{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103125,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20103125,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.3125","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"IVA. Generosit\u00e0 unilaterale della Svizzera verso i taxi dell'UE","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Ginevra \u00e8 il centro di un importante mercato regionale dei trasporti privati tra il suo aeroporto e quelli di Lione, Chamb\u00e9ry, Grenoble e Milano, nonch\u00e9 tra la sua stazione ferroviaria e quelle di Mo\u00fbtiers, Albertville, Chamb\u00e9ry, Lione, Lione St. Exupery, Grenoble, Annecy e Aix-Les-Bains. Vista la prossimit\u00e0 di Ginevra con il confine francese, il Consiglio federale ha pensato bene di rinunciare unilateralmente a riscuotere l'IVA sui trasporti effettuati sul territorio svizzero dai taxi francesi, alla cui guida troviamo chauffeur di diversi Paesi dell'UE. Dal canto suo, la Francia esige dai tassisti svizzeri, sotto comminatoria di una multa di 1500 euro, che una volta giunti alla frontiera si fermino, perdendo cos\u00ec decine di minuti importanti ad ogni passaggio, per dichiarare e saldare somme di IVA, spesso di entit\u00e0 irrisoria. Questa disparit\u00e0 di trattamento fa s\u00ec che le imprese ginevrine di taxi vengano escluse dal loro proprio mercato.</p><p>In effetti, il taxi francese non paga l'IVA in entrata in Svizzera, pu\u00f2 entrare in Svizzera da qualsiasi strada (mentre la Francia vieta la circolazione dei taxi in entrata) e beneficia di prezzi vantaggiosi sui carburanti. Il taxi svizzero, invece, deve pagare l'IVA francese, anche di un solo euro (ad es. a destinazione di Archamps), sotto pena di una comminatoria di 1500 euro, deve passare dai punti di passaggio occupati dalla dogana francese, alla sera e di notte (valico di Bardonnex, tempo di percorrenza e costi maggiori), deve a volte attendere mezz'ora prima di essere servito dai doganieri francesi e non beneficia di alcuna riduzione sui prezzi del carburante.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 disposto a porre fine a questa distorsione della concorrenza:</p><p>1. estendendo ai taxi il sistema semplice di tassazione che esiste per i privati: le cassette delle dichiarazioni (autodichiarazione e autotassazione) dell'AFD con polizza di versamento;</p><p>2. esigendo la stessa flessibilit\u00e0 da parte della Francia in applicazione del principio di reciprocit\u00e0 e rispetto della buona fede nell'applicazione dei trattati internazionali?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In base all'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) la riscossione \u00e8 effettuata secondo i principi della neutralit\u00e0 concorrenziale, della trasferibilit\u00e0 dell'imposta e dell'economicit\u00e0 del pagamento e della riscossione. Il principio della neutralit\u00e0 concorrenziale e quello dell'economicit\u00e0 della riscossione e del pagamento possono tuttavia entrare in conflitto.</p><p>Come in Svizzera, anche nell'UE vale il principio secondo cui le prestazioni di trasporto devono essere tassate nel Paese in cui sono stati compiuti i tragitti (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA e art. 48 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). In base a tale principio, la Francia, come pure altri Stati europei, preleva dalle imprese di taxi svizzere un'imposta sulla cifra d'affari per il tragitto compiuto nel proprio Paese.</p><p>Nel 1994, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) hanno esaminato una riscossione dell'imposta sul valore aggiunto presso le imprese di trasporto straniere nel quadro della legislazione svizzera relativa all'imposta sul valore aggiunto. La riscossione dell'imposta avrebbe tuttavia causato all'AFD un notevole lavoro supplementare. In quell'occasione, a causa dei brevi tragitti percorsi in Svizzera, il rapporto tra il dispendio dell'AFD e il gettito fiscale supplementare stimato era talmente sfavorevole che il Consiglio federale rinunci\u00f2 a introdurre una corrispondente imposizione. Anche oggi il rapporto tra spese e ricavi non dovrebbe differire molto dalle constatazioni fatte nel 1994, ragion per cui nemmeno in futuro il Consiglio federale intende tassare queste prestazioni di trasporto.</p><p>1. Le cassette delle dichiarazioni allestite dall'AFD ai valichi di confine non occupati o occupati soltanto temporaneamente dal personale del corpo delle guardie di confine sono previste per le dichiarazioni di merci importate nel traffico viaggiatori. Con la polizza di versamento dell'AFD si tassa a posteriori la merce importata in Svizzera. Questa forma di dichiarazione doganale non \u00e8 applicabile al servizio di taxi perch\u00e9 in questo caso non si tratta di importazione di merci ma di un trasporto transfrontaliero di persone. Una soluzione analoga per le prestazioni di trasporto comporterebbe un onere supplementare sproporzionato e la riscossione dell'imposta presso le imprese di taxi estere potrebbe risultare problematica.</p><p>2. La disparit\u00e0 di trattamento tra le imprese di taxi francesi e quelle svizzere \u00e8 dovuta alla rinuncia unilaterale della Svizzera a riscuotere l'imposta presso le imprese di trasporto straniere. Il Consiglio federale non pu\u00f2 chiedere alla Francia di abolire una riscossione d'imposta conforme alla legge n\u00e9 pu\u00f2 influenzare la Francia riguardo alle fattispecie che quest'ultima tassa nel suo territorio sovrano.</p><p>Anche per quanto riguarda il tipo di riscossione dell'imposta il Consiglio federale non pu\u00f2 di principio dettare prescrizioni alla Francia. Tuttavia, per sensibilizzare la Francia, questa tematica potr\u00e0 essere discussa in occasione di uno dei regolari incontri tra la Svizzera e la Francia relativi a questioni transfrontaliere.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1273622400000)\/","SubmittedBy":"Nidegger Yves","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1307577600000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|15|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690487706390)\/","SubmissionDate":"\/Date(1268697600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4813,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Economia|Trasporti"}}