{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133640,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20133640,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.3640","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Ampliamento delle competenze delle autorit\u00e0 svizzere attraverso un recepimento autonomo del diritto dell'UE","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La recente revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) ha introdotto anche un obbligo d'informazione nei confronti della Elcom.</p><p>Le aziende elettriche devono fornire all'autorit\u00e0 di vigilanza informazioni concernenti le attivit\u00e0 commerciali, l'esercizio degli impianti e le informazioni privilegiate qualora comunichino questi dati anche alle autorit\u00e0 europee. L'UE prescrive il rilevamento di questi dati per gli operatori che partecipano al commercio di energia al fine di evitare abusi di informazioni privilegiate e garantire la sorveglianza del mercato. </p><p>Con l'introduzione dell'obbligo d'informazione, decisa in modo autonomo, \u00e8 stato compiuto un importante passo verso la futura vigilanza della Elcom sul commercio di energia. Ci\u00f2 costituisce una nuova competenza. In questo contesto, il Consiglio federale \u00e8 incaricato di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Sotto il profilo dello stato di diritto, il Consiglio federale come giudica questo modo di procedere?</p><p>2. Nel corso degli ultimi anni, quali altre autorit\u00e0 hanno ampliato le proprie competenze a seguito di adeguamenti autonomi e \"minori\" al diritto dell'UE? Quanti adeguamenti di questo tipo ci sono gi\u00e0 stati?</p><p>3. In quali ambiti sono previsti ampliamenti di competenze delle autorit\u00e0 svizzere in base agli adeguamenti del diritto svizzero al diritto europeo?</p><p>4. In questi casi, il Consiglio federale come garantisce la consultazione dell'elettorato e del Parlamento?</p><p>5. Secondo il Consiglio federale, quali misure consentirebbero di migliorare la trasparenza e la partecipazione gi\u00e0 a uno stadio iniziale del processo?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La Elcom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese (art. 22 cpv. 3 della legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEl, RS 734.7). Analisi del commercio all'ingrosso di elettricit\u00e0 rientrano quindi gi\u00e0 tra i compiti della Elcom in base al diritto vigente, tra l'altro poich\u00e9 riguardano la sicurezza dell'approvvigionamento e l'utilizzazione della rete di trasporto transfrontaliera. Ai fini dell'esecuzione della legge da parte della Elcom, l'articolo 25 LAEl prevede anche obblighi d'informazione per le imprese di approvvigionamento elettrico. Dal punto di vista dello stato di diritto, la concretizzazione di competenze gi\u00e0 previste dalla legge in virt\u00f9 dell'articolo 26a segg. dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, RS 734.71) non costituisce alcun problema.</p><p>Sulla scia della crisi finanziaria, l'Unione europea (UE) ha emanato norme concernenti l'integrit\u00e0 e la trasparenza del mercato all'ingrosso di energia, il cui scopo \u00e8 di garantire una concorrenza libera ed equa nel commercio all'ingrosso di energia (elettricit\u00e0 e gas naturale). In base alle norme dell'UE, per i prodotti del commercio all'ingrosso di energia destinati al mercato dell'UE le imprese con sede in Svizzera che operano sul mercato interno dell'energia dell'UE sono tenute a fornire dati commerciali all'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). La modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico adottata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2013 mira a garantire che, nel settore elettrico, la Elcom riceva dagli operatori svizzeri gli stessi dati che riceve l'Agenzia europea ACER. L'articolo 26a segg. OAEl non attribuisce alla Elcom nuovi compiti, ma le offre semplicemente uno strumento in pi\u00f9 per adempiere compiti gi\u00e0 previsti. Per i commercianti di elettricit\u00e0 con sede in Svizzera che operano sul mercato interno dell'energia dell'UE e sono quindi gi\u00e0 sottoposti all'obbligo d'informazione nei confronti dell'ACER, l'obbligo di fornire gli stessi dati anche alla Elcom non comporta alcun onere supplementare: devono unicamente trasmettere anche alla Elcom, l'autorit\u00e0 svizzera, le informazioni che devono fornire nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di notifica nell'UE. L'obbligo di notifica alla Elcom aumenta la trasparenza sul mercato dell'elettricit\u00e0 anche in Svizzera, il che in definitiva va a vantaggio dei consumatori svizzeri.</p><p>2.-5. Le competenze delle autorit\u00e0 svizzere sono stabilite nelle basi giuridiche corrispondenti e tutte sono state approvate democraticamente dal Parlamento o dal popolo svizzero. Non vi \u00e8 alcun trasferimento di competenze che non sia stato sottoposto preliminarmente per approvazione ai servizi competenti, conformemente alla Costituzione federale. Ci\u00f2 vale anche per un eventuale recepimento autonomo del diritto dell'UE. Di conseguenza non vi \u00e8 alcun adeguamento, minore o meno, delle competenze delle autorit\u00e0 svizzere al diritto dell'UE che non sia stato oggetto di una procedura di approvazione conformemente al nostro ordinamento giuridico. A ci\u00f2 si aggiunge il fatto che, dal 1988, in caso di disegni di atti legislativi con ripercussioni transfrontaliere, nei suoi messaggi alle Camere federali il Consiglio federale prevede un capitolo speciale, in cui illustra il rapporto delle singole disposizioni con il diritto europeo (art. 141 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'Assemblea federale, Legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10). Questa ricerca di parallelismo non implica l'adozione automatica del diritto europeo, ma intende evitare di creare involontariamente o senza necessit\u00e0 alcune nuove discrepanze che potrebbero ostacolare il riconoscimento reciproco dei differenti regimi giuridici europei (cfr. il rapporto sulla posizione della Svizzera nel processo d'integrazione europea del 24 agosto 1988, FF 1988 III 335). Il recepimento autonomo del diritto dell'UE avviene sempre nel quadro di una legge o di un'ordinanza e di conseguenza soddisfa tutti i requisiti democratici previsti per l'adozione di tali atti. Il Consiglio federale ritiene che la partecipazione del Parlamento e, se del caso, del popolo sia importante e sia garantita in misura adeguata anche nel processo di recepimento autonomo del diritto dell'UE. Quanto alla trasparenza, il Consiglio federale informa regolarmente le commissioni della politica estera e i cantoni sugli sviluppi nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE (ad es. anche nell'ambito del dialogo in materia europea avviato nel 2012). Queste informazioni mirano ad agevolare la partecipazione del Parlamento e dei cantoni al processo menzionato dall'autore dell'interpellanza.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1377648000000)\/","SubmittedBy":"Knecht Hansj\u00f6rg","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1380240000000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|10","Category":null,"Modified":"\/Date(1690529540307)\/","SubmissionDate":"\/Date(1371772800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4909,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica europea"}}