{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20123904,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20123904,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.3904","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Misure contro l'impunit\u00e0 delle imprese in caso di violazioni dei diritti dell'uomo e di danni ambientali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 25 settembre 2012 Amnesty International e Greenpeace hanno presentato un rapporto d'inchiesta internazionale sul caso Trafigura del 2006. Secondo un tribunale olandese, la multinazionale ha, evidentemente con un atto unico nel suo genere, trasformato navi in raffinerie galleggianti e le ha utilizzate per la lavorazione di residui petroliferi ad alto contenuto di zolfo. Sapendo che lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti sarebbe stato costoso in Europa, l'azienda ha tentato di disfarsi di tali rifiuti dichiarando che si trattava di una \"mistura derivante dal lavaggio delle cisterne della nave\". Tuttavia, di fronte alla mancata accettazione da parte dei porti europei o alla loro richiesta di pagamento delle tariffe previste per i rifiuti speciali, la multinazionale ha deciso di esportare i rifiuti in Costa d'Avorio, dove un'azienda senza alcuna esperienza ha presentato un'offerta per il loro \"smaltimento\" ad Abidjan nella discarica cittadina a cielo aperto di \"Akou\u00e9do\". La Trafigura le ha affidato l'incarico, provocando una catastrofe in cui sono rimaste coinvolte oltre 100 000 persone. La societ\u00e0 ha per\u00f2 raggiunto un accordo con le autorit\u00e0, che hanno cos\u00ec sospeso tutti i procedimenti civili e, poco dopo, anche l'inchiesta penale \"per mancanza di prove\". Un altro accordo \u00e8 stato inoltre firmato con le persone colpite dal disastro (in Gran Bretagna). Soltanto in Olanda la multinazionale \u00e8 stata condannata in seconda istanza per il suo tentativo di smaltire i rifiuti ad Amsterdam. Sei anni dopo occorre pertanto constatare che l'azienda non \u00e8 mai stata perseguita penalmente per la catastrofe provocata in Costa d'Avorio.</p><p>1. Per quanto noto, non \u00e8 stata aperta alcuna inchiesta in Svizzera (nonostante nel 2006 la multinazionale avesse qui una delle sue sedi pi\u00f9 importanti e oggi addirittura la sede operativa principale). Il Consiglio federale ritiene che ci\u00f2 sia riconducibile a eventuali lacune nell'esecuzione o nel diritto penale (d'impresa)?</p><p>2. Il Consiglio federale come intende impedire questi spiacevoli casi di impunit\u00e0 per le persone giuridiche?</p><p>3. Come dimostra il caso in questione, la diligenza, tutt'altro che trasparente soprattutto nell'ambito del commercio di materie prime, non \u00e8 scontata per tutti. In che modo il Consiglio federale intende garantire che anche le aziende di questo tipo svolgano una verifica della diligenza per quanto riguarda i diritti dell'uomo e l'ambiente e agiscano di conseguenza?</p><p>4. Come dimostra il caso in questione, negli Stati fragili le multinazionali possono riuscire a concludere con i rispettivi governi accordi che garantiscono loro un'immunit\u00e0 di fatto. Qual \u00e8 il ruolo che gli Stati d'origine di tali imprese devono svolgere per impedire questa impunit\u00e0?</p><p>5. Secondo il Consiglio federale quali sono le possibilit\u00e0 esistenti a livello internazionale per impedire che, in caso di reati transnazionali commessi da imprese multinazionali, come accaduto con la Trafigura, tutti gli Stati si sottraggano, uno dopo l'altro, alla loro responsabilit\u00e0?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Il Consiglio federale constata che il rapporto citato dall'autrice dell'interpellanza non muove alcuna accusa nei confronti della Svizzera o della filiale domiciliata in Svizzera all'epoca dei fatti. In difetto di qualsiasi indizio di reato, non si pu\u00f2 discutere di lacune a livello di esecuzione o di diritto penale (d'impresa).</p><p>A parte questo, l'ordinamento giuridico svizzero consente gi\u00e0 di perseguire legalmente una societ\u00e0 madre svizzera per gli illeciti commessi all'estero da una filiale o da un fornitore. Sin dal mese di ottobre 2003, l'articolo 102 CP (responsabilit\u00e0 dell'impresa) in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CP (crimini o delitti commessi in Svizzera, luogo del reato) consente, se sono adempiuti i presupposti, di avviare un procedimento penale in Svizzera a carico di imprese operanti a livello internazionale. Nei confronti di due societ\u00e0 del gruppo Alstom, ad esempio, \u00e8 stato condotto un procedimento penale chiusosi nel 2011, dopo due anni di indagini, con una condanna passata in giudicato.</p><p>2. Come giustamente rilevato dall'autrice dell'interpellanza, nel caso in questione la societ\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 stata oggetto ad Amsterdam di una condanna penale in seconda istanza. Inoltre, essa ha effettivamente concluso una transazione in Costa d'Avorio e una in Inghilterra. Il Consiglio federale ritiene in generale che il giudice competente sia quello del luogo che presenta il legame pi\u00f9 stretto con i fatti. Su fatti per quali mancano sufficienti punti di collegamento con la Svizzera, il Consiglio federale considera la compenteza extraterritoriale di principio compromessa. Peraltro, nel caso descritto non vi sono indizi di scioccanti impunit\u00e0 concesse a persone giuridiche in Svizzera. Le possibilit\u00e0 gi\u00e0 esistenti di procedere legalmente per atti illeciti commessi all'estero sono illustrate nella risposta alla domanda 1. A proposito degli sforzi profusi dalla Svizzera nel campo della responsabilit\u00e0 degli Stati e delle imprese per le violazioni dei diritti dell'uomo e delle norme ambientali, si rimanda alla risposta alle domande 4 e 5.</p><p>3. Come gi\u00e0 sottolineato dal Consiglio federale nelle sue risposte al postulato F\u00e4ssler Hildegard 11.3803 e all'interpellanza Sommaruga Carlo 12.3517, tutte le imprese svizzere, comprese quelle attive nel settore delle materie prime, sono soggette alle leggi nazionali nonch\u00e9 a quelle degli altri Stati in cui operano. Inoltre, la Confederazione si aspetta che le imprese multinazionali con sede in Svizzera, oltre a rispettare la legislazione sul territorio nazionale e all'estero, si assumano particolari obblighi di diligenza anche nel quadro di una gestione aziendale responsabile. Il nuovo capitolo sui diritti dell'uomo introdotto nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, alla cui elaborazione ha partecipato anche la Svizzera, contiene un corpo di raccomandazioni rivolte dai 44 Stati firmatari alle loro imprese operanti su scala mondiale. Nel nuovo capitolo delle linee guida dell'OCSE dette imprese vengono esortate ad assicurarsi che i diritti dell'uomo siano rispettati lungo tutta la catena del valore, e che si prevengano efficacemente le violazioni dei diritti dell'uomo e delle norme ambientali. La concreta messa in atto di queste raccomandazioni spetta in primo luogo alle imprese e alle associazioni di imprese. Gli Stati firmatari sono invece tenuti a promuovere l'applicazione delle linee guida e a istituire un punto di contatto nazionale (PCN) per la loro diffusione. Il PCN svizzero \u00e8 a disposizione in caso di problemi pratici di applicazione e funge da piattaforma di dialogo e da organo di conciliazione informale tra imprese e ambienti interessati. Con la prevista riorganizzazione del PCN svizzero si intende rafforzare la posizione di quest'ultimo all'interno e all'esterno dell'amministrazione e sviluppare la sua funzione di organo di conciliazione. Queste problematiche vengono anche trattate nell'applicazione delle linee guida del'ONU concernenti l'economia e i diritti dell'uomo, elaborate dall'ex-rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e delle imprese, il professor John Ruggie.</p><p>4./5. Il Consiglio federale \u00e8 del parere che per impedire e combattere gli abusi occorra agire in un'ottica d'assieme, che integri tanto gli sforzi compiuti a livello politico quanto le misure di ordine giuridico attuate sul piano nazionale e internazionale e gli standard adottati dai settori e dalle imprese. In questo senso si delineano tre principali linee d'intervento: primo, promuovere lo Stato di diritto nei Paesi in questione; secondo, sostenere le iniziative, gli standard e gli strumenti internazionali volti a promuovere una gestione aziendale responsabile (p. es. Voluntary Principles on Security and Human Rights, linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale, Patto mondiale dell'ONU, Extractive Industries Transparency Initiative, linee guida dell'ONU concernenti l'economia e i diritti dell'uomo); terzo, promuovere il rispetto dell'obbligo di diligenza da parte delle imprese con sede in Svizzera. Questo approccio consente di promuovere la responsabilit\u00e0 sia dei governi sia delle imprese in caso di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme ambientali e di ridurre gli eventuali casi di impunit\u00e0.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1352851200000)\/","SubmittedBy":"Wyss Ursula","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1411689600000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|15|52","Category":null,"Modified":"\/Date(1690532248710)\/","SubmissionDate":"\/Date(1348790400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4905,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Economia|Ambiente"}}