{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133060,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20133060,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.3060","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Sperimentazioni di ingredienti cosmetici sugli animali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Perch\u00e9 ha rinunciato a tutt'oggi a dichiarare inammissibili le sperimentazioni di ingredienti e prodotti cosmetici finiti sugli animali?</p><p>2. Tenuto conto del mutato contesto normativo nell'UE, come pu\u00f2 la Svizzera dotarsi il pi\u00f9 rapidamente possibile di un divieto per queste sperimentazioni?</p><p>3. Come si pu\u00f2 evitare che la Svizzera diventi nel frattempo un porto franco in Europa per test cosmetici sugli animali?</p>","ReasonText":"<p>La Svizzera possiede una delle legislazioni pi\u00f9 avanzate in materia di protezione degli animali. \u00c8 pertanto un'incongruenza che il nostro Paese presenti una lacuna proprio in un ambito riguardo al quale vi \u00e8 un ampio consenso sociale: i test cosmetici non costituiscono un motivo sufficiente per effettuare esperimenti sugli animali e pertanto la ponderazione degli interessi prescritta dalla legge dovrebbe far pendere chiaramente l'ago della bilancia verso la rinuncia alle sperimentazioni e un impiego oculato degli animali da laboratorio.</p><p>Vi \u00e8 inoltre il rischio che, grazie alla sua legislazione, la Svizzera diventi un porto franco per queste sperimentazioni e che aumentino i mandati di ditte extraeuropee interessate.</p><p>L'11 marzo 2013 entra in vigore il divieto assoluto delle sperimentazioni di ingredienti e prodotti cosmetici finiti sugli animali previsto dalla direttiva UE sui prodotti cosmetici. In Germania questo genere di esperimenti \u00e8 addirittura vietato esplicitamente dal 1998. In Svizzera viene cos\u00ec a crearsi una lacuna nella protezione degli animali rispetto all'UE.</p><p>Secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sulla protezione degli animali, il Consiglio federale pu\u00f2 dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti. Finora per\u00f2 non lo ha fatto per le sperimentazioni di prodotti cosmetici sugli animali. Secondo le direttive dell'Ufficio federale di veterinaria concernenti la domanda di autorizzazione e il rilascio di autorizzazioni per esperimenti sugli animali ai fini del controllo dell'innocuit\u00e0 di sostanze e prodotti (direttiva sulla tossicit\u00e0), le domande per il controllo di cosmetici non devono di norma essere approvate. Tuttavia questa disposizione si applica soltanto ai prodotti finiti. Quindi in Svizzera, contrariamente all'UE, potrebbero per esempio essere ammessi i test di nuove sostanze di base per cosmetici. Che in questo modo non sia garantita una protezione adeguata degli animali da laboratorio lo si \u00e8 constatato nei test di tossicit\u00e0 per i filtri UV condotti sui ratti nel 2010 e 2011, molto criticati da pi\u00f9 parti.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Secondo il diritto svizzero gli esperimenti sugli animali sono soggetti ad autorizzazione (art. 18 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali; RS 455). Chi richiede un'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento \u00e8 connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell'uomo e dell'animale, promette l'ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali oppure serve a proteggere l'ambiente naturale (art. 137 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali; RS 455.1). Le sperimentazioni di prodotti o ingredienti cosmetici sugli animali non soddisfano nessuno dei suddetti criteri e non possono pertanto essere autorizzate. La direttiva sulla tossicit\u00e0 del 1995 menzionata nella motivazione dell'interpellanza \u00e8 ormai obsoleta e non \u00e8 pi\u00f9 applicabile. Di conseguenza, sebbene non esista alcun divieto esplicito, la sperimentazione di prodotti cosmetici sugli animali \u00e8 gi\u00e0 oggi, di fatto, vietata.</p><p>\u00c8 ben vero che secondo l'ordinanza del DFI sui cosmetici (RS 817.023.31) i prodotti solari rientrano nella categoria dei cosmetici. Ma gli esperimenti svolti per testare la tossicit\u00e0 di filtri UV citati nella motivazione dell'interpellanza sono stati autorizzati soltanto perch\u00e9 il loro obiettivo (ossia la protezione dagli effetti nocivi dei raggi UV) era palesemente finalizzato al mantenimento della salute dell'uomo.</p><p>2. In virt\u00f9 dell'articolo 19 capoverso 3 della legge sulla protezione degli animali, \u00e8 possibile prevedere nella relativa ordinanza un divieto di sperimentare sugli animali prodotti e ingredienti cosmetici. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia necessario intervenire, dato che la procedura d'autorizzazione porta allo stesso risultato e la sperimentazione di cosmetici sugli animali \u00e8 gi\u00e0 vietata dal vigente diritto. La regolamentazione dell'UE sui prodotti cosmetici non prevede per\u00f2 soltanto il divieto di eseguire esperimenti sugli animali, ma anche prescrizioni per la garanzia di condizioni di mercato uniformi. \u00c8 per esempio vietato commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali. In Svizzera un tale divieto di commercializzazione non esiste. Secondo il Consiglio federale \u00e8 opportuno valutare se \u00e8 necessario introdurre un'apposita disposizione; questa decisione dipende anche dalla revisione della legge sulle derrate alimentari. Nella sessione primaverile del 2013, in occasione del dibattito concernente la legge sulle derrate alimentari, il Consiglio nazionale ha gi\u00e0 discusso la tematica e, in qualit\u00e0 di camera prioritaria, si \u00e8 pronunciato contro il conferimento di un'apposita competenza al Consiglio federale.</p><p>3. Le attuali prescrizioni (vedasi punto 1) impediscono che la Svizzera diventi un porto franco in Europa per test cosmetici sugli animali.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1367971200000)\/","SubmittedBy":"Quadranti Rosmarie","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1371772800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52","Category":null,"Modified":"\/Date(1690493795543)\/","SubmissionDate":"\/Date(1363046400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4907,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente"}}