{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20130471,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20130471,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.471","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Procedura di notifica. Modifica della legge sull'imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:</p><p>Art. 16</p><p>5. Scadenza; interessi di mora</p><p>Cpv. 1</p><p>L'imposta preventiva scade:</p><p>Lett. a</p><p>sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;</p><p>Lett. b</p><p>...1</p><p>Lett. c</p><p>sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 30 giorni dopo che \u00e8 sorto il credito fiscale (art. 12);</p><p>Lett. d</p><p>sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.</p><p>Cpv. 2</p><p>Un interesse di mora \u00e8 dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.</p><p>Cpv. 2bis</p><p>L'interesse di mora non \u00e8 riscosso se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte con la notifica. \u00c8 tuttavia fatta salva l'apertura di un procedimento penale per violazione dell'articolo 64.</p><p>Art. 20</p><p>2. Per i redditi di capitali mobili</p><p>Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente pu\u00f2 essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura \u00e8 ammessa. Se nei casi disciplinati dal Consiglio federale la richiesta di autorizzazione della procedura di notifica o la notifica non \u00e8 presentata tempestivamente, la procedura di notifica \u00e8 concessa soltanto fatta salva l'apertura di un procedimento penale per violazione dell'articolo 64.</p><p>Art. 70c</p><p>V. Disposizione transitoria della modifica del ...</p><p>Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che il credito fiscale sia prescritto o stabilito in modo definitivo.</p>","ReasonText":"<p>La politica economica esterna della Confederazione si contraddistingue per la sua impostazione liberale. Volendo in particolare eliminare le barriere fiscali nei movimenti transfrontalieri di capitali, la Svizzera si \u00e8 prefissa di sopprimere per quanto possibile, nell'ambito di accordi internazionali, le imposte alla fonte sui pagamenti di dividendi in seno ai gruppi di societ\u00e0. Non soltanto l'Accordo sulla fiscalit\u00e0 del risparmio concluso tra la Svizzera e l'UE, bens\u00ec anche diversi accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione prevedono quindi un'esenzione reciproca dalle imposte alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi in seno ai gruppi di societ\u00e0. In applicazione dell'Accordo sulla fiscalit\u00e0 del risparmio o di corrispondenti accordi per evitare la doppia imposizione, i dividendi pagati da una filiale svizzera alla societ\u00e0 madre con sede all'estero non possono pertanto essere gravati da un'imposta preventiva del 35 per cento. In tal modo i gruppi di societ\u00e0 con filiali svizzere godono degli stessi privilegi fiscali dei gruppi esclusivamente europei, per i quali l'esenzione dall'imposta alla fonte deve avvenire in base alla direttiva \"madre - figlia\".</p><p>In conformit\u00e0 con le disposizioni vigenti nell'Unione europea e la raccomandazione dell'OCSE, i pagamenti di dividendi delle filiali svizzere alle societ\u00e0 madri sono esentati dall'imposta preventiva svizzera alla fonte. In ambito transfrontaliero la procedura di notifica applicabile in questo caso soggiace tuttavia a due condizioni formali: innanzitutto, la filiale svizzera deve chiedere preventivamente un'autorizzazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la ottiene, deve in secondo luogo annunciare entro 30 giorni all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i pagamenti di dividendi. A causa di questa normativa i contribuenti e l'Amministrazione federale delle contribuzioni sono confrontati ogni anno con migliaia di notifiche.</p><p>Il 19 gennaio 2011 il Tribunale federale ha statuito che il termine di 30 giorni costituisce un termine di perenzione. Se tale termine non \u00e8 rispettato, il credito fiscale dell'imposta preventiva non pu\u00f2 essere adempiuto mediante notifica, anche se sono soddisfatte le condizioni materiali. In seguito alla decisione del Tribunale federale, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inasprito considerevolmente la sua prassi: in caso di non osservanza del termine di notifica, ha precluso il ricorso alla relativa procedura e fatturato interessi di mora anche molto elevati, con il corrispondente fabbisogno di liquidit\u00e0 per l'imposta preventiva arretrata. Lo stesso avviene anche per i pagamenti di dividendi alle societ\u00e0 madri svizzere, per cui questo inasprimento ha conseguenze gravose anche sulle PMI del nostro Paese.</p><p>La normativa vigente non convince per diversi motivi:</p><p>1. Essa prevede che, nonostante possa essere poi immediatamente rimborsata, l'imposta preventiva debba essere pagata anche nei casi in cui le condizioni materiali per l'esenzione sono date. Questo causa al gruppo interessato una perdita di liquidit\u00e0 e un inutile onere amministrativo, con corrispondenti costi di riscossione a carico sia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sia delle imprese interessate. Con la proposta modifica di legge si vuole garantire che la procedura di notifica possa essere applicata in ogni caso, se le corrispondenti condizioni materiali sono soddisfatte.</p><p>2. Nei casi in cui i termini fissati dal Consiglio federale per inoltrare la richiesta di autorizzazione della procedura di notifica o per presentare la notifica non sono rispettati, al posto di interessi a titolo di penalit\u00e0 sono previste ora multe disciplinari in funzione della colpa. Siccome l'importo degli interessi riscossi a titolo di penalit\u00e0 dipende da un lato dai dividendi pagati e, dall'altro, dal momento in cui l'errore procedurale \u00e8 stato scoperto, i relativi importi appaiono assolutamente inadeguati e ingiustificati rispetto all'inosservanza di prescrizioni d'ordine. Questo tanto pi\u00f9 che la Confederazione riscuote un interesse di mora del 5 per cento che, rispetto ai tassi in vigore attualmente, appare troppo elevato. Molti Paesi in concorrenza con la Svizzera rinunciano a riscuotere interessi e prevedono multe disciplinari nel caso di inosservanza di prescrizioni d'ordine in relazione con la dichiarazione di dividendi esentasse, il che appare giustificato dal punto di vista della sistematica giuridica. La modifica di legge consentir\u00e0 di adeguare la normativa svizzera a quella degli altri Paesi. </p><p>Ai fini dell'uguaglianza giuridica, la modifica di legge dovr\u00e0 essere applicabile anche a fattispecie gi\u00e0 concluse, a meno che il corrispondente credito fiscale sia prescritto o stabilito in modo definitivo.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":"Niederberger Paul","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1442966400000)\/","ResponsibleDepartment":null,"ResponsibleDepartmentName":null,"ResponsibleDepartmentAbbreviation":null,"IsLeadingDepartment":null,"Tags":"24","Category":null,"Modified":"\/Date(1712771505053)\/","SubmissionDate":"\/Date(1386633600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4911,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze"}}