{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124093,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20124093,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.4093","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Riorganizzazione del settore dei taxi e introduzione di una licenza obbligatoria","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Attualmente in Svizzera l'accesso alla professione di tassista non \u00e8 regolamentato in modo uniforme. In linea di massima, infatti, chiunque dispone di un veicolo privato dotato di un equipaggiamento tecnico minimo (insegna luminosa \"taxi\", tassametro e tachigrafo) pu\u00f2 offrire un servizio di taxi. Questa situazione ha indotto uno sviluppo selvaggio del settore, associato a un calo della qualit\u00e0 dei servizi, a comportamenti che nuocciono all'immagine della professione, a distorsioni della concorrenza e in taluni casi a pratiche fraudolente da parte di tassisti pirata a scapito dei tassisti ufficiali. Il problema \u00e8 ulteriormente aggravato dalle diverse regolamentazioni nelle citt\u00e0 e nei comuni, che spesso producono un effetto contrario a quello ricercato. Inoltre, le imprese di taxi straniere non sono sottoposte a queste regolamentazioni e possono offrire i loro servizi a partire dalla Svizzera o a destinazione della Svizzera praticamente senza vincoli (in particolare senza dover disporre di tachigrafo). Ci\u00f2 acuisce ulteriormente la disparit\u00e0 delle condizioni di concorrenza e la guerra dei prezzi.</p><p>Per questi motivi chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Il Consiglio federale \u00e8 consapevole di questa problematica e della necessit\u00e0 di adottare correttivi?</p><p>2. Prende in considerazione la possibilit\u00e0 di introdurre per le imprese di taxi un'autorizzazione obbligatoria di accesso alla professione analoga alla licenza prevista dalla legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)?</p><p>3. Cosa pensa il Consiglio federale dell'idea di sottoporre il settore dei taxi all'obbligo di concessione o di autorizzazione conformemente alla legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)?</p><p>4. Come giudica la Confederazione la ripartizione attuale, eterogenea e opaca, delle competenze tra cantoni e comuni in materia di disciplinamento del settore dei taxi?</p><p>5. Condivide l'opinione secondo cui l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2; RS 822.222) non avr\u00e0 pi\u00f9 ragione d'essere e potr\u00e0 essere abrogata qualora venga introdotto l'obbligo di licenza o il settore dei taxi venga sottoposto alla LTV?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza della problematica legata alla categoria dei tassisti e illustrata dall'autrice dell'interpellanza. Nel maggio 2009, nel suo parere in risposta alla mozione Zuppiger 09.3206, \"Abrogazione dell'OLR 2. Autorizzazione per le imprese di taxi\", il Consiglio federale ha dichiarato che l'eventuale introduzione di un'abilitazione federale alla professione di tassista produrrebbe soltanto un cambiamento del sistema senza risolvere i problemi in questione n\u00e9 produrre alcun vantaggio. L'emanazione di prescrizioni relative all'esercizio della professione di tassista \u00e8 di competenza dei cantoni, quindi dei comuni (cfr. decisione del Tribunale federale BGE 99 IA 389, Erw. 2, in tedesco). Ci\u00f2 ha il vantaggio di permettere ai comuni di regolamentare l'abilitazione professionale e l'esercizio della professione di tassista a seconda delle esigenze locali, alquanto differenziate (si pensi ad esempio alle differenze tra citt\u00e0 e campagna). Il Consiglio federale non ritiene quindi vi sia motivo d'intervenire. Di conseguenza spetta in primo luogo ai cantoni individuare eventuali irregolarit\u00e0 e adottare le misure del caso per porvi rimedio. Il servizio taxi tra comuni \u00e8 disciplinato dalla legge sul mercato interno (LMI; RS 943.02) e il 27 febbraio 2012 la Commissione della concorrenza ha emanato alcune raccomandazioni per l'applicazione di tale legge alla professione di tassista (Diritto e politica della concorrenza, DPC 2012/2, pag. 438 segg.).</p><p>2. Il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che un'eventuale abilitazione federale alla professione di tassista non permetterebbe di tener nel debito conto le forti differenze tra le esigenze locali, oltre a non risolvere i problemi denunciati. Per tali ragioni nel maggio 2009 ha chiesto il respingimento della mozione Zuppiger, proposta accolta dal Consiglio nazionale.</p><p>3. Per poter includere la categoria dei tassisti nel campo di applicazione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) e quindi dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) sarebbe prima necessaria una loro modifica. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a OTV in combinato disposto con l'articolo 5 LTV le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori, ossia non sono sottoposte all'obbligo di autorizzazione.</p><p>4. Rientra nella competenza dei cantoni e dei comuni l'emanazione di prescrizioni commisurate alle diverse esigenze regionali e locali. Gli interessi della categoria dei tassisti sono rappresentati in particolare anche dal gruppo 'Taxisuisse' dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG).</p><p>5. Un eventuale obbligo di licenza per i tassisti corrisponderebbe all'autorizzazione richiesta gi\u00e0 oggi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada; non influirebbe per\u00f2 in alcuna misura sulla validit\u00e0 di altre prescrizioni in vigore in materia di traffico stradale, tra cui quelle sui tempi di lavoro e di riposo citate dall'autore dell'interpellanza. Esse manterrebbero il proprio effetto a prescindere dall'obbligo o no di licenza. La ORL 2, pertanto, manterrebbe inalterato il proprio scopo anche qualora venisse introdotto l'obbligo di licenza per i tassisti.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1361318400000)\/","SubmittedBy":"Amherd Viola","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1363910400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690488417747)\/","SubmissionDate":"\/Date(1355184000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4906,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Trasporti"}}