{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103312,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20103312,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.3312","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Quale trattamento riservare ai prodotti provenienti dalle colonie di popolamento israeliane in Palestina?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'ONU ribadisce regolarmente che le colonie di popolamento, o insediamenti, rappresentano una violazione del diritto internazionale in quanto equivalgono a un'annessione. Anche la Corte internazionale di giustizia l'ha confermato nel suo parere consultivo sul muro israeliano.</p><p>Il 25 febbraio 2010, la Corte di giustizia dell'UE ha deciso (causa C-386/08) che i prodotti provenienti dalle colonie di popolamento israeliane in Palestina non possono beneficiare del regime preferenziale accordato dall'UE.</p><p>Nel 2006, in occasione del dibattito in Consiglio nazionale sull'iniziativa parlamentare Sommaruga Carlo 04.466 che sollecitava il divieto di importazione per le merci provenienti dai territori occupati, era emerso che tali merci importate da Israele in Svizzera non beneficiavano di agevolazioni doganali. La dichiarazione dell'origine era tuttavia considerata insufficiente per permettere di identificare la vera origine dei prodotti. La SECO aveva promesso di impegnarsi per cercare di migliorare le cose.</p><p>Il 24 febbraio 2010, il presidente dell'Autorit\u00e0 palestinese Mahmoud Abbas in visita a Bruxelles ha chiesto alla comunit\u00e0 internazionale di boicottare i prodotti provenienti dagli insediamenti. </p><p>Considerato quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Il Consiglio federale pu\u00f2 fornire la garanzia che in Svizzera non \u00e8 stato importato alcun prodotto fruente di agevolazioni doganali proveniente dai territori occupati? Sono state effettuate le verifiche in loco?</p><p>2. Secondo il Consiglio federale il sistema svizzero soddisfa le esigenze poste nella sentenza della Corte di giustizia dell'UE relative alla causa C-386/08?</p><p>3. Dal profilo giuridico, il boicottaggio dei prodotti provenienti dalle colonie di popolamento \u00e8 da considerarsi un mezzo conforme al diritto internazionale? Se tale strumento non \u00e8 contrario al diritto internazionale, perch\u00e9 il Consiglio federale non risponde alla richiesta dell'Autorit\u00e0 palestinese?</p><p>4. La Corte internazionale di giustizia esorta ogni Stato a fare il possibile affinch\u00e9 tutte le Parti ottemperino al rispetto del diritto umanitario internazionale. Come intende agire il Consiglio federale affinch\u00e9 la Svizzera si assuma le sue responsabilit\u00e0?</p><p>5. Dato che, contrariamente alle consuetudini internazionali, Israele non riconosce n\u00e9 l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'OLP del 1999 n\u00e9 quello tra l'UE e l'OLP del 1997, quali azioni o pressioni intende esercitare il Consiglio federale affinch\u00e9 Israele rispetti l'accordo?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Come menzionato dal Consiglio federale al punto 1 del suo parere del 17 febbraio 2010 in merito all'interpellanza Vischer 09.4216, \"Israele, insediamenti e Soda Club\", le preferenze tariffali previste nell'ambito degli accordi con Israele sono accordate solo su presentazione di una prova preferenziale valida. In base all'accordo amministrativo del 15 giugno 2005 tra gli Stati dell'AELS e Israele, le prove provenienti da Israele devono inoltre essere munite di un'indicazione della localit\u00e0, che permette agli uffici doganali di rifiutare l'imposizione all'aliquota preferenziale qualora la localit\u00e0 indicata comprovi che le merci sono originarie dei territori palestinesi occupati. </p><p>Gli accordi (come la maggioranza degli accordi di libero scambio) e l'accordo amministrativo con Israele prevedono una procedura di assistenza amministrativa per il controllo delle prove dell'origine, ma non verifiche in loco effettuate da autorit\u00e0 svizzere. Siffatte ispezioni non hanno pertanto alcuna base legale.</p><p>2. La sentenza del 25 febbraio 2010 della Corte di giustizia dell'UE nella causa </p><p>C-386/08, citata nell'interpellanza, non \u00e8 giuridicamente vincolante per la Svizzera, in quanto si riferisce a un accordo tra Israele e l'UE. Conformemente al suddetto accordo amministrativo, la posizione della Svizzera coincide tuttavia con quella della Corte di giustizia dell'UE, ovvero che gli accordi AELS-Israele e Svizzera-Israele, da un canto, nonch\u00e9 AELS-OLP e Svizzera-OLP (stipulati per conto dell'Autorit\u00e0 palestinese), dall'altro, hanno un campo d'applicazione territoriale proprio. Ci\u00f2 significa che le merci originarie dei territori palestinesi occupati non rientrano nel campo d'applicazione territoriale dell'accordo con Israele e che le merci prodotte all'interno dei confini israeliani riconosciuti a livello internazionale non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo con l'OLP. Alle autorit\u00e0 dello Stato esportatore compete il rilascio della prova dell'origine per le merci nonch\u00e9 l'eventuale controllo. Se, tuttavia, queste autorit\u00e0 non ottemperano ai propri obblighi, come constatato dalla Corte di giustizia dell'UE nella causa C-386/08, un'affermazione insufficiente o errata dell'autorit\u00e0 del Paese esportatore non \u00e8 vincolante per l'autorit\u00e0 doganale dello Stato importatore (nel caso in questione la Germania). Allo stesso modo, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) rifiuterebbe, sulla scorta degli accordi AELS-Israele e Svizzera-Israele, le preferenze tariffali necessarie, qualora vi fossero dubbi circa l'esattezza delle informazioni contenute nella prova dell'origine rilasciata da Israele per prodotti importati in Svizzera. Le merci in questione sarebbero imposte all'aliquota di dazio applicabile per Paesi terzi. Si pu\u00f2 pertanto affermare che la sentenza della Corte di giustizia dell'UE corrisponde perfettamente alla pertinente prassi dell'AFD.</p><p>3. La prassi svizzera consiste nell'applicare le sanzioni internazionali inflitte da gruppi o organizzazioni multilaterali, come l'ONU, l'OSCE o l'UE. In linea di massima, ci\u00f2 \u00e8 previsto anche dal diritto svizzero (legge federale del 22.3.2002 sull'applicazione di sanzioni internazionali; RS 946.231). Nel caso in questione, non sono tuttavia state adottate siffatte sanzioni internazionali nei confronti di Israele.</p><p>4. In qualit\u00e0 di Stato contraente delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera \u00e8 tenuta a rispettare il diritto umanitario internazionale nel proprio ordinamento giuridico e a farlo rispettare in ogni circostanza (ai sensi dell'art. 1 comune alle quattro Convenzioni e al protocollo aggiuntivo I). La Svizzera ottempera fermamente a tale obbligo, non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo. Applica tutti gli strumenti a disposizione, al fine di rammentare a tutte le Parti in conflitto l'importanza del rispetto del diritto internazionale e condannare le violazioni del diritto. In questo ambito vanno menzionate le misure bilaterali, le dichiarazioni pubbliche, gli interventi nei gruppi multilaterali e il sostegno delle risoluzioni dell'ONU.</p><p>5. Le autorit\u00e0 israeliane non riconoscono l'accordo interinale AELS-OLP del 1999 n\u00e9 quello UE-OLP del 1997. Pertanto non vi \u00e8 alcuna garanzia che il trattamento preferenziale ancorato in questi accordi venga effettivamente applicato al commercio tra gli Stati dell'AELS o l'UE e i territori palestinesi. Per porre rimedio a questa situazione, le autorit\u00e0 svizzere continuano a discutere di tale problematica nell'ambito dei loro contatti con le autorit\u00e0 israeliane, sia a livello bilaterale sia in occasione delle sedute del comitato misto AELS-Israele. Nel contempo, la Svizzera sostiene gli sforzi dell'UE volti a risolvere il problema mediante l'estensione a Israele e ai territori palestinesi del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine. Ci\u00f2 al fine di promuovere e semplificare il commercio tra questi due territori. Bench\u00e9 la Svizzera sia l'unico Paese a sollevare la questione nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio dell'OCSE in corso relative all'adesione di Israele a questa organizzazione, il Consiglio federale ritiene che occorre ribadire chiaramente l'importanza accordata all'applicazione dell'accordo interinale concluso tra la Svizzera, nell'ambito dell'AELS, e l'Autorit\u00e0 palestinese.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1273622400000)\/","SubmittedBy":"Sommaruga Carlo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1331856000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|15","Category":null,"Modified":"\/Date(1690490669523)\/","SubmissionDate":"\/Date(1268956800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4813,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Economia"}}