{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113656,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113656,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3656","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Soluzioni comuni a livello internazionale per lo stoccaggio delle scorie radioattive come opzione supplementare","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel processo di selezione di un sito per la realizzazione di un deposito in strati geologici profondi, le attivit\u00e0 sono state sinora finalizzate esclusivamente alla ricerca di una soluzione in Svizzera. Questo soprattutto perch\u00e9 la legge sull'energia nucleare (LENu) stabilisce che le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere di regola smaltite nel nostro Paese. In realt\u00e0, \u00e8 sempre pi\u00f9 probabile che nessuna delle regioni di ubicazione sia disposta ad accogliere volontariamente i rifiuti nucleari. Si delinea quindi una situazione in cui una regione con una densit\u00e0 di popolazione relativamente elevata sar\u00e0 costretta, contro la sua volont\u00e0, a ospitare il deposito finale nazionale delle scorie, con conseguenze imprevedibili per molti secoli.</p><p>In questo contesto insoddisfacente, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. In merito alla valutazione delle modalit\u00e0 con cui garantire uno stoccaggio corretto delle scorie radioattive, il Consiglio federale \u00e8 fondamentalmente disposto a impegnarsi a favore di una soluzione comune e coordinata a livello internazionale?</p><p>2. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica, un organo dell'ONU, promuove la collaborazione internazionale nel settore dell'energia nucleare e dello smaltimento sicuro delle scorie. Vengono fatti sforzi concreti a favore di soluzioni comuni a livello internazionale? In che modo la Svizzera si impegna in seno a questi organi?</p><p>3. I Paesi nostri vicini devono risolvere problemi analoghi. Che possibilit\u00e0 vi sono di lavorare ad una soluzione comune bilaterale, ad esempio con la Francia o con la Germania, che ha appena deciso di abbandonare l'energia nucleare?</p><p>4. A parere del Consiglio federale, a quali condizioni pu\u00f2 essere autorizzata l'esportazione di scorie nucleari a scopo di stoccaggio?</p><p>5. A questo riguardo sarebbe necessaria una modifica della LENu o della legge sulla radioprotezione?</p><p>6. Quali sarebbero i requisiti che il Consiglio federale potrebbe stabilire per soluzioni di stoccaggio all'estero (standard, sicurezza, costi, modello di partecipazione ecc.)?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) disciplina lo smaltimento delle scorie radioattive. In particolare, stabilisce che si applica il principio di causalit\u00e0, che lo smaltimento deve avvenire di regola in Svizzera e che lo stoccaggio deve essere effettuato in strati geologici stabili idonei (deposito in strati geologici profondi). Lo scopo prioritario dello smaltimento delle scorie radioattive, sempre secondo la LENu, \u00e8 la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente. L'esperienza passata dimostra che l'individuazione di siti ove realizzare depositi in strati geologici profondi \u00e8 un'operazione difficile. Per questo sono stati dedicati molti anni all'elaborazione, insieme ai principali soggetti coinvolti, e in particolare ai cantoni, della parte concettuale del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. Questo piano settoriale definisce una procedura di selezione trasparente, fissa criteri e fasi procedurali e disciplina la collaborazione della Confederazione con i cantoni, i Paesi confinanti ecc.</p><p>Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:</p><p>1./2. Lo smaltimento delle scorie radioattive \u00e8 un compito a carattere nazionale disciplinato dalla legge. La Svizzera \u00e8 rappresentata in seno a numerosi organismi internazionali (per es. l'AIEA dell'ONU, la Nuclear Energy Agency dell'OCSE). In questi organismi ha luogo un costante scambio di conoscenze e di esperienze fra esperti, e le soluzioni multilaterali sono spesso oggetto di discussione. Per ora, tuttavia, non esiste alcun progetto concreto per un deposito multinazionale. A questo riguardo, la Svizzera non assume il ruolo di precursore.</p><p>3. Oggi, nessun Paese europeo \u00e8 disposto ad accogliere scorie radioattive di altri Paesi. Gli Stati che dispongono di un programma di smaltimento avanzato, come la Finlandia, la Francia o la Svezia, vietano l'importazione di scorie radioattive da altri Paesi a scopo di smaltimento. Anche all'estero la ricerca dei siti risulta difficile ed \u00e8 inimmaginabile che la popolazione o una regione di un altro Paese si dichiari disposta ad accettare scorie radioattive dalla Svizzera.</p><p>Inoltre, la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi obbliga gli Stati membri dell'UE a definire un programma nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive. La responsabilit\u00e0 dello smaltimento di tali scorie \u00e8 di ciascun Paese. Tuttavia, due o pi\u00f9 Stati membri e uno Stato terzo possono sottoscrivere un accordo per lo sfruttamento di un deposito finale in uno di questi Stati, (art. 4 cpv. 4 della direttiva). In questo caso, per\u00f2, potrebbe entrare anche in linea di conto un deposito multinazionale in Svizzera. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che una soluzione comune con la Germania o la Francia abbia scarse possibilit\u00e0 di successo.</p><p>4.-6. Le condizioni per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di smaltimento all'estero sono definite nella LENu e nella legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50). In applicazione delle disposizioni rilevanti, lo smaltimento delle scorie radioattive svizzere in un deposito in strati profondi esteri rimane un'opzione. I principali presupposti per una soluzione estera sono un accordo di diritto internazionale con lo Stato ricevente e l'esistenza in tale Stato di un impianto di smaltimento idoneo, corrispondente allo stato della scienza e della tecnica. Per contro, restano aperte le questioni riguardanti il controllo di un deposito in strati geologici profondi all'estero da parte delle autorit\u00e0 svizzere, come anche quelle concernenti il finanziamento e la responsabilit\u00e0 civile. Per queste ragioni, la procedura di selezione deve essere portata avanti conformemente al piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi e devono essere predisposte le condizioni per lo smaltimento delle scorie radioattive in Svizzera.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1315353600000)\/","SubmittedBy":"Germann Hannes","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1317168000000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"66","Category":null,"Modified":"\/Date(1690537714450)\/","SubmissionDate":"\/Date(1308268800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4819,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Energia"}}