{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113527,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113527,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3527","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Risparmi nel settore delle assicurazioni complementari. Chi ne beneficia?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>A causa della ridistribuzione degli oneri, l'attuazione del nuovo finanziamento ospedaliero consente alle casse malati notevoli risparmi nel settore delle assicurazioni complementari. Dal 2012, i cantoni saranno obbligati ad assumere anche una parte dei costi generati da degenze in ospedali privati. Inoltre, i cantoni di domicilio saranno tenuti a contribuire al finanziamento delle degenze ospedaliere extracantonali anche se non sussiste un motivo impellente perch\u00e9 il trattamento debba aver luogo al di fuori del cantone di domicilio.</p><p>In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. A quanto stima i risparmi che le casse malati possono realizzare nel settore delle assicurazioni complementari?</p><p>2. Come pu\u00f2 essere garantito che tali risparmi vadano a beneficio degli assicurati?</p><p>3. Quali possibilit\u00e0 intravvede per impedire il rischio di un trasferimento degli oneri agli assicurati di base?</p><p>4. Se non fosse possibile impedire il trasferimento degli oneri, quali misure potrebbe adottare per sgravare gli assicurati di base?</p><p>5. Come intende garantire che i trasferimenti dei costi, conseguenti al nuovo finanziamento ospedaliero, tra l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari, nonch\u00e9 tra l'ente pubblico e le casse malati siano documentati in modo trasparente?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero (FF 2004 4903), il Consiglio federale ha ipotizzato, sulla base di una stima, uno sgravio per le assicurazioni complementari compreso tra 280 e 340 milioni di franchi nel settore degli ospedali pubblici. Lo sgravio risulta dalla maggiore partecipazione dei cantoni, a livello dei reparti privati e semiprivati negli ospedali pubblici e in quelli sussidiati dall'ente pubblico, ai costi generati da cure dispensate all'interno del cantone. Non hanno potuto essere computate le ripercussioni finanziarie che risulteranno dai contributi che i cantoni dovranno versare, nella misura corrispondente al mandato di prestazioni conferito, per il finanziamento di prestazioni fornite da ospedali che finora non erano sovvenzionati. Queste ripercussioni dipenderanno in maniera determinante dalla struttura degli elenchi ospedalieri cantonali. L'ammontare dello sgravio di cui beneficeranno l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e le assicurazioni complementari dipende dalla situazione: in alcuni cantoni, come Berna, Friburgo o Turgovia, l'AOMS rimborsa attualmente le tariffe che coprono tutti i costi (d'esercizio e d'investimento) degli ospedali non sovvenzionati. In questi cantoni il nuovo disciplinamento avr\u00e0 un effetto sgravante per l'AOMS, mentre negli altri, in cui non vige un tariffario LAMal che copre tutti i costi, saranno le assicurazioni complementari a beneficiarne. Inoltre, la decisione delle Camere federali si discosta dalla proposta originaria del Consiglio federale. \u00c8 stata per esempio estesa la libera scelta dell'ospedale, di modo che gli assicurati ricevano la quota del cantone di domicilio anche per il rimborso di cure dispensate all'esterno del cantone senza un'indicazione medica. Questo contributo finanziario cantonale dovrebbe pure comportare un forte sgravio per le assicurazioni complementari.</p><p>In considerazione delle numerose incertezze che ancora sussistono in relazione alla struttura dell'elenco ospedaliero e ai tariffari che entreranno in vigore nel 2012, il Consiglio federale ha finora rinunciato a pubblicare nuove stime. Gli sgravi delle assicurazioni complementari vanno a carico dei cantoni e non dell'AOMS. Sulla base della stima allora formulata dal legislatore, secondo cui la transizione rispetter\u00e0 la neutralit\u00e0 dei costi per l'AOMS nel 55 per cento dei cantoni, si deve presumere che nella fase di transizione la quota cantonale temporaneamente inferiore graver\u00e0 maggiormente sull'AOMS.</p><p>2. Come menzionato, le assicurazioni complementari sottostanno al diritto in materia di assicurazioni private. Il Consiglio federale non ha alcuna influenza sui premi delle assicurazioni complementari. Tuttavia, per l'approvazione di questi ultimi l'Autorit\u00e0 federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) pu\u00f2 tenere conto dello sgravio generato dalla revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero. Conoscendo la situazione, essa provveder\u00e0, nel quadro delle proprie competenze, affinch\u00e9 i premi non siano abusivamente elevati. Come riferimento per l'esame delle tariffe nelle assicurazioni complementari, la FINMA si avvale della circolare 2010/3 emanata l'anno scorso. La FINMA prevede di esaminare la situazione al momento in cui saranno noti i primi risultati dell'introduzione del nuovo ordinamento finanziario. In base ad essi saranno valutati gli effetti della revisione della LAMal sull'assicurazione complementare. Quando tutti gli elementi di rilievo saranno disponibili potr\u00e0 essere deciso l'adeguamento delle tariffe dei premi.</p><p>3. Nel capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), il Consiglio federale obbliga i partner tariffali a concordare in particolare gli strumenti per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni e le relative misure correttive. Nel commento alla modifica d'ordinanza \u00e8 stabilito che, nell'ambito dell'attuazione di questo progetto, deve essere possibile distinguere tra gli effetti dell'introduzione del modello tariffario in s\u00e9 e gli effetti generati dalla modifica del modello di finanziamento. L'accordo sugli strumenti per la sorveglianza dei costi e del volume delle prestazioni, nonch\u00e9 sulle misure correttive \u00e8 una componente della procedura di approvazione del Consiglio federale. Quest'ultima non \u00e8 ancora conclusa.</p><p>4. La situazione \u00e8 diversa da cantone a cantone. Anche se la transizione verso il nuovo finanziamento ospedaliero rispetter\u00e0 la neutralit\u00e0 dei costi per l'AOMS, in singoli cantoni non sar\u00e0 possibile evitare trasferimenti dell'onere agli assicurati. Lo strumento di politica sanitaria a disposizione dei cantoni per agire sull'onere dei premi a carico degli assicurati \u00e8 costituito, oltre che dalla fissazione della quota di finanziamento, dalla riduzione individuale dei premi.</p><p>5. Nell'ambito dell'approvazione dei premi 2012, l'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) verifica in particolare che il preventivo allestito dagli assicuratori per il finanziamento ospedaliero sia il pi\u00f9 realistico possibile, globalmente e per cantone. Per questo motivo gli assicuratori sono invitati a fornire, al momento della comunicazione dei premi, indicazioni specifiche sul calcolo degli effetti del nuovo finanziamento nelle spiegazioni ai conti economici del 2012 e a illustrare separatamente tali effetti sui premi 2012 in totale e per ogni cantone. Nell'ottica di queste considerazioni, l'UFSP esaminer\u00e0 la plausibilit\u00e0 delle ipotesi dei singoli assicuratori a livello cantonale in relazione al nuovo finanziamento ospedaliero. Inoltre sar\u00e0 verificata l'affidabilit\u00e0 dimostrata dagli assicuratori negli ultimi anni nell'iscrivere a preventivo l'aumento dei costi.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1315353600000)\/","SubmittedBy":"Schenker Silvia","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1371772800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690529468403)\/","SubmissionDate":"\/Date(1308096000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4819,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}