{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113358,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113358,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3358","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Applicazione della legge sul principio di trasparenza dell\u2019amministrazione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dall'entrata in vigore della legge sul principio di trasparenza dell'amministrazione il 1\u00b0 luglio 2006, tutti i cittadini hanno la possibilit\u00e0 di ottenere informazioni e documenti dell'amministrazione federale a meno che non violino la sfera privata o la sicurezza del Paese. Bench\u00e9 questo principio di trasparenza della gestione da parte dell'amministrazione sia positivo, l'Istituto superiore di studi in amministrazione pubblica (IDHEAP) - in una valutazione della legge sul principio di trasparenza del 24 aprile 2009 - ha constatato che solo pochi cittadini lo fanno valere, concludendo cos\u00ec che la legge non contribuisce ad una maggiore trasparenza. Non \u00e8 inoltre nota la procedura secondo la quale \u00e8 deciso ci\u00f2 che \u00e8 reso accessibile al pubblico o meno. Dal punto di vista dell'applicazione poi, la legge sul principio di trasparenza pone ulteriori problemi pratici: da un lato non si sa esattamente di quali dati le autorit\u00e0 dispongano, e quindi non si pu\u00f2 consultarli, dall'altro la richiesta di consultazione pu\u00f2 comportare lunghi tempi di attesa e il rifiuto da parte dell'autorit\u00e0. Infine, secondo una risposta del Consiglio federale alla mia domanda del 2 marzo 2011, i dati dell'amministrazione federale sono ripartiti su diversi siti dei dipartimenti e degli uffici. Per concludere, la richiesta di accesso agli stessi dati da parte di persone diverse causa alle autorit\u00e0 un inutile onere supplementare. Alla luce di questa situazione chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande: </p><p>1. Quali sono i criteri e le procedure in base ai quali \u00e8 decisa la pubblicazione di informazioni e documenti senza interventi esterni e quali dati sono divulgati solo su richiesta in applicazione della legge sul principio di trasparenza?</p><p>2. In che misura \u00e8 verificato se un sito internet esistente o nuovo dell'amministrazione pubblica pu\u00f2 servire come piattaforma di accesso a dati consultabili dal pubblico?</p><p>3. Come intende il Consiglio federale promuovere ulteriormente la pubblicazione proattiva di dati delle autorit\u00e0 (Open Government Data) e far conoscere ai cittadini questo servizio?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La legge sulla trasparenza disciplina chi pu\u00f2 accedere ai documenti ufficiali a quali condizioni. Ha quindi per oggetto l'obbligo d'informazione passiva delle istituzioni statali (secondo il principio dell'informazione su richiesta). L'obbligo d'informazione attiva \u00e8 invece sancito nell'articolo 180 della Costituzione federale, che incarica il Consiglio federale di informare tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attivit\u00e0, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Tale obbligo d'informazione \u00e8 concretizzato nell'articolo 10 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), secondo il quale il Consiglio federale provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo l'Assemblea federale, i cantoni e il pubblico sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti. Il governo dispone tuttavia di un considerevole margine di manovra per esercitare e strutturare la sua attivit\u00e0 informativa. Il Consiglio federale si avvale di tale margine di manovra decidendo caso per caso quali documenti mettere a disposizione di propria iniziativa. Le unit\u00e0 amministrative decidono autonomamente nei loro settori di competenza quali informazioni e documenti rendere accessibili al pubblico di propria iniziativa. Di norma la decisione di escludere determinati documenti da quelli messi a disposizione volontariamente \u00e8 presa caso per caso, tenendo conto soprattutto dell'importanza e della delicatezza politica di un affare. Le autorit\u00e0 sono peraltro tenute a fornire informazioni in merito ai documenti ufficiali disponibili (art. 3 dell'ordinanza sulla trasparenza).</p><p>2. Uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2011 \u00e8 di istituire un Single Point of Orientation (SPO). L'Archivio federale svizzero sta elaborando un corrispondente progetto pilota, i cui risultati saranno presentati in un rapporto al Consiglio federale entro l'inizio del 2012. Il SPO deve offrire una panoramica a misura di cittadino dei documenti dell'amministrazione federale nonch\u00e9 permettere di presentare e trattare in tempi brevi le domande e accedere rapidamente per via elettronica ai documenti. Esplica quindi la funzione del registro centrale dei documenti ufficiali, chiesto nell'ambito della procedura di legislazione, e crea per i cittadini un punto di orientamento determinante e un servizio d'accesso nel rispetto delle competenze decisionali (decentralizzate) esistenti.</p><p>3. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale interazione d'informazione attiva e passiva rappresenti un buon compromesso, che consente di accedere a tutti i documenti importanti, ma che nel contempo tutela il pubblico da un'inutile valanga di informazioni. Peraltro, le pagine internet dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza informano in modo esteso in merito alla legge sulla trasparenza. Attualmente il Consiglio federale non prevede ulteriori misure tese ad accrescere ulteriormente la notoriet\u00e0 dell'accesso ai documenti e della modalit\u00e0 procedurali.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1309305600000)\/","SubmittedBy":"Graf-Litscher Edith","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1317340800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4","Category":null,"Modified":"\/Date(1690542412680)\/","SubmissionDate":"\/Date(1302652800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4818,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale"}}