{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20124261,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20124261,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"12.4261","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Le convenzioni di doppia imposizione quale strategia centrale per una forte piazza imprenditoriale svizzera","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Le convenzioni di doppia imposizione (CDI) sono uno strumento importante per accrescere l'attrattiva della piazza imprenditoriale svizzera. Con il trasferimento del potere economico verso i Paesi emergenti, la conclusione di accordi con questi Paesi assume un carattere di necessit\u00e0 e urgenza per le imprese elvetiche. Allo stesso tempo, le CDI rivestono un ruolo di primaria importanza per la piazza finanziaria. Infatti sebbene abbia superato la prima fase del peer review nel Global Forum 2011, la Svizzera deve per\u00f2 soddisfare uno di tre criteri definiti in modo poco chiaro per accedere alla seconda fase. Uno dei criteri consiste nella conclusione di un determinato numero di CDI secondo gli standard dell'OCSE in fatto di assistenza amministrativa.</p><p>1. Il Consiglio federale persegue sempre la strategia di concludere CDI col maggior numero possibile di Stati? Tale strategia rientra negli obiettivi espliciti della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali? Quante risorse sono impiegate a tale scopo presso detta Segreteria? Quali Paesi figurano concretamente sulla lista delle priorit\u00e0?</p><p>2. Il Consiglio federale ritiene che l'adeguamento delle CDI alle disposizioni di assistenza amministrativa di cui all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE costituisca una via promettente per l'accesso alla seconda fase della peer review? Nell'ambito del Global Forum, il Consiglio federale si impegna affinch\u00e9 i valori soglia ivi discussi vengano formulati in modo pi\u00f9 chiaro?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Il Consiglio federale persegue la strategia di ampliare ulteriormente la rete di CDI. Tale ampliamento rappresenta anche un obiettivo esplicito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dove attualmente sei collaboratori si occupano della conclusione e dell'applicazione delle CDI.</p><p>La Svizzera dispone gi\u00e0 oggi di una rete di CDI ben strutturata. Al momento sono in vigore 86 convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Questo numero \u00e8 paragonabile a quello dell'Austria (circa 85 CDI) ed \u00e8 vicino a quello di Germania, Paesi Bassi (circa 95 CDI ciascuno) e Francia (oltre 100 CDI). In testa alla classifica figura il Regno Unito, che ha concluso circa 115 simili convenzioni.</p><p>L'ampliamento della rete di CDI va di pari passo con la cura degli stessi accordi. I cambiamenti di politica degli Stati contraenti in fatto di convenzioni rende spesso necessarie le loro revisioni. Al riguardo discussioni e negoziati sono imminenti oppure gi\u00e0 in corso con diversi Stati. In particolare, occorre menzionare quelle con Germania, Italia, Francia e Belgio e, trattandosi di Paesi emergenti, quelle con il Sudafrica e l'Argentina. All'inizio del 2012 l'Argentina ha denunciato l'applicazione provvisoria della CDI conclusa nel 1997 con la Svizzera, ma mai approvata dal Parlamento argentino.</p><p>La statistiche riguardanti le esportazioni svizzere e gli investimenti diretti all'estero confermano che la Svizzera ha concluso una CDI con i suoi maggiori partner commerciali. L'elenco degli Stati che intrattengono relazioni economiche degne di nota con la Svizzera, ma senza CDI, \u00e8 dunque breve. Il Brasile figura ai primi posti nella lista delle priorit\u00e0 della Svizzera per la conclusione di una CDI. Il nostro Paese ha inoltre avviato negoziati per concludere una CDI con Arabia Saudita, Cipro e Bosnia Erzegovina. Ulteriori possibili candidati a una CDI sono, tra l'altro, il Gabon e il Mozambico e, a pi\u00f9 lungo termine, il Myanmar. Non va per\u00f2 scordato che la Svizzera pu\u00f2 in definitiva concludere una CDI soltanto se la sua conclusione \u00e8 parimenti nell'interesse dell'altro Stato.</p><p>Ai fini dell'inclusione e della classificazione di uno Stato nella lista delle priorit\u00e0 dei possibili partner di convenzioni non \u00e8 unicamente determinante il volume del suoi intrecci economici e finanziari con la Svizzera. Molto pi\u00f9 importante \u00e8 il suo sistema fiscale. L'utilit\u00e0 di una CDI \u00e8 minore se tale sistema \u00e8 strutturato in maniera che anche senza CDI con la Svizzera si giunga solo in singoli casi o non si giunga affatto a una doppia imposizione.</p><p>2. Il Consiglio federale considera un percorso promettente per accedere alla seconda fase della peer review l'adeguamento delle CDI esistenti alle disposizioni in materia di assistenza amministrativa di cui all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La SFI si \u00e8 gi\u00e0 impegnata a pi\u00f9 riprese nell'ambito del Global Forum affinch\u00e9 i valori soglia ivi discussi vengano formulati in modo pi\u00f9 chiaro, senza tuttavia poter conoscere valori soglia precisi. La SFI continuer\u00e0 ad impegnarsi in tal senso. In questo contesto non va perso di vista che le circa 40 CDI provviste di una disposizione ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE che la Svizzera ha firmato finora sono state concluse con Stati che nella maggior parte dei casi intrattengono non soltanto relazioni economiche molto strette con il nostro Paese, ma hanno sovente manifestato un interesse proprio marcato all'inserimento nella loro CDI con la Svizzera di una disposizione sull'assistenza amministrativa conforme allo standard dell'OCSE. Entrambe queste circostanze traspaiono meno fortemente per quanto riguarda la maggior parte delle altre CDI in vigore della Svizzera. Tuttavia, il nostro Paese continuer\u00e0 a impegnarsi a favore dell'ampliamento della rete di CDI con l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.</p><p>\u00c8 possibile disciplinare l'assistenza amministrativa conformemente agli standard anche nei cosiddetti accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 4 aprile 2012, la Svizzera pu\u00f2 disciplinare anche tramite un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) l'assistenza amministrativa in questioni fiscali con gli Stati e le giurisdizioni, purch\u00e9 essi abbiano presentato alla Svizzera una richiesta in tal senso o che il nostro Paese sia interessato a un simile accordo per motivi fiscali o di politica di sviluppo. Primi negoziati in tal senso sono stati avviati con le Isole di Man, Guernsey e Jersey. Il Consiglio federale stabilir\u00e0 con quali Paesi in sviluppo debbano essere avviati negoziati nel quadro della politica dell'aiuto allo sviluppo. In futuro verranno pure condotti ulteriori negoziati con centri offshore.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1361318400000)\/","SubmittedBy":"Pelli Fulvio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1371600000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1690485971637)\/","SubmissionDate":"\/Date(1355443200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4906,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze"}}