{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113185,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113185,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3185","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. Stralcio senza sostituzione dell'articolo 89 capoverso 5","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Secondo l'articolo 89 capoverso 5 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) i crediti fiscali dell'imposta sul valore aggiunto esistono indipendentemente dal fatto di essere prodotti in un inventario pubblico o insinuati in una diffida pubblica ai creditori. Tale disposizione deve essere stralciata senza sostituzione.</p>","ReasonText":"<p>La disposizione in questione \u00e8 in stridente contrasto con le disposizioni del Codice civile svizzero (artt. 580-592 CC, Del beneficio d'inventario). Secondo l'articolo 590 del Codice civile (CC) i creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perch\u00e9 hanno omesso di notificarli, non hanno azione n\u00e9 contro l'erede personalmente, n\u00e9 contro l'eredit\u00e0. Se gli eredi in virt\u00f9 dell'articolo 590 accettano l'eredit\u00e0, possono partire dal presupposto che non vengano pretesi ulteriori crediti nei confronti dell'eredit\u00e0 o degli eredi stessi. Questa certezza del diritto non sussiste finch\u00e9 l'articolo 89 capoverso 5 LIVA concede all'Amministrazione federale delle contribuzioni il privilegio di poter far valere i suoi crediti nei confronti degli eredi a prescindere dal beneficio d'inventario. Si pu\u00f2 pretendere che l'Amministrazione federale delle contribuzioni, come gli altri creditori, faccia valere i suoi crediti nel quadro del beneficio d'inventario.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Se dopo la morte di una persona fisica viene compilato un beneficio d'inventario e gli eredi accettano l'eredit\u00e0 con beneficio d'inventario, essi si assumono i debiti inventariati (art. 589 cpv. 1 CC). Gli eredi rispondono, tanto con i beni della successione quanto con i loro, per tutti i debiti risultanti dall'inventario (art. 589 cpv. 3 CC). Per contro, in linea di principio gli eredi non rispondono per i debiti non inventariati. Questo svantaggio dei creditori ha tuttavia notevoli eccezioni. Se, ad esempio, \u00e8 stata tralasciata la notificazione senza colpa del creditore oppure il credito \u00e8 stato omesso nell'inventario dalle autorit\u00e0 bench\u00e9 notificato, gli eredi rimangono responsabili nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredit\u00e0 (art. 590 cpv. 2 CC).</p><p>Le disposizioni in merito al beneficio d'inventario citate negli articoli 589 e 590 CC disciplinano unicamente i rapporti di diritto civile, ma non i rapporti giuridici fondati sul diritto pubblico (ad es. debiti fiscali, contributi AVS). Esse riguardano il trasferimento successorio di impegni, non la successione fiscale disciplinata nel diritto pubblico. Anche in altri settori le norme del diritto civile non forniscono all'interessato una panoramica esaustiva della situazione giuridica. L'interessato deve fare attenzione al fatto che oltre a impegni e limiti di diritto civile, ne possono esistere altri di diritto pubblico. Nella sentenza 102 Ia 483 il Tribunale federale ha stabilito espressamente che \"gli articoli 589 e 590 CC non si applicano ai crediti fondati sul diritto pubblico, ove quest'ultimo non ne riservi espressamente l'applicazione\". L'articolo 89 capoverso 5 LIVA stabilisce solo che il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori. Lo stralcio di questa disposizione, come viene chiesto nella mozione, non comporterebbe alcuna modifica della situazione giuridica.</p><p>Dall'introduzione dell'IVA nel 1995 questa norma ha avuto lo stesso tenore sia nell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto sia nella legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto. Il contenuto di questa norma non ha mai dato adito a discussioni nelle consultazioni sulla vecchia come pure sulla nuova legge ed \u00e8 stata approvata di volta in volta senza dibattiti. Neanche la giurisprudenza ha mai dovuto statuire su questa fattispecie. Inoltre, secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta non \u00e8 necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, n\u00e9 insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori (art. 165 cpv. 4 LIFD).</p><p>Quindi dal punto di vista del diritto federale non sussiste alcun obbligo di notificazione da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dei debiti fiscali che ricadono sugli eredi. Tuttavia, l'AFC verifica sistematicamente nel foglio ufficiale svizzero di commercio e nei fogli ufficiali cantonali se \u00e8 stata notificata una diffida pubblica a un suo contribuente (ditta individuale, societ\u00e0 semplice, societ\u00e0 di persone). In caso affermativo, l'AFC notifica i suoi crediti fiscali all'ufficio competente. Se eccezionalmente non si dovesse evincere il credito fiscale dall'inventario, l'articolo 89 capoverso 5 LIVA chiarisce che il credito fiscale esiste, poich\u00e9 la sua esistenza ed entit\u00e0 \u00e8 regolamentata esclusivamente dal diritto pubblico. Per contro, gli eredi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 16 LIVA).</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1305676800000)\/","SubmittedBy":"Hess Hans","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1379980800000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":"IV","Modified":"\/Date(1750809941963)\/","SubmissionDate":"\/Date(1300320000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4817,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}