{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20113976,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20113976,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"11.3976","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Attuazione della 5a revisione AI. Protezione degli assicurati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nell'ambito dell'attuazione della 5a revisione della legge federale sull'assicurazione invalidit\u00e0 si osserva che gli assicuratori perdita di guadagno minacciano di sospendere i versamenti a salariati malati, di cui peraltro non contestano l'incapacit\u00e0 lavorativa, in caso di mancata presentazione della richiesta di prestazioni AI. Ad esempio, taluni assicuratori hanno inviato lettere a persone in cura per malattie gravi come il cancro, che hanno bisogno di riposo a seguito delle terapie debilitanti cui sono sottoposte. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Questo modo di procedere pu\u00f2 essere definito abusivo, nella misura in cui l'assicuratore rifiuta una prestazione dovuta per far pressione su una persona, affinch\u00e9 questa adotti un comportamento favorevole ai soli interessi dell'assicuratore?</p><p>2. Bisogna considerare che con la 5a revisione AI sono stati modificati gli obiettivi dell'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, che mira innanzitutto a fornire al lavoratore un salario in caso d'impedimento al lavoro e a sgravare cos\u00ec il datore di lavoro dall'obbligo derivante dall'articolo 324a CO?</p><p>3. Come si pu\u00f2 far cessare queste pressioni inaccettabili sugli assicurati e i conseguenti pregiudizi finanziari? Il Consiglio federale sarebbe favorevole a una facolt\u00e0 di agire delle organizzazioni di tutela degli assicurati (sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori) e dei consumatori, simile a quella prevista dalla legge federale sulla parit\u00e0 dei sessi?</p><p>4. La funzione della FINMA in questo contesto, che dovrebbe proteggere gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi (art. 46 cpv. 1 lett. f LSA), va modificata alla luce delle osservazioni fatte riguardo all'attuazione della 5a revisione AI?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Con la 5a revisione AI sono state modificate le disposizioni che regolano l'inizio del diritto alla rendita. Secondo il vecchio diritto, la rendita poteva essere concessa con effetto retroattivo fino a un anno prima della presentazione della richiesta di prestazioni all'assicurazione; in casi eccezionali questo periodo poteva essere esteso fino a cinque anni.  Dal 1\u00b0 gennaio 2008, il diritto alla rendita nasce al pi\u00f9 presto sei mesi dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidit\u00e0 (AI). Questo significa che in caso di inoltro \"tardivo\" gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia non hanno pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di far valere il diritto di regresso sulle rendite AI versate retroattivamente per recuperare le prestazioni da loro pagate quando il rischio d'invalidit\u00e0 non era ancora stato accertato.</p><p>Gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia hanno dunque interesse a che gli assicurati si annuncino quanto prima all'AI. Considerato l'obbligo di ridurre il danno e di collaborare previsto rispettivamente dall'articolo 61 della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e dall'articolo 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in combinato disposto con gli articoli 21 capoverso 4 e 28 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia possono quindi sollecitare abbastanza rapidamente i propri assicurati a presentare la richiesta.</p><p>La rapidit\u00e0 nel presentare la richiesta \u00e8 importante non solo per l'AI ma anche per l'assicurato, poich\u00e9 la probabilit\u00e0 di reintegrarsi nel mondo del lavoro \u00e8 tanto maggiore quanto pi\u00f9 veloce \u00e8 l'adozione di provvedimenti adeguati. Contrariamente all'AI, gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia non hanno per\u00f2 la possibilit\u00e0 di eseguire provvedimenti di reintegrazione. Il loro comportamento nei confronti degli assicurati non pu\u00f2 dunque essere considerato abusivo.</p><p>2. Gli obiettivi degli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia non sono cambiati con l'entrata in vigore della 5a revisione AI. Il loro compito consiste tuttora nel compensare quanto il datore di lavoro \u00e8 tenuto a pagare a un lavoratore malato (art. 324a CO). \u00c8 per\u00f2 cambiato il ruolo di questi assicuratori, che sono diventati partner importanti dell'AI.</p><p>Quale organo d'assicurazione a monte dell'AI, gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia sanno rapidamente se una persona presenta un'incapacit\u00e0 al lavoro di lunga durata e contano dunque tra le istituzioni legittimate alla comunicazione di casi all'AI nel quadro del rilevamento tempestivo (art. 3b cpv. 2 lett. e LAI). Per questo motivo v'\u00e8 da ritenere che gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia, prima di  sollecitare gli assicurati ad annunciarsi all'AI in virt\u00f9 dell'obbligo di ridurre il danno e a collaborare, esercitino il loro diritto di comunicazione. Questa procedura permette di mettere subito in contatto l'ufficio AI e l'assicurato e di procedere all'eventuale presentazione della richiesta di prestazioni, affinch\u00e9 vengano presi i provvedimenti di reintegrazione adeguati. Infatti, contrariamente alla comunicazione, l'annuncio all'assicurazione pu\u00f2 essere fatto unicamente dal diretto interessato (art. 3c cpv. 6 LAI e art. 66 OAI). Se l'assicurato, nonostante l'ingiunzione dell'ufficio AI, non si \u00e8 annunciato all'AI e ci\u00f2 si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entit\u00e0 dell'incapacit\u00e0 al lavoro o dell'invalidit\u00e0, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida n\u00e9 termine di riflessione (art. 7b cpv. 2 lett. a LAI).</p><p>Per concludere va sottolineato che il momento dell'annuncio \u00e8 decisivo proprio per quanto concerne l'eventuale concessione di una rendita (cfr. risposta alla domanda 1). La presentazione tempestiva della richiesta di prestazioni AI \u00e8 particolarmente importante per le persone gravemente malate (p. es. di cancro), poich\u00e9 le prestazioni versate dall'assicuratore di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia non sempre bastano a coprire l'intero processo di guarigione, spesso lungo e difficile. L'inoltro tardivo della richiesta di prestazioni all'AI rinvia l'inizio di un'eventuale rendita o impedisce il versamento di una rendita provvisoria, creando una lacuna per quanto riguarda le prestazioni in denaro.</p><p>3. Permettere alle organizzazioni che difendono gli interessi dei disabili di denunciare, in nome proprio, quale discriminazione o abuso il fatto che gli assicuratori di indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia sollecitino gli assicurati ad annunciarsi all'AI sarebbe contrario al principio ispiratore della 5a revisione AI. Come spiegato nella risposta alla domanda 1, esortare l'assicurato a inoltrare una richiesta di prestazioni all'AI non costituisce un comportamento abusivo. Il fatto di entrare in contatto quanto prima con le persone che hanno problemi di salute, al fine di reintegrarle con successo, \u00e8 importante sia per l'AI che per gli assicurati. Considerate le circostanze, il Consiglio federale non ha dunque alcun motivo di estendere le competenze delle organizzazioni che si battono per l'uguaglianza dei disabili, come proposto dall'autore dell'interpellanza.</p><p>4. Come detto, il Consiglio federale non considera l'ingiunzione ad annunciarsi all'AI come un atto abusivo. La situazione non richiede dunque l'intervento della FINMA.</p><p>Nell'ambito dell'assicurazione d'indennit\u00e0 giornaliera in caso di malattia vige per principio la libert\u00e0 di contrarre. La FINMA \u00e8 legittimata a intervenire soltanto in caso di comportamento abusivo da parte di un assicuratore privato, ad esempio in caso di mancato versamento delle prestazioni o di violazione sistematica di altre disposizioni contrattuali.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1322006400000)\/","SubmittedBy":"Rossini St\u00e9phane","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1380240000000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28","Category":null,"Modified":"\/Date(1690533334560)\/","SubmissionDate":"\/Date(1317340800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4820,"SubmissionLegislativePeriod":48,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali"}}