{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103364,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20103364,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.3364","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Country by country","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Secondo la comunicazione del 21 aprile 2010 (COM/2010/0163, par. 2.2.2), la Commissione europea \u00e8 favorevole all'incorporazione di nuove norme contabili di riferimento negli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali, in procinto di essere aggiornati: si tratta della norma di rendicontazione paese per paese (country by country reporting; CBCR).</p><p>Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Il Consiglio federale \u00e8 propenso a sostenere l'incorporazione del CBCR nelle linee guida in corso di revisione?</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a promuovere attivamente questa iniziativa, cercando di raccogliere l'adesione di altri governi?</p><p>3. Sotto il profilo politico e dei contenuti, quali argomenti adduce a sostegno della sua posizione?</p><p>4. Quali soluzioni alternative consentirebbero di ottenere la presentazione dei conti da parte delle imprese multinazionali che abusano della pratica dei prezzi di trasferimento nel commercio intra-aziendale allo scopo di eludere le norme tributarie nazionali?</p>","ReasonText":"<p>Per le imprese multinazionali che operano in modo socialmente responsabile il rispetto delle leggi nazionali costituisce un principio fondamentale. Ci\u00f2 riguarda anche la fiscalit\u00e0. Per questa ragione, al capitolo X delle linee guida dell'OCSE si specifica che le imprese multinazionali \"dovrebbero conformarsi alle leggi e alle regolamentazioni fiscali di tutti i Paesi in cui operano e dovrebbero compiere ogni possibile sforzo per agire in conformit\u00e0 con la lettera e lo spirito di tali leggi e regolamentazioni\".</p><p>Questo principio viene violato dalle imprese multinazionali che trasferiscono i loro utili verso Paesi fiscalmente pi\u00f9 convenienti ricorrendo a prezzi di trasferimento abusivi nelle loro transazioni di commercio intra-aziendale. Si tratta di concorrenza sleale nei confronti delle imprese multinazionali che adempiono ai loro obblighi fiscali e delle piccole e medie imprese nazionali. Nel contempo esse danneggiano i Paesi ospiti sottraendo loro risorse di bilancio necessarie per il finanziamento di infrastrutture e formazione. </p><p>Informazioni contabili dettagliate e una rendicontazione paese per paese contribuirebbero in misura importante a rendere possibile l'individuazione delle pratiche tributarie dannose e l'imposizione delle relative sanzioni. Dell'attuazione del CBCR beneficerebbero, oltre i Paesi ospiti, tutte le imprese multinazionali e nazionali che adempiono correttamente ai loro obblighi fiscali. Non \u00e8 quindi irrilevante sapere se il Consiglio federale, alla stregua della Commissione europea, intende approfittare della revisione delle linee guida dell'OCSE per impegnarsi a favore di questa nuova norma di rendicontazione.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In occasione della seduta del 4 giugno 2010, il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale relativo all'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Tale mandato definisce gli aspetti fondamentali degli obiettivi di negoziazione e delle posizioni assunte della Svizzera. L'impegno negoziale della Svizzera sar\u00e0 volto a mantenere la centralit\u00e0 delle linee guida nelle attivit\u00e0 di sostegno alle imprese per quanto attiene alla gestione aziendale responsabile. L'OCSE e gli Stati firmatari delle linee guida dell'OCSE coinvolgeranno strettamente nella procedura di aggiornamento le diverse parti interessate (imprese, sindacati, organizzazioni non governative), cos\u00ec da poter definire soluzioni condivise e praticabili.</p><p>Risposte alle singole domande:</p><p>1./2. Le questioni relative alla rendicontazione paese per paese (country by country reporting) verranno trattate in seno a diversi gruppi di lavoro dell'OCSE, in relazione all'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE e ad altre attivit\u00e0. La Svizzera parteciper\u00e0 a questi lavori, valuter\u00e0 le proposte concrete che ne emergeranno e, a tempo debito, si esprimer\u00e0 a tale riguardo; i suoi rappresentanti opereranno inoltre a stretto contatto con rappresentanti di altri Stati. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che le attuali disposizioni costituiscano una base normativa sufficiente per garantire la trasparenza dei rapporti tra autorit\u00e0 fiscali e contribuenti.</p><p>3. Attualmente le prescrizioni in materia di rendicontazione applicate dalle imprese multinazionali sono ritenute sufficienti. Ad esempio, oggi gli International financial reporting standards (principi internazionali di informativa finanziaria; 8, paragrafo 33) prevedono gi\u00e0 che le imprese debbano differenziare le entrate riconducibili alle attivit\u00e0 svolte con la clientela della sede centrale da quelle riconducibili agli affari realizzati con i clienti degli altri Paesi in cui sono principalmente operative. Inoltre le imprese che operano sul piano internazionale sono gi\u00e0 disposte a rendere note alle autorit\u00e0 tributarie le strutture dei loro gruppi, nonch\u00e9 a documentare nei confronti delle autorit\u00e0 preposte alla riscossione delle imposte i principi e i dettagli del computo dei prezzi adottati al loro interno, conformemente alle direttive dell'OCSE in materia di prezzo di compensazione riconosciute a livello mondiale. Eventuali nuove proposte verranno valutate dalla Svizzera a tempo debito.</p><p>4. L'OCSE e le Nazioni Unite hanno invitato sia i governi sia le imprese multinazionali di tutto il mondo ad applicare il cosiddetto principio del valore normale di mercato (\"arm's length principle\") nella determinazione dei prezzi di compensazione tra imprese collegate. Secondo questo principio, le transazioni tra imprese collegate dovrebbero essere equiparate a quelle svolte da aziende terze indipendenti a condizioni identiche o simili. Se ci\u00f2 non avvenisse, uno Stato contraente potrebbe, sulla base della corrispondente disposizione dell'accordo sulla doppia imposizione, effettuare una compensazione. Le questioni relative alla conseguente doppia imposizione potrebbero essere risolte nel quadro di una procedura di conciliazione. Tale procedura consente alle amministrazioni tributarie di scambiarsi informazioni importanti sotto il profilo della fissazione dei prezzi di compensazione.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1282089600000)\/","SubmittedBy":"Simoneschi-Cortesi Chiara","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1323648000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1779233163703)\/","SubmissionDate":"\/Date(1275436800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4814,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}