{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123689,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20123689,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.3689","BusinessType":9,"BusinessTypeName":"Interpellanza urgente","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.u.","Title":"Pressione sulla piazza finanziaria svizzera e sul nostro sistema fiscale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'atteggiamento assunto dal Consiglio federale in \"difesa\" della piazza finanziaria svizzera e del sistema fiscale sovrano lascia molte questioni in sospeso. Per non dover pi\u00f9 cedere alla pressione dall'estero \u00e8 necessario sviluppare una controstrategia chiara e coerente. Pertanto vanno chiarite le seguenti domande:</p><p>1. Perch\u00e9 prima della sua decisione di autorizzare la consegna agli Stati Uniti di dati concernenti collaboratori bancari il Consiglio federale non ha effettuato analisi approfondite sulle possibili conseguenze? Al Consiglio federale non importava chi ne avrebbe subito le conseguenze e quali sarebbero state le ripercussioni delle sue decisioni? Come si \u00e8 comportato nei confronti delle banche coinvolte? Dopo la sua decisione, l'esecutivo ha esplicitamente intimato alle banche di consegnare effettivamente anche i dati dei loro collaboratori?</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 disposto ad applicare i principi fondamentali dello Stato di diritto, come il divieto di retroattivit\u00e0, a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e alle norme che trasporranno questi accordi nel diritto svizzero?</p><p>3. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a denunciare la convenzione in materia di imposta liberatoria con la Germania in caso di non ottemperanza ai principi in essa contenuti (ad es. in caso di ripetute acquisizioni di dati bancari)?</p><p>4. Attualmente con quali altri Paesi il Consiglio federale intende concludere convenzioni in materia di imposta liberatoria?</p><p>5. Secondo il Consiglio federale quali saranno le conseguenze per il settore finanziario e la Confederazione dell'imposta francese sulle transazioni finanziarie, soprattutto con riferimento all'onere supplementare in termini finanziari e amministrativi?</p><p>6. Secondo il Consiglio federale quali sono le conseguenze per la Svizzera e per le persone fisiche e giuridiche interessate in caso di entrata in vigore della parafata revisione della convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni?</p><p>7. L'esecutivo come intende affrontare la pressione che l'UE e l'OCSE esercitano sulla Svizzera riguardo all'imposizione delle imprese? Si piegher\u00e0 alle richieste dell'UE e dell'OCSE in merito alle societ\u00e0 miste e di domicilio? Quali controrichieste intende avanzare? Il Consiglio federale \u00e8 disposto a mantenere anche in futuro il \"privilegio di holding\" (per evitare pluriaggravi fiscali delle societ\u00e0 holding)?</p><p>8. In relazione al dialogo con l'UE sui regimi fiscali di imposizione delle imprese, come intende garantire concretamente il Consiglio federale la competitivit\u00e0 della Svizzera al riguardo?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. L'autorizzazione secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero conferita dal Consiglio federale nell'ambito della propria competenza garantisce che le banche coinvolte nei procedimenti aperti negli Stati Uniti possono tutelare i propri diritti di parte senza realizzare la fattispecie penale di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero. L'autorizzazione del Consiglio federale costituisce una base a tal fine, ma non fornisce un lasciapassare per la trasmissione di dati agli Stati Uniti. Conferendo tale autorizzazione il Consiglio federale non ha chiesto alle banche n\u00e9 esplicitamente n\u00e9 implicitamente di trasmettere dati. Quando trasmettono concretamente i dati, le banche sono tenute a osservare il diritto svizzero vigente. Esse si assumono la responsabilit\u00e0 legale delle proprie azioni, in particolare nei confronti di collaboratori o di altri terzi. Le banche coinvolte nei procedimenti statunitensi sono state informate in merito. Il Consiglio federale non \u00e8 a conoscenza dei dati che le banche eventualmente trasmettono. </p><p>2. Nell'adempiere i propri compiti il Consiglio federale \u00e8 vincolato alla Costituzione federale e ai principi dello Stato di diritto da essa sanciti, che comprendono anche il divieto di retroattivit\u00e0. Occorre distinguere tra disposizioni materiali, che possono essere applicate unicamente a fatti futuri, e disposizioni di diritto procedurale, che sono fondamentalmente applicabili anche a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni. La legge sull'assistenza amministrativa fiscale, che crea basi di diritto procedurale e rimanda materialmente a disposizioni di trattati internazionali esistenti, trova quindi applicazione anche a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Se una convenzione per evitare la doppia imposizione contiene una clausola sull'assistenza amministrativa conforme allo standard internazionale per i periodi considerati in una domanda depositata da uno Stato estero, la retroattivit\u00e0 materiale fondamentalmente non sussiste, poich\u00e9 la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa esisteva gi\u00e0 nel periodo in questione.</p><p>3. La Convenzione del 21 settembre 2011 concernente la collaborazione in ambito di fiscalit\u00e0 e di mercati finanziari stipulata con la Germania non \u00e8 ancora entrata in vigore ma potr\u00e0 essere denunciata. Se lo Stato partner dovesse contravvenire gravemente alla convenzione (ad es. acquisendo dati bancari sottratti), la Svizzera dovrebbe intervenire. Dopo aver soppesato tutte le circostanze rilevanti e gli interessi della Svizzera in gioco, il Consiglio federale potrebbe ordinare l'invio di un avvertimento formale allo Stato partner oppure denunciare la convenzione, qualora non fosse possibile prevedere alcun miglioramento della situazione.</p><p>4. Il Consiglio federale ha annunciato colloqui concreti in merito alla possibilit\u00e0 di concludere convenzioni concernenti un'imposta alla fonte con la Grecia e l'Italia. Si sta sondando questa possibilit\u00e0 con altri Stati interessati. L'esecutivo informer\u00e0 nel momento in cui saranno intrapresi negoziati con altri Stati.</p><p>5. In Francia, l'imposta per le transazioni finanziarie viene applicata solo alle transazioni effettuate con i titoli di imprese aventi sede sul territorio nazionale. Nella negoziazione di questi titoli, le societ\u00e0 finanziarie di altri Stati, come ad esempio quelle svizzere, possono essere colpite indirettamente dall'imposta. Ci\u00f2 accade per\u00f2 inversamente anche per le societ\u00e0 finanziarie estere che negoziano titoli in Svizzera e sono toccate dalle tasse di bollo. La nuova imposta francese rincara certo la negoziazione dei titoli francesi ad essa sottoposti, ma non crea al momento problemi irrisolvibili.</p><p>6. La Francia ha pi\u00f9 volte fatto sapere al nostro Paese che non intende mantenere ancora per molto la convenzione in materia d'imposte sulle successioni conclusa nel 1953. Negoziatori di entrambi gli Stati hanno dunque esaminato una possibile revisione totale della convenzione e ne hanno parafato il risultato. La convenzione riveduta dovrebbe concedere alla Francia, come preteso dalla stessa, diritti di imposizione pi\u00f9 estesi nell'ambito di successioni aperte in Svizzera e nei confronti di persone domiciliate nel nostro Paese. Alla Svizzera la convenzione offrirebbe meccanismi di protezione giuridica e la tutela contro un'ulteriore estensione delle pretese fiscali francesi (ad es. in base alla nazionalit\u00e0). Senza una convenzione, la Francia sarebbe completamente libera di avanzare rivendicazioni fiscali sulle successioni legate alla Svizzera.</p><p>7. Il 4 luglio 2012, il Consiglio federale ha licenziato il mandato concernente il dialogo con l'UE sul regime fiscale delle imprese. Gli obiettivi stabiliti nel mandato sono tre, ossia mantenere e sviluppare l'attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera, promuovere l'accettazione internazionale del regime fiscale delle imprese nonch\u00e9 garantire le entrate di Confederazione, cantoni e comuni per il finanziamento di attivit\u00e0 statali. Il dialogo si concentra sui regimi fiscali che tassano in maniera differente gli utili nazionali e quelli esteri nonch\u00e9 (conformemente alle controrichieste svizzere) sulle contromisure fiscali che possono avere ripercussioni svantaggiose o discriminatorie per la Svizzera. D'altra parte, il principio secondo cui bisogna evitare un'imposizione multipla dei ricavi delle societ\u00e0 holding e dei ricavi da partecipazioni vale anche all'interno dell'UE e in linea di principio non viene messo in discussione. In seno all'OCSE si tengono attualmente colloqui su temi in parte simili.</p><p>8. \u00c8 stato avviato un progetto concernente l'elaborazione di proposte di riforma dell'imposizione delle imprese in concomitanza con il dialogo con l'UE. Esso tiene conto anche delle implicazioni finanziarie per la Confederazione e i cantoni. Il comitato di direzione, presieduto dal capo del Dipartimento federale delle finanze, si compone dei direttori degli uffici responsabili e dei rappresentanti politici dei cantoni, mentre il comitato di direzione tecnica raggruppa gli specialisti fiscali della Confederazione e dei cantoni che ricoprono una funzione dirigenziale. I lavori concreti si basano sui tre obiettivi del Consiglio federale esposti al numero 7. Nell'ambito dell'organizzazione del progetto si chiederanno anche i contributi delle cerchie interessate, in particolare di quelle degli ambienti economici e scientifici.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1348185600000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dell'Unione democratica di Centro","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1348704000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690538314427)\/","SubmissionDate":"\/Date(1347408000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4905,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}