{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103179,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20103179,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.3179","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Conseguenze finanziarie del divieto di esportazione delle rendite straordinarie","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di elaborare un rapporto sulle conseguenze finanziarie del divieto di esportazione delle rendite straordinarie in caso d'invalidit\u00e0 precoce.</p>","ReasonText":"<p>L'esportazione delle rendite straordinarie in caso d'invalidit\u00e0 precoce \u00e8 esclusa dalla legge. Di conseguenza, coloro che ne beneficiano devono rimanere in Svizzera, se non vogliono perdere il diritto a queste prestazioni per loro indispensabili. Molte di queste persone vorrebbero tornare nel loro Paese di origine, ma non possono farlo senza la rendita. Se rimangono in Svizzera, in molti casi oltre alla rendita straordinaria l'ente pubblico deve versare loro prestazioni complementari ed eventualmente sostenere costi per soggiorni in istituto. Bisogna dunque chiedersi se da un punto di vista prettamente finanziario sia davvero sensato vietare il versamento all'estero delle rendite straordinarie. Per rispondere a questa domanda si dovrebbe eseguire un'analisi approfondita dei casi concreti e verificare quali sarebbero le conseguenze finanziarie per l'AI, le prestazioni complementari e i cantoni se le rendite in questione fossero esportate.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le rendite straordinarie dell'AI, che per definizione sono prestazioni di carattere non contributivo, non vengono per principio esportate. In base all'allegato II dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), il diritto vigente (regolamento, CEE, n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1) prevede tuttavia che le rendite straordinarie corrisposte a cittadini svizzeri o dell'UE che hanno versato contributi all'AVS/AI senza raggiungere il periodo contributivo minimo di tre anni siano esportate nei Paesi dell'UE. Per chi invece non ha mai versato contributi all'AVS/AI, al momento non sussiste alcun obbligo di esportazione.</p><p>Nel nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 166 del 30 aprile 2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento, CE, numero 988/2009 del 16 settembre 2009, GU 284 del 30 ottobre 2009, pag. 43), che abroga il Regolamento n. 1408/71 e che vige nell'UE dal 1\u00b0 maggio 2010 il campo d'applicazione riguardo alle persone \u00e8 esteso anche a chi non esercita un'attivit\u00e0 lucrativa. Poich\u00e9 il nuovo regolamento sar\u00e0 con ogni probabilit\u00e0 integrato nell'allegato II dell'ALC, le rendite straordinarie corrisposte ai cittadini svizzeri o dell'UE (compresi quelli che non hanno mai esercitato un'attivit\u00e0 lucrativa) che hanno acquisito il relativo diritto nella Confederazione dovranno quindi essere esportate. Per scongiurare questo scenario, la Svizzera si avvale della facolt\u00e0 di escludere le rendite straordinarie dall'obbligo di esportazione in quanto \"prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo\" ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 e di introdurle nel relativo allegato X.</p><p>Senza questa restrizione all'esportazione, i cittadini dell'UE che non hanno mai esercitato un'attivit\u00e0 lucrativa (ad es. invalidi dalla nascita) ma soddisfano i requisiti richiesti potrebbero acquisire il diritto a una rendita straordinaria semplicemente recandosi in Svizzera e, al momento in cui lasciano la Confederazione, tali rendite dovrebbero essere esportate nel Paese dell'UE in cui risiedono. Il Consiglio federale ritiene pertanto opportuno escludere le rendite straordinarie dalle prestazioni soggette all'obbligo di esportazione. Ci\u00f2 deve essere inteso come una misura volta a prevenire un eventuale \"turismo delle rendite\" indesiderato, la cui portata effettiva \u00e8 di difficile quantificazione.</p><p>Per i motivi suesposti, il Consiglio federale \u00e8 del parere che occorra mantenere il divieto di esportazione delle rendite straordinarie e considera superflua l'elaborazione di un rapporto sulle relative conseguenze finanziarie. A prescindere dalla stesura di tale rapporto, \u00e8 estremamente difficile stimare l'entit\u00e0 degli eventuali risparmi per la Svizzera se fosse autorizzata l'esportazione delle rendite straordinarie dell'AI, in quanto \u00e8 impossibile prevedere se le persone in questione lasceranno o meno la Confederazione. Anche eventuali studi pi\u00f9 approfonditi potranno basarsi unicamente su ipotesi e non forniranno risultati significativi.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1274227200000)\/","SubmittedBy":"Schenker Silvia","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1331856000000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28","Category":null,"Modified":"\/Date(1690529979827)\/","SubmissionDate":"\/Date(1268784000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4813,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali"}}