{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121060,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20121060,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.1060","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Medicamenti in co-marketing. Conseguenze per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Negli scorsi mesi, il fatto che medicamenti identici siano commercializzati sotto nomi e a prezzi diversi (medicamenti in co-marketing) ha nuovamente suscitato il disappunto dell'opinione pubblica. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Quanti sono i medicamenti in co-marketing omologati in Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano coperti o meno dalle casse malati?</p><p>2. Quanti sono registrati nell'elenco delle specialit\u00e0 insieme ad almeno un preparato identico e soggiacciono quindi per principio all'obbligo del rimborso da parte delle casse malati? Questi preparati hanno prezzi diversi?</p><p>3. Quanto dura, in media, la permanenza simultanea dei medicamenti in co-marketing che hanno prezzi diversi nell'elenco delle specialit\u00e0?</p><p>4. \u00c8 possibile quantificare in modo affidabile le conseguenze finanziarie di questa permanenza per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)?</p><p>5. Secondo il Consiglio federale, la prassi del co-marketing farmaceutico ha conseguenze positive o negative per l'AOMS?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2. Attualmente i medicamenti in co-marketing omologati con numero proprio da Swissmedic sono approssimativamente 600, di cui circa 200 figurano nell'elenco delle specialit\u00e0 (ES). Per medicamento co-marketing si intende un medicamento omologato da Swissmedic che differisce da un altro medicamento omologato da Swissmedic (preparato di base) soltanto nella designazione e nella confezione (art. 34-38 dell'ordinanza del 22 giugno 2006 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di medicamenti e l'omologazione di medicamenti con procedura di notifica, nonch\u00e9 art. 64a cpv. 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, OAMal). Secondo il numero C.8.3.2 delle istruzioni del 1\u00b0 settembre 2011 concernenti l'elenco delle specialit\u00e0, che hanno carattere di ordinanza amministrativa, a un medicamento in co-marketing pu\u00f2 essere attribuito al massimo lo stesso prezzo con cui \u00e8 commercializzato il preparato di base. Un medicamento in co-marketing pu\u00f2 quindi figurare nell'ES ad un prezzo inferiore rispetto al preparato di base corrispondente. Pertanto \u00e8 possibile che vi siano delle differenze di prezzo.</p><p>3. L'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) non dispone di statistiche sulla permanenza di medicamenti in co-marketing nell'ES. Di norma, tale durata non dovrebbe differire tra un preparato di base e un medicamento in co-marketing.</p><p>4./5. Se prima della scadenza del brevetto del principio attivo del preparato originale, il titolare di un'omologazione presenta una domanda di ammissione nell'ES per il medicamento in co-marketing, quest'ultimo pu\u00f2 essere ammesso nell'elenco soltanto come preparato originale anche se il prezzo \u00e8 pi\u00f9 vantaggioso. Se, dopo la scadenza della protezione del brevetto, il titolare dell'omologazione del medicamento in co-marketing presenta una domanda per ammettere nell'ES il medicamento in co-marketing con lo statuto di un generico, questo deve soddisfare i criteri di economicit\u00e0 applicati ai generici secondo l'articolo 65c OAMal. Qualora siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 38a capoversi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni, anche ai medicamenti in co-marketing pu\u00f2 essere applicata un'aliquota percentuale del 20 per cento, al pari dei preparati originali e dei generici.</p><p>La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie non obbliga il medico a prescrivere medicamenti in co-marketing o generici al posto di un preparato originale. Rientra tuttavia nella sua responsabilit\u00e0 e in quella del farmacista nonch\u00e9 dell'assicurato sviluppare una consapevolezza in materia di costi della sanit\u00e0 e prescrivere, dispensare o richiedere preparati il pi\u00f9 possibile convenienti, semprech\u00e9 ne sia garantita la tolleranza.</p><p>Pertanto, le conseguenze finanziarie della registrazione simultanea nell'ES di preparati di base e medicamenti in co-marketing possono essere quantificate solo difficilmente. L'ammissione nell'ES di un medicamento in co-marketing economicamente pi\u00f9 conveniente prima della scadenza del brevetto del principio attivo e l'abbassamento del suo prezzo al livello di quello dei generici dopo la scadenza del brevetto hanno tuttavia effetti positivi sull'AOMS. Va inoltre prestata attenzione al fatto che i medicamenti in co-marketing e i preparati di base differiscono soltanto nella designazione e nella confezione. I medicamenti in co-marketing costituiscono quindi un'alternativa terapeutica pi\u00f9 vantaggiosa anche per i pazienti ai quali, per motivi di tolleranza, non possono essere dispensati generici.</p><p>I medicamenti in co-marketing pongono effettivamente un problema di fondo per quanto concerne l'economicit\u00e0 del preparato di base pi\u00f9 costoso. L'unica possibilit\u00e0 d'intervento dell'UFSP sarebbe lo stralcio dall'ES del medicamento pi\u00f9 costoso. Vi \u00e8 tuttavia il rischio che a medio termine questa misura potrebbe indurre i fabbricanti a rinunciare in futuro alla presentazione all'UFSP di domande di ammissione nell'ES di medicamenti in co-marketing pi\u00f9 vantaggiosi, con la conseguenza che i pazienti avrebbero a disposizione solo i preparati di base pi\u00f9 costosi. Da un punto di vista macroeconomico, in ultima analisi ci\u00f2 risulterebbe meno conveniente per gli assicurati e l'AOMS. Inoltre, dal 1\u00b0 marzo 2011, sia per i preparati originali e i medicamenti in co-marketing, sia per i generici, \u00e8 applicata un'aliquota percentuale differenziata, in modo che le notevoli differenze di prezzo tra i medicamenti contenenti il medesimo principio attivo possano essere eliminate e che per medici, farmacisti e pazienti ci sia un incentivo a prescrivere, dispensare e richiedere i medicamenti in co-marketing e i generici pi\u00f9 vantaggiosi. Pertanto il Consiglio rinuncia ad intervenire.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1346198400000)\/","SubmittedBy":"Fetz Anita","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1346198400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750804466810)\/","SubmissionDate":"\/Date(1339632000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4904,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}