{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103322,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20103322,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.3322","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Diritti dei minori nella procedura Dublino. Permettere il ricongiungimento familiare nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di garantire, in virt\u00f9 dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), che l'interesse superiore del minore sia considerato costantemente in tutte le misure riguardanti i minori e quindi che i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati non vengano trasferiti se vi sono famigliari in Svizzera o se non vi sono famigliari in un altro Stato Dublino. In caso di allontanamento occorre garantire un'assistenza ineccepibile e assicurarsi che lo Stato di consegna disponga di strutture d'accoglienza e di assistenza appropriate.</p>","ReasonText":"<p>In virt\u00f9 dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d della legge sull'asilo \u00e8 possibile non entrare nel merito di domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati che sono gi\u00e0 stati registrati in quanto tali in un altro Stato membro di Dublino. Secondo il regolamento Dublino II, la competenza spetta in primo luogo al Paese in cui soggiornano i famigliari del minore. La definizione di famigliare si limita tuttavia ai genitori del minore e andrebbe pertanto resa pi\u00f9 ampia in Svizzera, includendo anche fratelli e sorelle, zii, eccetera, indipendentemente dal fatto che il minore abbia gi\u00e0 presentato una domanda d'asilo in un altro Stato europeo (conformemente alla clausola umanitaria, art. 15 del regolamento Dublino II). Andrebbe pertanto attribuita maggiore importanza a un eventuale ricongiungimento familiare. </p><p>Una maggiore considerazione dell'interesse del minore e in particolare dei legami familiari da parte della Svizzera corrisponderebbe anche a quanto osservato su scala europea. In linea di principio, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati che non hanno parenti in altri Stati Dublino non andrebbero trasferiti, bens\u00ec dovrebbero essere inseriti in una procedura d'asilo in Svizzera. Se un tale minorenne andasse comunque trasferito in un altro Stato Dublino, le autorit\u00e0 svizzere devono garantire che questo Paese disponga di strutture di accoglienza e di assistenza adeguate e che il minore venga assistito in maniera ineccepibile.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Essenzialmente il regolamento Dublino si applica anche ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Nell'ambito della procedura Dublino si distingue tra procedura di presa in carico e procedura di ripresa in carico.</p><p>La procedura di presa in carico viene eseguita quando il richiedente l'asilo ha presentato domanda d'asilo soltanto in Svizzera e non in altri Stati Dublino, ma ciononostante in base ai criteri descritti nel regolamento Dublino risulta competente un altro Stato Dublino. I criteri di competenza si basano su diversi elementi: per esempio, \u00e8 competente lo Stato Dublino che ha rilasciato a un richiedente l'asilo un visto o un titolo di soggiorno oppure in cui tale persona \u00e8 rimasta illegalmente per un periodo di tempo prolungato. Mentre per le persone maggiorenni trovano applicazione tutti i criteri indicati nel regolamento Dublino, un richiedente minorenne non accompagnato pu\u00f2 essere trasferito in un altro Stato Dublino soltanto quando vi soggiorna legalmente un suo familiare e il ricongiungimento familiare \u00e8 nell'interesse del minore (art. 6 del regolamento Dublino). In pratica la procedura di presa in carico \u00e8 irrilevante nel caso di richiedenti minorenni non accompagnati. Finora non si sono verificati casi del genere.</p><p>Al contrario, la procedura di ripresa in carico si applica quando il richiedente l'asilo ha avviato una procedura d'asilo non solo in Svizzera, ma anche in un altro Stato Dublino. Il regolamento Dublino non prevede in questi casi alcuna disposizione eccezionale per i richiedenti minorenni non accompagnati, ossia il richiedente l'asilo deve, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne, ritornare nello Stato Dublino competente, in cui ha gi\u00e0 presentato una domanda d'asilo. La procedura di ripresa in carico nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati viene quindi eseguita senza restrizioni.</p><p>Tutti gli Stati Dublino hanno ratificato la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. L'articolo 3 della convenzione stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente e l'articolo 22 paragrafo 1 prevede che i richiedenti l'asilo minorenni possano beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentire loro di usufruire dei loro diritti. Tutti gli Stati dell'Unione europea hanno inoltre dovuto attuare diverse direttive nel settore dell'asilo. Tra esse \u00e8 di importanza centrale la direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 (la cosiddetta direttiva sulla presa in carico), poich\u00e9 contiene numerose norme minime per i minorenni riguardanti l'ammissione nell'ambito della procedura di asilo (alloggio particolare, educazione di base, assistenza psicologica, rappresentanza legale ecc.). In tal modo si tiene debitamente conto delle esigenze dei richiedenti l'asilo minorenni. Inoltre il Consiglio federale non \u00e8 a conoscenza di nessun altro Stato Dublino che in generale rinunci alla procedura Dublino nel caso di richiedenti l'asilo minorenni.</p><p>Tuttavia, se a posteriori risulta che familiari soggiornano in uno Stato Dublino, che motivi individuali si oppongono al trasferimento o che il trasferimento nello Stato Dublino competente implicherebbe una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo o di altri obblighi di diritto internazionale, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) rinuncia ad eseguire la procedura di Dublino in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino. Il 10 febbraio 2009, per esempio, l'UFM ha deciso di non trasferire pi\u00f9 alcun richiedente l'asilo minorenne in Grecia sino a nuovo ordine, poich\u00e9 durate la procedura d'asilo non vengono adottati provvedimenti adeguati per identificare le persone particolarmente vulnerabili, come per esempio i richiedenti l'asilo minorenni, e assisterle e alloggiarle adeguatamente.</p><p>Il concetto di famiglia nell'ambito della clausola umanitaria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Dublino ha una portata ampia e pu\u00f2 quindi includere anche membri che non fanno parte del nucleo familiare in senso stretto come zii e zie. Tuttavia la Svizzera non pu\u00f2 applicare questa clausola di propria iniziativa, ma solo su richiesta di un altro Stato Dublino.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1274832000000)\/","SubmittedBy":"Prelicz-Huber Katharina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1317168000000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690485110473)\/","SubmissionDate":"\/Date(1268956800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4813,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Migrazione"}}