{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133876,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20133876,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.3876","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Lago Maggiore. Navigazione competitiva, adeguata alle esigenze delle famiglie e promotrice del turismo a partire dal 2016","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di prendere in considerazione, ai fini dell'aggiudicazione della concessione per la navigazione sul lago Maggiore, unicamente societ\u00e0 di navigazione che soddisfano i seguenti criteri:</p><p>1. offerta ragionevole di collegamenti durante tutto l'anno su entrambe le rive (Ascona-Brissago e Gambarogno);</p><p>2. applicazione, sul bacino svizzero, delle strutture tariffarie svizzere adottate dalla comunit\u00e0 tariffale, analogamente a quanto avviene sugli altri laghi svizzeri (abbonamento generale, met\u00e0 prezzo, carta Junior, carta AVS, ecc.);</p><p>3. prezzi equi sul bacino svizzero e su quello italiano;</p><p>4. concessione della durata di dieci anni;</p><p>5. rispetto degli standard svizzeri di sicurezza.</p>","ReasonText":"<p>La concessione che disciplina la navigazione sul lago Maggiore scade nel 2016. Fino ad allora, la Societ\u00e0 Navigazione Lago Maggiore (NLM) \u00e8 responsabile del servizio di navigazione su tutto il lago.</p><p>Negli ultimi anni le prestazioni e la qualit\u00e0 del servizio sono stati ripetutamente oggetto di critica da parte di parlamentari, organizzazioni, media e clientela. La situazione si \u00e8 aggravata in seguito ai tagli decisi dal governo italiano. Sul bacino svizzero vengono applicate tariffe elevate e le agevolazioni generalmente in vigore in Svizzera (abbonamento generale, met\u00e0 prezzo, carta Junior, ecc.) non vengono riconosciute. Un'offerta ridotta e uno scarso livello qualitativo sono purtroppo all'ordine del giorno. Tuttavia, quello che sorprende \u00e8 il fatto che finora non siano stati adottati correttivi nonostante questa situazione venga denunciata da tempo. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha ribadito a pi\u00f9 riprese che non \u00e8 possibile intervenire in quanto l'attuale concessione \u00e8 valida fino al 2016.</p><p>La scadenza della concessione offrir\u00e0 per la prima volta la possibilit\u00e0 di aumentare a un livello ragionevole le prestazioni, la qualit\u00e0, la sicurezza e il prezzo della navigazione sul lago Maggiore. Ci\u00f2 contribuir\u00e0 anche ad aumentare ulteriormente l'attrattiva del turismo in Svizzera e in particolare in Ticino.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La normativa in materia di concessioni prevede per il concessionario determinati diritti e gli impone certi doveri come gli obblighi relativi all'orario e l'obbligo di trasporto. La qualit\u00e0 o la quantit\u00e0 dell'offerta sono tuttavia scarsamente disciplinate. Salvo prescrivere che l'offerta di trasporto deve essere realizzabile in modo adeguato (art. 9 cpv. 2 lett. a legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS 745.1), la normativa non contiene requisiti relativi al numero minimo di collegamenti.</p><p>Sui laghi ticinesi la navigazione \u00e8 disciplinata da un trattato internazionale (convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, conclusa il 2 dicembre 1992, approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1993 ed entrata in vigore mediante scambio di note il 1\u00b0 giugno 1997; RS 0.747.225.1). In tale trattato il diritto di trasporto di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore \u00e8 stabilito come segue: l'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea \u00e8 assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino (art. 9 della convenzione).</p><p>A meno che il trattato internazionale non sia disdetto o questa disposizione non sia modificata, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 che rilascia la concessione l'UFT deve attenersi a quanto convenuto. In generale le disposizioni del trattato agevolano il trasporto transfrontaliero sui due laghi. Questo vantaggio va possibilmente conservato. La disdetta del trattato costituisce pertanto l'ultima ratio e viene attualmente esclusa per evitare di ritrovarsi per anni in una situazione insoddisfacente caratterizzata dall'assenza di una convenzione. Alla luce di queste condizioni quadro le richieste dell'autore della mozione, che di per s\u00e9 meritano di essere sostenute, non sono tutte attuabili. In assenza di alternative l'UFT non pu\u00f2 in particolare respingere la domanda di concessione di un'impresa italiana se sono rispettate le basi legali. Nel corso della procedura di concessione si terr\u00e0 conto delle richieste dell'autore della mozione nei limiti consentiti dalla legge.</p><p>In dettaglio:</p><p>1. Le societ\u00e0 di navigazione possono definire liberamente l'orario. Sul lago Maggiore, come pure sul lago di Lugano, sono in vigore un orario invernale, uno autunnale/primaverile e uno estivo in considerazione del fatto che il Parco botanico delle Isole di Brissago, attrazione turistica sul lago Maggiore, \u00e8 chiuso da ottobre a marzo. Se nella concessione l'UFT prescrivesse il numero di coppie di corse, i costi supplementari generati dovrebbero essere sostenibili per l'azienda o essere assunti da un ente pubblico. Tuttavia la Confederazione non ordina questi trasporti poich\u00e9 non soddisfano i requisiti del traffico regionale viaggiatori beneficiario di indennit\u00e0.</p><p>2. Nella concessione la Confederazione pu\u00f2 disporre il riconoscimento delle tariffe del traffico diretto (ad es. abbonamento generale, met\u00e0 prezzo, ecc.) sul bacino svizzero del lago Maggiore a condizione che ci\u00f2 rappresenti un'esigenza e non precluda la realizzazione di ricavi adeguati.</p><p>3. La sovranit\u00e0 tariffale, e quindi la definizione delle tariffe, spetta alle imprese di trasporto.</p><p>4. La durata della concessione \u00e8 di dieci anni. La concessione pu\u00f2 essere rilasciata per 25 anni al massimo se la durata di ammortamento dei mezzi d'esercizio \u00e8 superiore a dieci anni al momento del suo rinnovo (art. 15 ordinanza sul trasporto di viaggiatori, OTV; RS 745.11). L'UFT fissa la durata in base alle circostanze del caso.</p><p>5. Il rinnovo della concessione \u00e8 vincolato al rispetto delle prescrizioni di sicurezza. I battelli che battono bandiera italiana devono attenersi alle prescrizioni italiane.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1384905600000)\/","SubmittedBy":"Hurter Thomas","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1443139200000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690529519617)\/","SubmissionDate":"\/Date(1380153600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4910,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Trasporti"}}