{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20101080,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20101080,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.1080","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Partecipazione al fondo di coesione s\u00ec, forniture svizzere no?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Stando a quanto si \u00e8 sentito pi\u00f9 volte nel corso delle ultime settimane, per ci\u00f2 che concerne l'ottenimento di ordinativi grazie alla partecipazione al fondo di coesione, le imprese svizzere dovranno armarsi di pazienza. In occasione della votazione del 2006 il Consiglio federale aveva promesso che in seguito anche le ditte svizzere avrebbero beneficiato direttamente del versamento di contributi al fondo di coesione. Finora purtroppo si \u00e8 verificato piuttosto il contrario. In un caso, operatori svizzeri hanno addirittura dovuto ricorrere ad una ditta tedesca per l'esecuzione di commesse statali rumene.</p><p>Chiedo perci\u00f2 al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Finora quante ditte svizzere hanno potuto beneficiare del versamento di contributi al fondo di coesione per gli Stati UE dell'Europa dell'Est?</p><p>2. Quali misure potrebbero essere attuate da parte svizzera nel caso in cui ad imprese del nostro Paese venisse negato l'accesso al mercato UE?</p><p>3. Di quali forme di sostegno possono avvalersi le ditte svizzere nel quadro del promovimento delle esportazioni in questi Paesi?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il contributo svizzero all'allargamento \u00e8 finalizzato alla riduzione delle disparit\u00e0 economiche e sociali in seno all'UE allargata, nonch\u00e9 alla sicurezza e al benessere in Europa. La Svizzera ha messo a diposizione dei Paesi entrati a far parte dell'UE nel 2004 un importo di un miliardo di franchi; di questi, a met\u00e0 settembre 2010 erano stati attribuiti definitivamente 291,6 milioni, destinati ad 80 progetti; i progetti approvati provvisoriamente erano 72, a cui verrebbe destinato un importo globale di 467,2 milioni di franchi. Ad eccezione di un caso, gli enti responsabili del conferimento degli ordini nei Paesi partner non hanno ancora bandito gare d'appalto di maggiore entit\u00e0.</p><p>1. Lo svolgimento di gare d'appalto pubbliche e il conferimento di ordini richiedono l'approvazione definitiva del progetto e la conclusione del relativo accordo tra Svizzera e Paese partner. I primi accordi di progetto sono stati stipulati nel 2010. Finora sono stati conferiti pochi ordini, di minore entit\u00e0. Nell'ambito della realizzazione di progetti non sono ancora stati attribuiti ordini a ditte svizzere. Tuttavia per l'elaborazione e la valutazione di progetti sono gi\u00e0 stati assegnati singoli mandati a imprese svizzere. A partire dal 2011, le gare d'appalto internazionali verranno effettuate soprattutto nel settore delle infrastrutture. In base all'esperienza e alla luce del ruolo svolto dalle industrie svizzere \u00e8 lecito supporre che queste ultime riusciranno ad aggiudicarsi degli ordini.</p><p>Se confrontato con i mezzi messi a disposizione dall'UE tramite i fondi strutturali e il fondo di coesione, il contributo all'allargamento risulta di scarsa entit\u00e0. A diverse imprese svizzere, piccole e grandi, negli ultimi anni sono stati attribuiti direttamente o indirettamente ordini relativi a progetti finanziati dall'UE. La SECO \u00e8 a conoscenza di 20 imprese che hanno ottenuto mandati per un importo complessivo di 200 milioni di franchi. Considerato che le imprese svizzere non sono tenute ad informare a Confederazione in merito all'aggiudicazione di commesse, non sono disponibili dati statistici a tale riguardo.</p><p>2. Le commesse pubbliche sono soggette al diritto internazionale (l'accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici, GPA, e l'accordo bilaterale UE-Svizzera del 1999 su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici). L'assegnazione dei mandati deve avvenire secondo procedure trasparenti e garantire parit\u00e0 di trattamento a tutti gli offerenti. Perci\u00f2 le imprese svizzere possono accedere senza subire discriminazioni al mercato UE degli appalti pubblici e, a loro volta, le imprese dell'UE possono presentare le loro offerte nel quadro del contributo svizzero all'allargamento. Ci\u00f2 vale anche per Romania e Bulgaria, poich\u00e9 le disposizioni del GPA e dell'accordo bilaterale suddetto si applicano anche questi due Paesi.</p><p>Contro le decisioni relative alle gare e alle aggiudicazioni di appalti sussiste nel quadro del diritto internazionale la possibilit\u00e0 di avviare una procedura di ricorso. In generale, nei casi in cui vengono constatati ostacoli all'accesso al mercato degli appalti pubblici, da parte svizzera per prima cosa si prende contatto con il Paese interessato. Successivamente, se necessario, la Svizzera interviene anche presso la Commissione UE. Inoltre, se vengono rilevati problemi nell'attuazione di un accordo la Svizzera pu\u00f2 convocare il comitato misto. Per quanto concerne Romania e Bulgaria, a inizio settembre 2010 la Svizzera ha informato la Commissione UE sulle difficolt\u00e0 di accesso al mercato degli appalti pubblici di entrambi i Paesi, invitandola a richiamare questi ultimi al rispetto degli obblighi da loro contratti nel quadro degli accordi internazionali che disciplinano tale materia.</p><p>3. In diverse occasioni gli operatori economici svizzeri sono stati informati da OSEC, SECO e DSC riguardo alle possibilit\u00e0 di concludere affari nel quadro del contributo all'allargamento e in relazione ai fondi strutturali e al fondo di coesione dell'UE. Il sito Internet concernente il contributo svizzero all'allargamento consente agli ambienti interessati di informarsi costantemente e tempestivamente in merito ai progetti previsti e a quelli che hanno ottenuto l'approvazione definitiva. Il sito summenzionato contiene anche informazioni aggiornate riguardo alle gare d'appalto pubbliche. Inoltre l'OSEC offre sostegno alle imprese interessate ai mercati dell'Europa dell'Est mediante attivit\u00e0 informative e di consulenza nell'ambito del suo mandato di promozione delle esportazioni. A Varsavia le attivit\u00e0 di consulenza alle imprese sono svolte dallo Swiss Business Hub dell'OSEC, mentre negli altri Paesi dell'Europa dell'Est tale compito spetta in primo luogo alle ambasciate.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1288742400000)\/","SubmittedBy":"Hurter Thomas","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1288742400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|15","Category":null,"Modified":"\/Date(1779232427440)\/","SubmissionDate":"\/Date(1284422400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4815,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Economia"}}