{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113145,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113145,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3145","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Rapporti Svizzera-Italia. Sospendere i pagamenti dei ristorni fiscali dei frontalieri","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di bloccare il ristorno all'Italia delle quote-parte delle imposte alla fonte dei frontalieri italiani, fintanto che l'accordo sulla doppia imposizione con l'Italia venga concluso e che l'Italia tolga la Svizzera dalle sue liste nere. In via subordinata il Consiglio federale \u00e8 invitato a versare ai cantoni Ticino, Grigoni e Vallese la parte eccedente dei proventi fiscali versati all'Italia, rispetto all'aliquota concordata con l'Austria (38,8 per cento vs. 12,5 per cento).</p>","ReasonText":"<p>L'accordo sui frontalieri con l'Italia risale al 1979, ma entr\u00f2 in vigore retroattivamente il 1\u00b0 gennaio 1974. Secondo tale accordo il reddito dei frontalieri viene tassato nei cantoni di lavoro, con un ristorno all'Italia del 40 per cento dei proventi fiscali. A seguito dell'effetto retroattivo il Ticino vers\u00f2 40 milioni di franchi all'Italia. Il Consiglio federale promise che avrebbe rifuso al Ticino parte di quest'imposta, ma nulla accadde. Dal 1985 la percentuale di rifusione fu portata a 38,8 percento. Altri elementi vanno tuttavia considerati.</p><p>1. Nessuno ravvis\u00f2 che nel 1974 l'Italia non aveva ancora una base legale per tassare il reddito dei suoi residenti attivi all'estero. Dal 2003 l'Italia ha introdotto una base legale per imporre i redditi dei cittadini con un lavoro continuativo all'estero.</p><p>2. Nel 2002 \u00e8 entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone, con il quale cade il concetto di frontaliero. Con quest'accordo, frontaliero \u00e8 colui che rientra una volta alla settimana al proprio domicilio, indipendentemente dal fatto che risieda a Madrid, Bari o Varese. A seguito di questa novit\u00e0, la Svizzera ha siglato con l'Austria un nuovo accordo secondo cui tutti i lavoratori residenti in Austria che operano in Svizzera sono imposti in Svizzera e quest'ultima ristorna all'Austria il 12,5 percento dei proventi.</p><p>3. Una convenzione per evitare la doppia imposizione \u00e8 stata siglata in un clima di collaborazione, ma essa si \u00e8 oggi trasformata in oggetto di confronto e scontro. La politica dell'Italia \u00e8 pericolosa perch\u00e9 vuole dalla Svizzera lo scambio automatico delle informazioni e pregiudica i tentativi svizzeri di tutelare la piazza finanziaria con il modello RUBIK, tanto che in occasione dell'ultimo vertice del Consiglio Economia e finanze (Ecofin) l'Italia ha ottenuto garanzia da parte della Commissione europea che non saranno ammessi trattati bilaterali tra Stati europei e la Svizzera che evitano lo scambio di informazioni bancarie.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale segue attivamente l'evoluzione delle relazioni con l'Italia. Secondo partner commerciale della Svizzera, l'Italia \u00e8 uno Stato limitrofo con cui il nostro Paese intrattiene tradizionalmente buoni rapporti. In considerazione dell'intensit\u00e0 delle relazioni bilaterali, in particolare di quelle economiche, la situazione che si \u00e8 venuta a creare gradualmente in materia fiscale \u00e8 particolarmente complicata. Per il Consiglio federale \u00e8 importante sbloccare la situazione. In quest'ottica ha studiato una strategia per migliorare le relazioni in materia fiscale e, parallelamente, per garantire il mantenimento degli interessi bilaterali comuni in ambito di commercio, trasporti, energia ed Expo 2015 di Milano.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 del parere che il dialogo con l'Italia in materia fiscale dovr\u00e0 essere rilanciato. A questo scopo intende trovare una soluzione globale per le diverse questioni aperte. La revisione della convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), in cui rientra anche l'accordo del 1979 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (qui appresso accordo sui frontalieri), \u00e8 alla base di questo approccio.</p><p>Le relazioni economiche bilaterali sono attualmente perturbate da alcune misure italiane adottate in ambito fiscale. Al fine di risolvere questa situazione insoddisfacente, il Consiglio federale \u00e8 disposto a esaminare tutte le misure compatibili con il diritto internazionale pubblico. \u00c8 fiducioso e ritiene che dovrebbe essere possibile trovare una soluzione consensuale con l'Italia.</p><p>Le disposizioni concernenti i lavoratori frontalieri e le relative compensazioni finanziarie convenute dalla Svizzera con gli Stati confinanti sono il risultato di negoziati che devono essere esaminati tenendo conto di tutti gli elementi legati al contesto specifico delle soluzioni adottate con ciascun interlocutore. Una soluzione bilaterale concordata da una determinata controparte pu\u00f2 quindi essere molto diversa da quella convenuta con altre controparti nello stesso ambito. L'autore della mozione fa riferimento all'aliquota applicabile tra la Svizzera e l'Austria senza peraltro constatare differenze rispetto alle soluzioni tradizionali, che non siano quelle dell'aliquota applicabile. Infatti, a titolo di esempio occorre rilevare che la compensazione a favore dei comuni italiani di confine riguarda soltanto i lavoratori frontalieri residenti in un perimetro di 20 chilometri dalla frontiera, mentre la compensazione a favore dell'Austria si applica a tutti i lavoratori dipendenti domiciliati in Austria che operano in Svizzera. Un confronto tra le aliquote delle due soluzioni non \u00e8 pertanto appropriato.</p><p>Per quanto riguarda il pagamento della quota della Confederazione alla differenza tra l'aliquota convenuta con l'Italia e quella con l'Austria occorre sottolineare che, secondo l'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera, l'intera attivit\u00e0 dello Stato deve poggiare su una base legale. In mancanza di una normativa che permetta di attuare la procedura richiesta dall'autore della mozione, la Confederazione non pu\u00f2 effettuare il pagamento. Inoltre, favorire i Cantoni Ticino, dei Grigioni e del Vallese costituirebbe una discriminazione degli altri cantoni. Il Consiglio federale ritiene quindi che la richiesta dell'autore della mozione, secondo cui la Confederazione debba farsi carico della differenza delle aliquote di compensazione di entrambe le soluzioni, non sia realizzabile n\u00e9 dal punto di vista legale n\u00e9 da quello politico.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1305676800000)\/","SubmittedBy":"Gobbi Norman","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1307577600000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690545912580)\/","SubmissionDate":"\/Date(1300233600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4817,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}