L'assistenza sociale rientra nella sfera di competenza di cantoni e comuni. In quest'ambito, statistiche di livello nazionale relative al 2009 saranno disponibili soltanto all'inizio del 2011. </p><p>Il diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati dell'UE/AELS assunti da un datore di lavoro svizzero dipende dalla loro qualit\u00e0 di lavoratori subordinati. Quest'ultima, se i cittadini in questione hanno sottoscritto un contratto pluriennale o di durata indeterminata, non viene automaticamente meno se essi versano in condizione di disoccupazione involontaria. Fino a che sussiste la loro qualit\u00e0 di lavoratori subordinati, essi possono, se del caso, anche far valere il loro diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale. Ci\u00f2 presuppone tuttavia che siano effettivamente idonei al collocamento e che adempiano alle prescrizioni e agli obblighi pertinenti (ricerca di lavoro, ecc.). Le persone con un contratto di durata inferiore ad un anno non hanno diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale. Spetta alle competenti autorit\u00e0 verificare l'ottemperanza delle condizioni suddette. In generale, le persone non occupate possono rimanere in Svizzera soltanto se dispongono di mezzi sufficienti e se sono provvisti di una copertura assicurativa sanitaria globale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1266969600000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dell'Unione democratica di Centro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1267574400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|28|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1779231666657)\/","SubmissionDate":"\/Date(1260489600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4812,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Questioni sociali|Migrazione"}}