{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123025,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20123025,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.3025","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Reati commessi sfruttando la conoscenza di fatti confidenziali. Colmare una lacuna del Codice penale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sottoporre al Parlamento una proposta che miri a completare l'articolo 161 del Codice penale al fine di includere nella fattispecie dello sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali anche il comportamento di chiunque ottiene per s\u00e9 o per altri un vantaggio patrimoniale nell'ambito di operazioni di cambio di divise sfruttando la conoscenza di fatti confidenziali, cos\u00ec come del terzo che approfitta di tali informazioni.</p>","ReasonText":"<p>La messa in discussione del ruolo del presidente della Banca nazionale svizzera, la cui consorte ha acquisito una somma considerevole di dollari statunitensi poco prima dell'introduzione del tasso minimo di cambio tra il franco svizzero e l'euro, ha evidenziato una lacuna del nostro Codice penale, a prescindere dalle circostanze del caso in questione. </p><p>Quando il vantaggio patrimoniale risulta da operazioni legate al mercato borsistico, il diritto vigente persegue in effetti tanto chi svela fatti confidenziali, quanto chi ne approfitta. Secondo il principio generale di diritto penale nulla poena sine lege, non \u00e8 per\u00f2 possibile estendere gli effetti della legge alle operazioni effettuate sul mercato dei cambi di divise sulla base della mera interpretazione dell'articolo 161 del Codice penale. </p><p>Il silenzio del legislatore in merito all'utilizzazione di informazioni confidenziali al fine di ottenere vantaggi patrimoniali per mezzo di operazioni di cambio non significa ovviamente che egli intenda escludere il perseguimento penale di questo tipo di comportamento, poich\u00e9 l'articolo 161 CP non protegge solo le societ\u00e0 con titoli quotati in borsa, ma pure la trasparenza e l'affidabilit\u00e0 del mercato borsistico e finanziario in generale. </p><p>Dovrebbe quindi essere perseguito a fortiori colui che, approfittando di informazioni confidenziali derivanti dalla sua funzione in seno a un'istituzione di diritto pubblico o privato e incaricato di compiti di diritto pubblico, interviene o favorisce un intervento sul mercato delle divise traendo un vantaggio per s\u00e9 o per altri, poich\u00e9 in tal caso la politica monetaria del Paese \u00e8 utilizzata a fini personali. </p><p>Ribadiamo che questa lacuna deve essere colmata, non perch\u00e9 qualcuno avrebbe dovuto essere perseguito se la legislazione penale avesse contemplato questa ipotesi, ma al fine di evitare, nel caso in cui essa si dovesse realizzare, che gli autori di un tale comportamento possano sfuggire al perseguimento penale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La fattispecie che vieta le operazioni insider (art. 161 CP) tutela la parit\u00e0 di trattamento nei confronti dei singoli investitori sui mercati borsistici regolamentati e sorvegliati, garantendo in tal modo anche la funzionalit\u00e0 di questi mercati. I beni giuridici protetti dall'articolo 161 CP coincidono con gli obiettivi della legge sulle borse (cfr. art. 1 LBVM). Lo sfruttamento di informazioni insider dovr\u00e0 pertanto essere tolto dal Codice penale, unitamente al reato di manipolazione dei corsi (art. 161bis CP), e trasposto nella LBVM nell'ambito della revisione in corso di quest'ultima legge (FF 2011 6109; cfr. art. 40 D-LBVM). Oltre a consentire il disciplinamento di tutti i reati in materia di borse in un unico atto normativo tematicamente pertinente, la modifica permetter\u00e0 anche di far capo alle definizioni contemplate dalla legge sulle borse.</p><p>I beni giuridici tutelati dalla legge sulle borse e dal divieto delle operazioni insider, ossia la parit\u00e0 di trattamento tra investitori sui mercati borsistici e la funzionalit\u00e0 di tali mercati, non possono essere compromessi dalle operazioni sul mercato delle divise: le divise non sono considerate valori mobiliari e non sono trattate sulle borse svizzere. Lo sfruttamento di informazioni confidenziali rilevanti sul corso dei cambi non pu\u00f2 pertanto rientrare n\u00e9 nell'articolo 161 CP, n\u00e9 nell'articolo 40 D-LBVM.</p><p>Ci si chiede se occorra introdurre nel Codice penale una fattispecie che sanzioni lo sfruttamento di informazioni confidenziali rilevanti sul corso dei cambi per le operazioni in divise. Una fattispecie di questo tipo corrisponderebbe a una norma generale che tutela i vincoli di fiducia, proposta gi\u00e0 esaminata e quindi bocciata nell'ambito del messaggio del 24 aprile 1991 (FF 1991 797) concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsit\u00e0 in documenti). La proposta era stata bocciata in particolare con l'argomento che la vigente tutela penale era sufficiente e che una simile norma di carattere generale avrebbe eccessivamente esteso la nozione di fiducia della popolazione in quanto bene giuridico (FF 1991 797 867 seg.). A tutt'oggi, la valutazione di allora non \u00e8 mutata. In particolare occorre sottolineare che la cerchia di persone in grado di accedere a informazioni rilevanti sul corso dei cambi \u00e8 molto ristretta. Queste persone soggiacciono di principio al segreto d'ufficio o al segreto professionale e in caso di divulgazione non autorizzata di tali informazioni sono perseguibili. Se sfruttano il segreto, commettono di regola una violazione del dovere di fedelt\u00e0 previsto dal diritto civile o dal diritto amministrativo. Esistono dunque sufficienti possibilit\u00e0 di punire questi atti.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pertanto contrario alla creazione di una fattispecie in tal senso.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1336521600000)\/","SubmittedBy":"Poggia Mauro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1378684800000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1715865080507)\/","SubmissionDate":"\/Date(1330300800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4902,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Finanze"}}