{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113148,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113148,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3148","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Obbligo di autorizzazione per la fornitura di servizi finanziari a persone politicamente esposte","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di prevedere nella legge sul riciclaggio di denaro un obbligo di autorizzazione per la fornitura di servizi finanziari a persone politicamente esposte.</p><p>L'autorizzazione deve essere negata quando le persone politicamente esposte provengono da uno Stato governato autocraticamente, che viola sistematicamente e in modo grave i diritti umani, non combatte a sufficienza la corruzione o in cui non esiste una giustizia indipendente in grado di porre fine all'abuso di potere delle persone politicamente esposte.</p><p>L'obbligo di autorizzazione deve essere esteso ai conti nazionali nel caso in cui non fosse possibile effettuare una distinzione chiara tra conti nazionali e conti dei potentati.</p>","ReasonText":"<p>Se i potentati trasferiscono i loro valori patrimoniali in Svizzera, la legge sul riciclaggio di denaro ha fallito. Il blocco immediato dei beni di Ben Ali, Mubarak e Gheddafi e della sua cerchia, disposto dal Consiglio federale, \u00e8 sicuramente un fatto positivo. Tuttavia \u00e8 avvenuto troppo tardi. Anche in questi casi la Svizzera si presenta nuovamente all'opinione mondiale come uno Stato che offre tutela e rifugio ai beni dei potentati.</p><p>In primo luogo ha fallito il sistema di autodisciplina degli intermediari finanziari, che nelle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte soggiacciono unicamente a un obbligo di diligenza accresciuto (ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro art. 12 cpv. 3). \u00c8 manifesto che gli intermediari finanziari non adempiono questo accresciuto obbligo di diligenza. Attualmente, l'intermediario finanziario \u00e8 tenuto ad effettuare la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) solo se \"sa o ha il sospetto fondato\" che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari provengono da un crimine. La soglia che fa scattare l'obbligo della comunicazione \u00e8 evidentemente troppo alta.</p><p>Inoltre, spesso \u00e8 quasi impossibile fornire la prova che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari e appartenenti alle persone politicamente esposte sono in relazione diretta con un reato. In molti Stati \u00e8 radicata una cultura dell'impunit\u00e0 per le suddette persone. Pertanto, le persone politicamente esposte provenienti da questi Paesi non dovrebbero poter trasferire i loro valori patrimoniali in Svizzera neanche nel caso in cui non si riuscisse a provare che abbiano commesso personalmente un reato. Analogamente alla legge sul materiale bellico, l'autorizzazione per la fornitura di servizi finanziari alle persone politicamente esposte dovrebbe essere in ogni caso negata, se lo Stato destinatario non soddisfa determinati principi alla base dello stato di diritto.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In linea di principio, non \u00e8 proibito avviare o proseguire relazioni d'affari con persone politicamente esposte ma occorre rispettare regole particolari. </p><p>Secondo la definizione di persone politicamente esposte fornita nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0), non \u00e8 determinante la cittadinanza, bens\u00ec la funzione preminente che esse occupano e i rapporti che intrattengono in particolare con il governo di un Paese. Sono dunque persone politicamente esposte anche i cittadini di Stati europei confinanti che svolgono una funzione pubblica. Un obbligo di autorizzazione interesserebbe anche le persone politicamente esposte dei Paesi europei confinanti con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni in molti settori. Le relazioni d'affari fra intermediari finanziari svizzeri e alti rappresentanti di Stati con cui, malgrado i regimi autocratici, il nostro Paese intrattiene rapporti economici, dovrebbero essere vietate, se ci si basa su criteri nazionali astratti. Le persone interessate che svolgono una funzione pubblica a livello mondiale verrebbero in questo modo messe alla berlina e ci\u00f2 potrebbe essere controproducente sotto il profilo della politica estera e dell'economia. Tuttavia, tali divieti sono discutibili anche per questioni di protezione della personalit\u00e0, poich\u00e9 potrebbero causare limitazioni ai diritti alla protezione dei dati e rappresentare una condanna preventiva per le persone politicamente esposte interessate. Secondo il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) le relazioni d'affari con un membro della famiglia di una persona politicamente esposta o con le persone che sono a lei strettamente legate presentano, sul piano della reputazione, rischi simili a quelli che implicano le relazioni con le stesse persone politicamente esposte. Sarebbe pertanto impossibile creare una lista con i nomi di tutte queste persone oppure concedere un'autorizzazione per ognuna di esse. Inoltre un'autorizzazione delle persone politicamente esposte non sarebbe sufficiente in quanto prenderebbe in considerazione le persone e non le transazioni effettuate dalle persone politicamente esposte. La soluzione migliore, attuata gi\u00e0 oggi, \u00e8 obbligare gli intermediari finanziari a effettuare controlli molto rigidi non appena entrano in contatto con una persona politicamente esposta o non appena la relazione d'affari esistente diventa una relazione d'affari con una persona politicamente esposta. Gi\u00e0 dal 1998 la Svizzera dispone di regole concrete per le banche che entrano in contatto con i valori patrimoniali delle persone politicamente esposte. A partire da questa data tali obblighi di diligenza sono stati continuamente sviluppati e oggi sono sanciti nell'ORD-FINMA.</p><p>Secondo l'articolo 12 capoverso 3 ORD-FINMA le relazioni d'affari con persone politicamente esposte rientrano in ogni caso fra quelle a rischio superiore e pertanto sono assoggettate agli obblighi di diligenza particolari disciplinati nell'ordinanza. Gli intermediari finanziari che intrattengono una relazione d'affari con una persona politicamente esposta devono effettuare dei chiarimenti complementari in particolare sull'origine dei valori patrimoniali consegnati, sull'origine del patrimonio e sul retroscena economico dei versamenti in entrata importanti. Gli intermediari finanziari devono verificare se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li devono documentare.</p><p>Oltre all'obbligo di comunicazione in base all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0), nel caso in cui l'intermediario finanziario ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari siano di origine criminale, in caso di semplice sospetto l'intermediario finanziario pu\u00f2 avvalersi del diritto di comunicazione sulla base dell'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale. Il solo fatto che un cliente debba essere considerato una persona politicamente esposta non giustifica alcun obbligo di comunicazione.</p><p>Infine occorre sottolineare che dall'ultima verifica dei Paesi effettuata dal GAFI \u00e8 emerso che la legislazione svizzera sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo risponde ampiamente alle esigenze internazionali.</p><p>Per i motivi esposti sopra, la misura proposta non \u00e8 mirata e deve essere considerata sproporzionata. Sono essenziali, invece, l'applicazione delle misure esistenti nell'ambito del dispositivo svizzero contro il riciclaggio di denaro e il controllo del loro rispetto.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1306281600000)\/","SubmittedBy":"Leutenegger Oberholzer Susanne","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1347926400000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1763107526893)\/","SubmissionDate":"\/Date(1300233600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4817,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}