{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20100507,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20100507,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.507","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Quota minima di distribuzione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, la Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio nazionale presenta la seguente iniziativa parlamentare:</p><p>Le disposizioni della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) relative all'attivit\u00e0 nell'ambito della previdenza professionale vanno modificate come segue:</p><p>1. le spese amministrative dell'assicuratore sono convenute ex ante e figurano nel contratto d'assicurazione; gli eventuali disavanzi successivi non devono andare a scapito della partecipazione alle eccedenze;</p><p>2. la quota minima di distribuzione, la cosiddetta legal quote, \u00e8 calcolata secondo il metodo basato sui redditi ed \u00e8 stabilita in modo che la ripartizione delle eccedenze tra assicuratori e assicurati sia sempre calcolata nello stesso modo;</p><p>3. l'ammontare della quota minima \u00e8 esaminato ed eventualmente adeguato.</p>","ReasonText":"<p>Secondo la Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio nazionale, la situazione riguardante i contratti conclusi tra gli assicuratori sulla vita e le fondazioni collettive nell'ambito della previdenza professionale non \u00e8 del tutto soddisfacente. Essa propone pertanto di modificare alcune disposizioni della LSA, al fine di rendere la regolamentazione pi\u00f9 chiara.</p><p>1. In futuro gli assicuratori sulla vita non dovranno pi\u00f9 avere la possibilit\u00e0 di proporre ai loro clienti, per motivi di strategia commerciale, spese amministrative pi\u00f9 basse rispetto a quelle effettive, per poi esigere la differenza in seguito. Tale pratica, infatti, non soltanto impedisce agli assicurati di confrontare direttamente il costo delle prestazioni proposte dai diversi offerenti, ma crea pure distorsioni della concorrenza tra gli stessi assicuratori. Tuttavia, poich\u00e9 le spese amministrative insorgono e sono dichiarate a livelli diversi, l'analisi va condotta in modo differenziato, affinch\u00e9 la nuova soluzione non generi effetti secondari indesiderati.</p><p>2. Dall'introduzione della quota minima obbligatoria (nel quadro della 1a revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidit\u00e0 (LPP), il calcolo e l'attuazione di tale quota a livello di ordinanza sono stati oggetto di diversi dibattiti politici. Si tratta di stabilire se occorre applicare il metodo basato sui redditi o quello basato sui risultati: in occasione dei dibattiti concernenti la 1a revisione della LPP, la maggioranza della CSSS-N ha optato per il metodo basato sui risultati. La sottocommissione \"LPP\" della CSSS-N si \u00e8 occupata a lungo della questione. Secondo l'articolo 37 capoverso 4 LSA, \"la partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio ammonta almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b\". Questa quota minima del 90 per cento \u00e8 attualmente calcolata in base al metodo basato sui redditi, e soltanto in casi eccezionali (art. 147 OS) in funzione dei risultati. Questi casi eccezionali finora non si sono per\u00f2 mai verificati. Inoltre, applicando il metodo basato sui risultati, l'assicuratore ha la possibilit\u00e0 di stabilire la quota minima in funzione delle spese e di ricorrere a un arbitraggio. Sono principalmente questi due argomenti che hanno convinto la CSSS-N a proporre l'applicazione di un unico metodo di calcolo, quello basato sui redditi, e la conseguente modifica della LSA. In tal modo il sistema di partecipazione alle eccedenze guadagnerebbe in trasparenza e stabilit\u00e0.</p><p>3. La determinazione dell'ammontare della quota minima \u00e8 una delle questioni pi\u00f9 controverse. Le esperienze acquisite finora, sebbene limitate, vanno analizzate in modo differenziato. La media ponderata delle quote di distribuzione attestate dalla contabilit\u00e0 (calcolata con il metodo basato sui redditi) ammontava al 92,7 per cento nel 2005, al 91,3 per cento nel 2006, al 91,4 per cento nel 2007 e a pi\u00f9 del 100 per cento (a causa del risultato netto negativo) nel 2008 (fonte: FINMA). La commissione ritiene quindi che si imponga un riesame dell'ammontare della quota minima. Occorrer\u00e0 pure affrontare la questione relativa a una remunerazione legittima del capitale proprio dell'assicuratore.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1317254400000)\/","ResponsibleDepartment":null,"ResponsibleDepartmentName":null,"ResponsibleDepartmentAbbreviation":null,"IsLeadingDepartment":null,"Tags":"24|28","Category":"V","Modified":"\/Date(1712768086043)\/","SubmissionDate":"\/Date(1286928000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4816,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze|Questioni sociali"}}