{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20103825,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20103825,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.3825","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Sicurezza e dichiarazione delle nanoparticelle","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dato che le leggi vigenti si riferiscono solo implicitamente alle nanoparticelle, c'\u00e8 da chiedersi se attualmente vi siano i presupposti per un disciplinamento completo e coerente del loro impiego. Neanche le ordinanze contengono disposizioni esecutive in materia: per esempio, non sono previsti n\u00e9 valori limite della concentrazione tollerabile di nanoparticelle n\u00e9 strumenti per la valutazione dei rischi.</p><p>Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Ritiene opportuno decretare una moratoria per i beni di consumo contenenti nanoparticelle fino a quando non sar\u00e0 stata emanata una normativa completa in materia?</p><p>2. Nel frattempo, ha la possibilit\u00e0 di vietare l'immissione in commercio di prodotti potenzialmente rischiosi per l'essere umano, gli animali e l'ambiente?</p><p>3. Ritiene che l'autocontrollo e le schede di dati di sicurezza siano strumenti sufficientemente efficaci per prevenire i rischi delle nanotecnologie?</p><p>4. \u00c8 disposto a emanare al pi\u00f9 presto una \"legge sulle nanotecnologie\", analoga alla legge sull'ingegneria genetica, che disciplini l'impiego delle nanoparticelle?</p><p>5. Sul mercato svizzero sono gi\u00e0 in vendita prodotti, e in particolare beni di consumo, contenenti nanoparticelle non dichiarate?</p><p>6. \u00c8 disposto a regolamentare la caratterizzazione dei prodotti contenenti nanoparticelle prima che ne sia autorizzata la commercializzazione?</p>","ReasonText":"<p>Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, sul mercato mondiale sono oggi disponibili oltre 800 nanoprodotti. Nella maggior parte dei casi \u00e8 poco chiaro come le nanoparticelle vengano assorbite, trasportate, modificate, accumulate o eliminate dal corpo. Attualmente mancano le basi scientifiche e metodologiche per una valutazione definitiva dei rischi legati alle nanoparticelle e non esistono norme di prova.</p><p>La popolazione \u00e8 informata in modo insufficiente e non \u00e8 previsto un obbligo di dichiarazione. Al contempo, un crescente numero di pubblicazioni scientifiche mostra che gli influssi delle nanoparticelle comportano rischi per l'essere umano, gli animali e l'ambiente. L'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (Bundesamt f\u00fcr Risikobewertung) raccomanda per esempio di rinunciare totalmente all'impiego di nanoparticelle d'argento in prodotti di consumo fino a che non si disporr\u00e0 di una valutazione definitiva sulla loro sicurezza.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Attualmente in Svizzera, come nell'Unione europea, i nanomateriali sono disciplinati dalle normative vigenti nei vari campi d'applicazione e non sono soggetti a una legislazione specifica. Nel 2008 il Consiglio federale ha adottato un piano d'azione sui nanomateriali di sintesi che prevede un'analisi della situazione riguardo all'impiego e allo smaltimento dei nanomateriali. Terminata l'analisi, sar\u00e0 stilato un rapporto destinato al Consiglio federale per l'autunno 2011. Nel frattempo, diversi documenti informativi e strumenti sono stati messi a disposizione dell'industria ed \u00e8 stato lanciato un programma di ricerca in collaborazione con il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.</p><p>1. Il Consiglio federale ritiene che l'imposizione di una moratoria per i beni di consumo contenenti nanoparticelle porrebbe chiaramente un freno all'innovazione e priverebbe la Svizzera di progressi tecnologici importanti. Occorre fornire una risposta differenziata ai problemi sollevati dalle nanotecnologie e una moratoria non sarebbe opportuna. Se alcuni materiali e applicazioni possono rappresentare un rischio, questo non pu\u00f2 essere generalizzato a tutti gli impieghi e a tutte le nanoparticelle contenute nei prodotti destinati al consumo. Allo scopo di garantire un elevato livello di protezione, i rischi e i benefici devono essere analizzati caso per caso, senza tuttavia occultare i numerosi aspetti positivi che questa tecnologia comporta, come lo sviluppo di materiali con nuove propriet\u00e0, di nuove terapie o la riduzione del volume delle materie prime necessarie.</p><p>2. I nanomateriali non sono trattati in modo diverso dalle altre sostanze che compongono i prodotti e sono disciplinati dalle diverse normative vigenti in funzione dei loro campi d'applicazione. Come ogni altro prodotto, sono soggetti agli stessi requisiti concernenti la loro immissione sul mercato, soprattutto per quanto concerne il principio di precauzione. Pertanto, le condizioni quadro vigenti permettono di disciplinare l'impiego dei nanomateriali. Se necessario, i prodotti chimici molto pericolosi contenenti nanoparticelle possono essere vietati in applicazione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Se del caso, \u00e8 possibile rifiutare un'autorizzazione per i prodotti fitosanitari e i biocidi o limitarne l'impiego. Le competenti autorit\u00e0 esecutive possono altres\u00ec vietare la vendita di derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi i cosmetici, qualora pregiudichino la salute umana o rappresentino un potenziale pericolo secondo la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. Gli altri prodotti devono soddisfare i requisiti della legge federale sulla sicurezza dei prodotti e non possono essere messi in commercio se mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori.</p><p>3. L'autocontrollo e la sicurezza dei prodotti sono due principi sanciti nelle leggi che mettono l'industria di fronte alle loro responsabilit\u00e0 nei confronti dei consumatori. L'industria \u00e8 tenuta a garantire la sicurezza dei propri prodotti in base allo stato attuale delle conoscenze. Riguardo alle nuove sostanze e alle tecnologie potenzialmente rischiose, l'autocontrollo deve essere verificato in modo ancor pi\u00f9 rigoroso da parte delle autorit\u00e0 competenti. Nel settore dei prodotti chimici, la scheda di dati di sicurezza rimane al momento il migliore strumento di trasmissione delle informazioni relative ai rischi, alla sicurezza e alle misure di protezione raccomandate per l'impiego a titolo professionale o commerciale dei prodotti chimici. Spetta alle autorit\u00e0 competenti verificare la sicurezza di un prodotto e l'osservanza delle misure di protezione raccomandate nel quadro del controllo di mercato. Le autorit\u00e0 devono anche mettere a disposizione dell'industria gli strumenti necessari per garantire uno standard di sicurezza sufficiente. Nel quadro dell'attuazione del succitato piano d'azione sono stati elaborati diversi strumenti di questo tipo. In particolare \u00e8 stata messa a disposizione delle aziende una cosiddetta griglia di precauzione che consente di calcolare il potenziale di rischio legato a un dato nanomateriale e alla sua applicazione. Un'analisi strutturata e differenziata definisce, oltre al potenziale di rischio, anche la necessit\u00e0 di accertamenti complementari e di misure di protezione. La griglia \u00e8 una novit\u00e0 mondiale che mostra non solo come la Svizzera sia attiva in questo settore, ma anche come proponga soluzioni che riscontrano un interesse internazionale. Sono stati inoltre elaborati diversi documenti informativi su altri temi legati alle nanotecnologie che verranno pubblicati prossimamente. Tra questi, una guida per integrare nella scheda di dati di sicurezza aspetti specifici ai nanomateriali di sintesi contenuti nei prodotti chimici, un manuale per l'esecuzione dello smaltimento delle scorie industriali contenenti nanomateriali e un'introduzione all'autocontrollo nel settore dei prodotti nanotecnologici. I documenti contengono raccomandazioni sulle aspettative specifiche delle autorit\u00e0 nei confronti delle aziende attive nel settore delle nanotecnologie.</p><p>4. I nanomateriali non rappresentano una novit\u00e0, in quanto esiste gi\u00e0 oggi un quadro giuridico per il loro impiego nei prodotti in generale, nelle derrate alimentari e negli oggetti d'uso. Tale quadro \u00e8 applicabile ed \u00e8 appropriato anche per i nanomateriali. L'introduzione di una nuova legge non sembra pertanto n\u00e9 necessaria n\u00e9 opportuna. Ci\u00f2 non esclude la possibilit\u00e0 di adeguare il quadro giuridico attuale. Il piano d'azione prevede l'elaborazione di un rapporto destinato al Consiglio federale per novembre 2011 che dovr\u00e0 analizzare i bisogni in materia di adeguamenti della legislazione vigente nei diversi settori interessati. L'analisi sar\u00e0 effettuata in funzione non solo dello sviluppo delle conoscenze, ma anche dell'evoluzione delle normative negli altri Paesi, soprattutto nell'Unione europea. L'UE sta armonizzando in modo settoriale il proprio diritto nei vari campi d'applicazione.</p><p>5. Anche se non dichiarate, le nanoparticelle possono essere contenute in alcuni prodotti presenti sul mercato. In Svizzera, come in Europa, attualmente non vi \u00e8 alcun obbligo specifico di dichiarazione delle nanoparticelle.</p><p>6. Le direttive e i regolamenti europei prevedono l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione dei nanomateriali in alcuni settori, come ad esempio in quello dei cosmetici. Sono in corso trattative per stabilire la necessit\u00e0 d'introdurre questo obbligo nel settore delle nuove derrate alimentari e dei biocidi. Nell'elaborazione del quadro giuridico svizzero si terr\u00e0 conto di tale evoluzione. Un'estensione di questa dichiarazione ai prodotti chimici in generale non \u00e8 prevista nel prossimo futuro e sembra poco realistico che la Svizzera si ritrovi ad applicare da sola una tale dichiarazione per tutti i prodotti nanotecnologici.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1291334400000)\/","SubmittedBy":"Graf Maya","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1348790400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690489084310)\/","SubmissionDate":"\/Date(1285891200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4815,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}