{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124076,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20124076,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.4076","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Introduzione di una procedura giudiziaria adeguata alla lotta contro la piccola criminalit\u00e0","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di stilare un rapporto sulla pertinenza e la possibilit\u00e0 di istituire un tribunale per i delitti in flagrante o per la piccola criminalit\u00e0 oppure, se tali tribunali non fossero adatti al sistema di procedura penale svizzera, di valutare l'introduzione di una procedura accelerata che permetta di giudicare pi\u00f9 celermente i piccoli criminali e di dissuaderli dalle recidive.</p>","ReasonText":"<p>Attualmente la procedura applicata ai dossier riguardanti la piccola criminalit\u00e0 non \u00e8 diversa da quella ordinaria n\u00e9 tanto meno pi\u00f9 veloce, di conseguenza la pena \u00e8 pronunciata in media vari mesi dopo la commissione del reato e talvolta in contumacia, in quanto il criminale ha fatto nel frattempo perdere le proprie tracce. Il termine che intercorre tra il reato e la sanzione genera una serie di incomprensioni sotto tutti i punti di vista:</p><p>1. Anzitutto il piccolo criminale sviluppa un sentimento d'impunit\u00e0, senza contare il rischio di recidiva.</p><p>2. Da parte della polizia: un sentimento di amarezza e frustrazione, in particolare se il piccolo criminale \u00e8 arrestato una seconda volta quando non \u00e8 stato ancora sanzionato per il primo reato o se l'imputato \u00e8 condannato in contumacia.</p><p>3. Da parte della popolazione, che pensa a torto che i reati di poco conto non vengano sanzionati, mentre lo sono semplicemente in modo tardivo.</p><p>4. Presso il Ministero pubblico e i giudici gi\u00e0 responsabili di dossier pi\u00f9 importanti e di criminali pi\u00f9 pericolosi.</p><p>Questa situazione \u00e8 nota e va risolta. Il Consiglio federale \u00e8 pertanto incaricato di valutare la soluzione che meglio si adatta al nuovo Codice di procedura penale svizzero.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale ha gi\u00e0 preso posizione a pi\u00f9 riprese in merito al tema della procedura accelerata, in particolare in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (cfr. mozione Stamm 09.3311, \"Processo rapido in caso di autori rei confessi e colti in flagrante\"; mozione Roux/Buttet 11.3645, \"Procedura di comparizione immediata per tifosi violenti e i delinquenti\"; mozione della Commissione della politica di sicurezza CN 12.3018, \"Lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive\").</p><p>Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) prevede vari istituti e disciplinamenti che consentono di giudicare pi\u00f9 celermente i reati, tra cui in particolare la procedura del decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP). Tale procedura semplice e rapida permette di far fronte al gran numero di reati poco gravi e spesso poco contestati (p. es. della piccola criminalit\u00e0). La procedura compete al pubblico Ministero, che evade con un decreto d'accusa oltre il 90 per cento di tutte le inchieste penali che non sono archiviate. A tal fine pu\u00f2 infliggere, oltre a multe e pene pecuniarie massime di 180 aliquote giornaliere (lavoro di pubblica utilit\u00e0 incluso), anche pene detentive massime di sei mesi (cfr. art. 352 cpv. 1 lett. a-d CPP). Inoltre, anche la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) serve ad accelerare il procedimento.</p><p>Tuttavia, la durata di un procedimento non dipende soltanto dal quadro normativo, bens\u00ec anche in ampia misura dalle risorse a disposizione delle autorit\u00e0 inquirenti (p. es. il numero di pubblici Ministeri). Vari cantoni hanno adottato con successo le pertinenti misure.</p><p>Alla Confederazione sono invece posti limiti per quanto riguarda l'emanazione di disposizioni sull'organizzazione delle autorit\u00e0 penali.</p><p>L'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce infatti ai cantoni l'organizzazione dei tribunali, salvo diversa disposizione della legge. In occasione dell'emanazione del CPP il legislatore ha pertanto accordato ai cantoni la massima autonomia organizzativa. Il CPP interviene soltanto nella misura necessaria a garantire un diritto procedurale unitario. Ai cantoni \u00e8 quindi lasciata la possibilit\u00e0 di strutturare le loro autorit\u00e0 penali conformemente alle loro risorse. Obbligando i cantoni a impiegare le loro risorse in una determinata maniera, la Confederazione non rispetterebbe l'autonomia organizzativa consapevolmente concessa.</p><p>In base alle considerazioni di cui sopra, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nella direzione richiesta dagli autori del postulato.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1360713600000)\/","SubmittedBy":"Gruppo liberale radicale","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1418342400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12","Category":null,"Modified":"\/Date(1690550039033)\/","SubmissionDate":"\/Date(1354752000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4906,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale"}}