{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20110030,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20110030,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.030","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"6a revisione AI. Secondo pacchetto di misure","Description":"Messaggio del 11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidit\u00e0 (LAI) (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)","InitialSituation":"<p><b>Compendio</b></p><p>La 5a revisione dell'AI \u00e8 entrata in vigore all'inizio del 2008. Grazie all'attuazione della sua idea portante, vale a dire la \"priorit\u00e0 dell'integrazione sulla rendita\", l'assicurazione sta riducendo il numero delle nuove rendite AI. A lungo termine, ci\u00f2 e permetter\u00e0 di ridurre le uscite di circa 500 milioni di franchi in media all'anno e di stabilizzare cos\u00ec il deficit annuo, frenando la crescita del debito complessivo. Oltre a questa revisione, che ha costituito la prima tappa del piano di risanamento dell'AI, il Parlamento ha approvato un finanziamento aggiuntivo suddiviso in due parti strettamente connesse tra loro. La prima, che ha richiesto una modifica costituzionale ed \u00e8 stata approvata da Popolo e Cantoni il 27 settembre 2009, prevede un aumento temporaneo e proporzionale delle aliquote IVA dal 1\u00b0 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017. Questa misura generer\u00e0 introiti supplementari per circa 1,2 miliardi di franchi all'anno. La seconda (legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidit\u00e0) ha istituito, il 1\u00b0 gennaio 2011, un fondo di compensazione separato per l'AI. In tale data, il Fondo AVS ha effettuato un versamento una tantum di cinque miliardi di franchi, a fondo perduto, al nuovo Fondo AI. Durante il periodo dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, inoltre, la Confederazione assumer\u00e0 la totalit\u00e0 degli interessi passivi. Il finanziamento aggiuntivo, che \u00e8 la seconda tappa del piano di risanamento dell'AI, permetter\u00e0 di azzerare temporaneamente il deficit annuo dell'assicurazione e di interrompere o addirittura invertire leggermente la spirale dell'indebitamento, creando i presupposti per un risanamento duraturo dell'assicurazione. Dato che allo scadere del finanziamento aggiuntivo, nel 2018, l'AI torner\u00e0 a registrare un deficit annuo molto elevato, sono inevitabili ulteriori riforme. Con la legge sul risanamento dell'AI, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una 6a revisione dell'AI volta a risanare durevolmente l'assicurazione. Essa costituisce la terza e ultima tappa del piano di risanamento dell'AI. La revisione consta di due pacchetti di misure: il primo (revisione AI 6a) \u00e8 stato approvato dal Parlamento il 18 marzo 2011. Secondo le ultime previsioni, il deficit atteso tra il 2019 e il 2025 potr\u00e0 essere ridotto di circa 750 milioni di franchi all'anno. Questo sar\u00e0 reso possibile dai provvedimenti della revisione 6a (revisione delle rendite finalizzata all'integrazione, nuovo sistema di finanziamento e riduzione dei prezzi nel settore dei mezzi ausiliari), ma anche dalle maggiori entrate dell'AI e dai risparmi sul fronte delle uscite.Il secondo pacchetto di misure (revisione 6b), illustrato nel presente messaggio, concluder\u00e0 il processo di risanamento. Le misure proposte mirano non soltanto a riportare stabilmente in pareggio i conti dell'AI, ma anche a estinguerne il debito nei confronti dell'AVS entro il 2025. Il risanamento dell'AI include anche una serie di misure a livello di ordinanza e di direttive, che tuttavia non sono oggetto del presente messaggio. La revisione 6b prevedei sette punti seguenti: Adeguamento del sistema di rendite per favorire l'integrazione Il motto di questa misura \u00e8 che \"il lavoro deve convenire\". Oggi, a causa del sistema di rendite per gradi, un'integrazione riuscita provoca spesso una riduzione della rendita superiore all'aumento del reddito da lavoro, cosicch\u00e9 l'assicurato si ritrova con un reddito complessivo pi\u00f9 basso di quello che aveva in precedenza. Questa situazione \u00e8 inaccettabile visto l'obiettivo dell'AI, ovvero l'integrazione degli assicurati, e le ingenti somme investite a tal fine nel quadro della 5a e della 6a revisione. Lo scopo della presente modifica di legge \u00e8 quello di correggere questa contraddizione attraverso l'introduzione di un sistema di rendite lineare che non penalizzi pi\u00f9 gli assicurati che intraprendono un'attivit\u00e0 lucrativa o aumentano il loro gradod'occupazione. Nel nuovo sistema, a ogni grado d'invalidit\u00e0 corrisponder\u00e0 una determinata quota di rendita, il che eliminer\u00e0 gli attuali effetti soglia. Considerato che a partire da un certo limite diventa molto difficile sfruttare la capacit\u00e0 al guadagno residua, agli assicurati con un grado d'invalidit\u00e0 uguale o superiore all'80 per cento (attualmente a partire dal 70 %) verr\u00e0 concessa una rendita intera. Se un assicurato con un grado d'invalidit\u00e0dell'80 per cento o superiore conseguir\u00e0 un reddito da lavoro, questo sar\u00e0 preso in considerazione e all'assicurato verr\u00e0 versata una rendita parzialecorrispondente: il suo reddito complessivo sar\u00e0 per\u00f2 comunque superiore alla semplice rendita intera. Per i beneficiari di rendita che hanno compiuto i 55 anni la revisione prevede una garanzia dei diritti acquisiti. Affinch\u00e9 lapresente modifica possa esplicare pienamente i suoi effetti positivi, il nuovo sistema di rendite dovr\u00e0 essere adottato, per i nuovi beneficiari, anche nel secondo pilastro.</p><p>- Potenziamento dell'integrazione e permanenza nel mercato del lavoro Il disegno prevede un rafforzamento dell'integrazione all'insegna del motto della 5a revisione \"priorit\u00e0 dell'integrazione sulla rendita\". Pur essendo destinati a tutti gli assicurati, nella pratica i provvedimenti proposti con lapresente modifica di legge riguarderanno soprattutto i disabili psichici, che rappresentano il gruppo di beneficiari di rendita pi\u00f9 numeroso. Gli strumenti introdotti dalla 5a revisione saranno perfezionati e sviluppati. Il rilevamento tempestivo verr\u00e0 esteso per permettere all'assicurazione di entrare in contatto in modo ancora pi\u00f9 tempestivo con gli assicurati. Sar\u00e0 inoltre soppressoil limite di durata dei provvedimenti di reinserimento, poich\u00e9 in caso di disabilit\u00e0 psichicatali provvedimenti possono prendere molto tempo. Per meglio prevenire l'invalidit\u00e0, gli uffici AI potranno fornire consulenza e accompagnamento non soltanto nell'ambito dei provvedimenti di reintegrazione, come previsto dalla revisione 6a, ma anche a tutti gli assicurati e datoridi lavoro che ne faranno richiesta, indipendentemente dall'eventuale diritto ad altre prestazioni e senza che sia necessario presentare una richiesta di prestazioni all'AI. Quanto ai datori di lavoro, attori fondamentali per l'integrazione, essi saranno invitati a non sciogliere il rapporto di lavorodurante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione senza averne discusso prima con gli uffici AI. Il novero degli aventi diritto ai contributi versati du rante l'esecuzione diprovvedimenti di reinserimento (destinati specificamente alla reintegrazione dei disabili psichici) sar\u00e0 esteso in modo che ne possa beneficiare non soltanto l'attuale datore di lavoro dell'assicurato ma anche qualsiasi altro datore di lavoro disposto ad accoglierlo nella sua azienda per l'attuazione dei provvedimenti. La revisione prevede l'introduzione della fornitura di personale a prestito per incentivare maggiormente i datori di lavoro ad assumere queste persone ed aumentare cos\u00ec le loro opportunit\u00e0 occupazionali sul mercato del lavoro primario. Al fine di promuovere l'integrazione saranno anche estese le condizioni per il diritto alla rendita: in futuro la riceveranno soltanto gli assicurati non pi\u00f9 idonei all'integrazione - secondo il nuovo concetto stabilito nella legge - e la cui capacit\u00e0 al guadagno o di svolgere le mansioni consuete non pu\u00f2 pi\u00f9 essere ristabilita, preservata o migliorata mediante cure mediche. </p><p>- Nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli La rendita completiva concessa ai beneficiari di rendita con figli sar\u00e0 adeguata alla percentuale effettiva delle spese supplementari causate dai figli conformemente alle scale di equivalenza dell'OCSE e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. La nuova regolamentazione tiene inoltre conto del fatto che dal momento dell'introduzione delle rendite per i figli sono state introdotte a livello federale ulteriori prestazioni per le famiglie (assegni familiari, previdenza professionale, prestazioni complementari). L'ammontare della rendita per i figli sar\u00e0 pertanto ridotto dall'attuale 40 al 30 per cento della rendita d'invalidit\u00e0. Le rendite correnti saranno adeguate dopo un periodo transitorio di tre anni, al fine di attenuare le ripercussioni della modifica. La nuova regolamentazione andr\u00e0 applicata anche alle rendite per i figli dell'AVS. Non concerner\u00e0, invece, le rendite per orfani.</p><p>- Nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio Il disegno prevede un ritorno all'intenzione iniziale del Legislatore, ovvero la copertura delle spese effettivamente dovute alla disabilit\u00e0. Per questa ragione, la disposizione generale concernente la rifusione delle spese di viaggio sar\u00e0 soppressa e sostituita da disposizioni specifiche ai singoli provvedimenti d'integrazione. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, in futuro saranno rimborsate, secondo il sistema del terzo garante, unicamente le spese di viaggio supplementari dovute alla disabilit\u00e0. Per i provvedimenti di reinserimento, la riconversione professionale e i mezzi ausiliari sar\u00e0 mantenuto un sistema di rimborso simile a quello attuale, ma con una gestione pi\u00f9 efficace e una sorveglianza pi\u00f9 attenta da parte degli uffici AI, affinch\u00e9 siano rimborsate unicamente le spese dovute alla menomazione e che dunque l'assicurato non dovrebbe sostenere se fosse sano. Intensificazione della lotta antifrode La 5a revisione ha permesso all'AI di dotarsi della base legale necessaria per una lotta efficace alle frodi assicurative. Questa battaglia non concerne per\u00f2 unicamente l'AI, ma tutte le assicurazioni sociali. Nell'intento di migliorare le procedure, la presente revisione prevede la creazione di una base legale comune attraverso la modifica delle disposizioni procedurali.</p><p>- Estinzione del debito dell'assicurazione Per rispettare la volont\u00e0 del Legislatore, che ha chiesto un risanamento duraturo dell'AI, \u00e8 necessario che l'assicurazione estingua il suo debito nei confronti dell'AVS. La presente revisione prevede un sistema di rimborso in funzione del livello delle liquidit\u00e0 e degli investimenti del Fondo AI: quando la loro somma superer\u00e0 il 50 % delle uscite annue dell'assicurazione, l'importo eccedente sar\u00e0 interamente versato all'AVS; fino al valore sogliail rimborso sar\u00e0 invece sospeso. Alla luce delle pi\u00f9 recenti previsioni e delle misure proposte dalla 6a revisione AI, l'estinzione completa del debito entro il 2025, quando l'AVS potrebbe iniziare ad avere problemi di liquidit\u00e0, sembraun traguardo realistico. </p><p>- Meccanismo d'intervento per garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine Per garantire l'equilibrio finanziario dell'assicurazione a lungo termine,nella legge sar\u00e0 introdotto un meccanismo d'intervento che eviter\u00e0 all'AI di ritrovarsi in una situazione di deficit e di indebitamento. Il meccanismo \u00e8 suddiviso in due fasi. Se dalle previsioni fatte nell'ambito del controllofinanziario risulter\u00e0 che nell'arco dei tre anni successivi il livello delle liquidit\u00e0 e degli investimenti del Fondo AI scender\u00e0 probabilmente per due anni contabili consecutivi al di sotto del 40 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale dovr\u00e0 in un primo tempo sottoporre all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per ripristinare la soglia del 50 per centoprevista dalla legge, ovvero per garantire l'equilibrio finanziario del Fondo. Il disegno di modifica dovr\u00e0 essere presentato entro un anno dallapubblicazione del conto d'esercizio, del bilancio e del conto particolareggiato della situazionepatrimoniale del Fondo AI. La seconda fase verr\u00e0 avviata soltanto se il livello del fondo scender\u00e0 effettivamente sotto il 40 per cento delle uscite di un anno alla fine di un esercizio e se, secondo le previsioni, imarr\u00e0 sotto questa soglia anche nell'anno seguente. Per garantire la liquidit\u00e0 dell'assicurazione, il Consiglio federale aumenter\u00e0 il tasso di contribuzione di 0,1 punti percentuali. Al contempo sospender\u00e0 l'adeguamentodelle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari affinch\u00e9 i risparmi sul fronte delle uscite corrispondano alle maggiori entrate provenienti dall'aumento dei contributi. L'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi potr\u00e0 essere sospeso per al massimo 5 anni. Per la sospensione dell'adeguamento all'evoluzione dei salari e per l'aumento dell'aliquota di contribuzione non \u00e8 invece prevista alcuna limitazione temporale. Tuttavia, l'importo della rendita non potr\u00e0 risultare inferiore al 95 per cento della rendita di vecchiaia AVS. Il meccanismo d'intervento comporter\u00e0 siarisparmi sia maggiori entrate e permetter\u00e0 di ridurre il deficit dell'assicurazione di 600-700 milioni di franchi all'anno. Tenuto conto degli investimenti volti a promuovere l'integrazione, le misure del secondo pacchetto (nuovo sistema di rendite: risparmio di 130 milioni; nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli: risparmio di 160 milioni; nuove disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio: risparmio di 20 milioni; personale aggiuntivo: spese supplementari per 15 milioni)permetteranno di migliorare il risultato dell'AI di circa 295 milioni entro il 2018, ossia la data in cui scadr\u00e0 il finanziamento aggiuntivo. A causa degli investimenti necessari, il rafforzamento dell'integrazione non permetter\u00e0 di realizzare risparmigi\u00e0 dal 2018, bens\u00ec soltanto a partire dal 2019. Dal 2015 al 2025, lo sgravio annuo dei conti dell'AI ammonter\u00e0 a circa 325 milioni di franchi. Questo permetter\u00e0 di azzerare l'eventuale deficit ancora registrato dall'assicurazione nonostante le misure della revisione 6a e, quindi, di riequilibrare i conti dell'AI. Grazie al presente pacchetto di misure, l'AI riuscir\u00e0 a risanare stabilmente le proprie finanze e a rimborsare il suo debito nei confronti dell'AVS entro il 2025, adempiendo cos\u00ec il mandatodel Parlamento. </p>","Proceedings":"<p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 09.06.2021</b></p><p>Stralcio dal ruolo </p><p></p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.09.2021</b></p><p>Stralcio dal ruolo </p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1631577600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28","Category":"IIIa","Modified":"\/Date(1770758656940)\/","SubmissionDate":"\/Date(1305072000000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":4819,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali"}}