{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20104016,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20104016,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"10.4016","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Facilitare la mobilit\u00e0 a livello di reinserimento professionale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p></p><p>All'indomani della crisi finanziaria, per le regioni di confine attive sui mercati d'esportazione la situazione rimane difficile, innanzitutto a causa della forza del franco svizzero. In primavera 2011, la LADI riveduta esplicher\u00e0 per intero i suoi effetti sui disoccupati che beneficiano di 400 indennit\u00e0 giornaliere (e che in precedenza potevano usufruire, a determinate condizioni, di 120 giorni supplementari). Ci\u00f2 significa che il 1\u00b0 aprile 2011 per numerosi disoccupati finir\u00e0 il diritto alle prestazioni dell'AD, il che potrebbe far lievitare a dismisura i costi dell'assistenza sociale.</p><p>Nell'ambito della politica regionale e della legislazione sulla formazione professionale possono essere istituiti, grazie al sostegno della Confederazione, appositi programmi triennali finalizzati ad attenuare gli effetti della disoccupazione congiunturale.</p><p>\u00c8 peraltro risaputo che determinate regioni o settori economici vivono gi\u00e0 oggi una situazione economica tanto favorevole che la manodopera \u00e8 considerata scarsa. Il settore della sanit\u00e0, in particolare, offre 60 000 posti di lavoro che vengono occupati in larga misura da personale immigrato.</p><p>Per questo motivo dev'essere sviluppata una politica volontarista di mobilit\u00e0 professionale sia in termini geografici che di formazione professionale al fine di facilitare la riconversione professionale di numerosi disoccupati svizzeri o stranieri residenti nel nostro Paese.</p><p>Possono i cantoni interessati da tali programmi triennali di reinserimento professionale beneficiare di un sostegno finanziario in virt\u00f9 delle legislazioni federali esistenti in materia di politica regionale e di formazione professionale? In caso affermativo: quali sono i partner ideali per tali programmi?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 consapevole del fatto che la situazione sul mercato del lavoro varia di regione in regione. Anche al termine delle misure di stabilizzazione, la Confederazione si impegna a favore dell'integrazione dei disoccupati. Tanto la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione quanto la legge sulla formazione professionale prevedono misure a sostegno del reinserimento professionale e della permanenza nella vita attiva. Per contro, non \u00e8 possibile un finanziamento che si fondi sulle basi legali della politica regionale.</p><p>Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione \u00e8 organizzata in maniera decentrale. Ci\u00f2 consente di reagire rapidamente e in funzione delle esigenze alla situazione che vige sul relativo mercato del lavoro regionale. Le autorit\u00e0 cantonali preposte al mercato del lavoro hanno la competenza di promuovere appositi programmi per il reinserimento durevole dei disoccupati. In caso di bisogno vengono finanziate anche le riqualificazioni. Le suddette autorit\u00e0 ottengono i mezzi finanziari dal fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 59 segg. LADI). Questi mezzi sono calcolati in base al tasso di disoccupazione regionale. In sede di concezione delle misure inerenti al mercato del lavoro, le autorit\u00e0 cantonali tengono conto delle esigenze del mercato del lavoro e del background professionale dei disoccupati. A tal proposito, esse collaborano strettamente con le associazioni di categoria.</p><p>Legge sulla formazione professionale: secondo tale legge, la Confederazione promuove la formazione professionale continua. Essa sostiene in particolare le offerte volte a permettere la permanenza nella vita attiva delle persone interessate da ristrutturazioni in ambito professionale (art. 12 LFPr). </p><p>Le domande per un sostegno finanziario possono essere inoltrate all'Ufficio federale per la formazione professionale e la tecnologia (UFFT) dai cantoni, dalle organizzazioni del mondo del lavoro o da terzi. Per i progetti, la durata massima di un eventuale sostegno \u00e8 limitata a cinque anni. L'UFFT partecipa ai costi nella misura del 60 per cento, a condizione che il sia garantito il coordinamento delle misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1297814400000)\/","SubmittedBy":"Favre Laurent","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1355443200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":null,"Modified":"\/Date(1779232769003)\/","SubmissionDate":"\/Date(1292457600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4816,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}