{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20121071,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20121071,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.1071","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Discriminazione nei premi dell'assicurazione per i veicoli a motore a causa della nazionalit\u00e0","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel settore delle assicurazioni per i veicoli a motore esiste un trattamento diverso a seconda della nazionalit\u00e0. Il Consiglio federale l'ha sempre motivato con l'entrata in vigore della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 1996. Nella risposta all'interpellanza 07.3125, l'esecutivo ha dichiarato che dai chiarimenti sommari effettuati dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) emerge che ai sensi della Costituzione le tariffe basate su una distinzione fra nazionalit\u00e0 non costituiscono n\u00e9 una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, n\u00e9 una discriminazione. Una perizia del professor Bernhard Waldmann giunge tuttavia a una conclusione diversa (Nationalit\u00e4tsbedingte Erh\u00f6hung der Autoversicherungspr\u00e4mien, 2007).</p><p>Chiedo pertanto al Consiglio federale:</p><p>1. Cosa pensa riguardo alla perizia Waldmann che definisce illegale l'applicazione del criterio della nazionalit\u00e0?</p><p>2. Come giudica il fatto che il criterio della nazionalit\u00e0 sia applicato su tutto il territorio anche nella ponderazione del rischio riguardante gruppi demografici per i quali non esistono statistiche affidabili sulla frequenza degli incidenti? Non si tratta di una disparit\u00e0 di trattamento infondata da un punto di vista assicurativo e materiale?</p><p>3. Come valuta le conclusioni del professor Waldmann secondo le quali \u00e8 giustificato limitare la libert\u00e0 economica dell'assicuratore per proteggere gli assicurati da discriminazioni?</p><p>4. \u00c8 disposto ad esigere trasparenza affinch\u00e9 per la persona assicurata sia chiaro se e in che misura la provenienza nazionale \u00e8 stata compresa nel calcolo del premio?</p><p>5. Con la determinazione di classi del rischio legate all'appartenenza a una determinata nazionalit\u00e0 degli assicurati non si mantengono o addirittura acuiscono stereotipi sociali e prevenzioni discriminatorie?</p><p>6. Le diverse nazionalit\u00e0 non devono essere trattate in modo identico in tutti i rami dell'assicurazione?</p><p>7. A quanto ammonta la differenza tra i premi delle assicurazioni di responsabilit\u00e0 civile per veicoli a motore dei maggiori assicuratori per le nazionalit\u00e0 pi\u00f9 rappresentate? Quale importo \u00e8 ritenuto giustificato dal Consiglio federale?</p><p>8. Per quale motivo nel settore della responsabilit\u00e0 civile per veicoli a motore non si ripristina una tariffa unica fissata per legge per tutti gli assicurati come \u00e8 stato fatto fino al 1995? Non si contribuirebbe in questo modo a impedire discriminazioni?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Secondo la dottrina e la prassi dominanti le differenziazioni legate alla nazionalit\u00e0 non rappresentano di per s\u00e9 una forma di discriminazione, ma forniscono motivi concreti per un diverso trattamento dei propri cittadini e di quelli stranieri. La nazionalit\u00e0 non \u00e8 di per s\u00e9 una ragione oggettiva sufficiente per poter giustificare un diverso trattamento delle persone, ma dovrebbe servire come punto di partenza per operare distinzioni, se queste possono essere giustificate da motivi oggettivi.</p><p>L'ex Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) si \u00e8 interessato di questa problematica e occupato della perizia del professor Waldmann e di quella dell'Ufficio federale di giustizia. Sulla base degli insegnamenti tratti, sono stati definiti i seguenti sette criteri di verifica. Se questi criteri vengono rispettati, il ricorso a criteri tariffari in base alla nazionalit\u00e0 non \u00e8 ritenuto abusivo:</p><p>1. La tariffa deve fondarsi su principi attuariali riconosciuti.</p><p>2. A causa della loro nazionalit\u00e0, stranieri o gruppi di stranieri non possono essere esclusi dall'assicurazione n\u00e9 direttamente n\u00e9 indirettamente.</p><p>3. Se si applica il criterio della nazionalit\u00e0, esso va applicato a tutti gli assicurati.</p><p>4. Se l'impresa di assicurazione applica il criterio della nazionalit\u00e0 per la determinazione delle sue tariffe, deve tenere delle statistiche in merito.</p><p>5. Per quanto riguarda la tariffazione dell'elemento di rischio legato alla nazionalit\u00e0 vanno prese in considerazione statistiche proprie e generali.</p><p>6. La costituzione di gruppi per la tariffazione sulla base del criterio della nazionalit\u00e0 va effettuata in funzione di considerazioni oggettive logiche e che tengano conto dei rischi.</p><p>7. La costituzione di gruppi e tariffe deve essere verificata regolarmente e, se del caso, adeguata.</p><p>Da quando questi criteri di verifica sono noti, l'allora UFAP e l'attuale FINMA hanno sottoposto a verifica diversi singoli casi. In nessuno di questi casi sono emerse violazioni dei punti di verifica stabiliti e non \u00e8 quindi stato accertato alcun comportamento abusivo da parte degli assicuratori.</p><p>Oltre a ci\u00f2, negli anni 2010 e 2011, la FINMA ha verificato mediante una vasta inchiesta il rispetto dei criteri citati presso tutti gli assicuratori di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore. Al riguardo non ha potuto essere accertata alcuna violazione. L'inchiesta ha evidenziato inoltre che gli assicuratori sono consapevoli della particolare sensitivit\u00e0 dell'elemento tariffale della nazionalit\u00e0.</p><p>1. L'UFAP si \u00e8 occupato della perizia Waldmann. In seguito sono stati definiti i criteri di verifica tutt'ora validi. Al riguardo, da tale perizia non emergono nuovi elementi. Essa non rappresenta alcun motivo per mettere in discussione la prassi vigente o derogare dalla stessa e per considerare di principio illegale il criterio della nazionalit\u00e0.</p><p>2. La determinazione delle tariffe si fonda sull'osservazione di serie temporali pluriennali (dal momento che in Svizzera le pertinenti tariffe sono disponibili sul mercato dal 1996, esistono serie temporali di almeno 16 anni) e non poggiano solo su statistiche proprie, bens\u00ec anche sulla statistica riguardante il mercato globale. Inoltre, esistono metodi statistici e attuariali riconosciuti che permettono di formulare affermazioni importanti anche in relazione a gruppi pi\u00f9 piccoli. Pertanto, in questo contesto non si pu\u00f2 parlare di una \"disparit\u00e0 di trattamento infondata da un punto di vista attuariale e oggettivo\".</p><p>3. La libert\u00e0 economica degli assicuratori per quanto riguarda la libert\u00e0 nella strutturazione dei prodotti e nell'impostazione delle tariffe ha i propri limiti nei comportamenti abusivi nei confronti delle imprese di assicurazione. L'autorit\u00e0 di sorveglianza deve esaminare di volta in volta mediante fattispecie concrete del singolo caso se un assicuratore opera in modo abusivo. Al riguardo, le differenziazioni dei premi, anche nel caso in cui si fondino sulla nazionalit\u00e0, non sono discriminatorie fintantoch\u00e9 rispettano i citati criteri di verifica.</p><p>4. Il mercato delle assicurazioni veicoli a motore \u00e8 caratterizzato da una forte concorrenza. Questo si traspone in una miriade di modelli tariffari diversi con diversi criteri tariffari, che a loro volta vengono ponderati in modo diverso. La differenziazione delle tariffe in funzione della nazionalit\u00e0 rappresenta quindi solo un elemento tra i tanti e, insieme agli altri elementi, contribuisce a definire l'ammontare dei premi. Il semplice fatto di rendere noto un criterio tariffario \u00e8 quindi poco eloquente.</p><p>5. Il calcolo delle tariffe assicurative mediante i criteri pi\u00f9 disparati non si basa su valutazioni, (pre)giudizi e approcci, bens\u00ec \u00e8 il risultato di osservazioni fatte su serie temporali statistiche, relazioni statistiche e calcoli matematici. Il risultato di questi calcoli ha per obiettivo di stabilire per ogni cliente il prezzo che corrisponde alla sua aspettativa di danno (\"tariffazione conforme al rischio\").</p><p>6. Una differenziazione tariffaria diversa in funzione della nazionalit\u00e0 \u00e8 di principio ammessa in diversi prodotti assicurativi.</p><p>7. Per poter garantire in ogni momento la loro solvibilit\u00e0, gli assicuratori devono calcolare le proprie tariffe applicando metodi statistici-matematici riconosciuti. Conformemente alla prassi vigente in materia di sorveglianza, una differenza elevata di premi sulla base della nazionalit\u00e0 in un caso concreto non costituisce motivo sufficiente per presupporre un atteggiamento abusivo da parte dell'assicuratore. Fintantoch\u00e9 non vi \u00e8 un sospetto fondato di un comportamento abusivo, l'autorit\u00e0 di sorveglianza competente non esegue alcun rilevamento dei premi a scopi comparativi.</p><p>8. La reintroduzione di una tariffa unica fissata per legge comporterebbe in prima linea un sensibile rincaro del premio dell'assicurazione di responsabilit\u00e0 civile per i veicoli a motore per la stragrande maggioranza degli assicurati. Inoltre, il ventaglio delle offerte e la relativa libera scelta dei consumatori verrebbero limitati. Con l'attuale libert\u00e0 in materia di tariffe e di prodotti ogni consumatore pu\u00f2 infatti trovare il prodotto assicurativo che corrisponde alle proprie aspettative in fatto di prezzo e prestazione. Infine, si limiterebbe la libert\u00e0 economica in un ramo assicurativo che si distingue per la sua sensitivit\u00e0 dei prezzi e soprattutto per l'intensa concorrenza.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1345593600000)\/","SubmittedBy":"Teuscher Franziska","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1345593600000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1763109731277)\/","SubmissionDate":"\/Date(1339718400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4904,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Trasporti"}}