{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20133960,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20133960,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.3960","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Assicurare la qualit\u00e0 delle analisi mediche di laboratorio. Principio della territorialit\u00e0, meccanismi di controllo e sanzioni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adottare misure per assicurare il rispetto del principio della territorialit\u00e0 nelle analisi di laboratorio, di introdurre i relativi meccanismi di controllo e di definire le sanzioni da adottare in caso di mancato rispetto di tale principio.</p>","ReasonText":"<p>Tra la Svizzera e l'UE non sussiste alcun accordo sulla libera circolazione in materia di servizi. In linea di massima quindi, per l'assicurazione malattie svizzera fa stato il principio della territorialit\u00e0, al quale, tuttavia, non ci si attiene in modo sistematico. Alcuni campioni sono prelevati da persone assicurate in Svizzera e fatti analizzare in Paesi a basso costo salariale.</p><p>Il principio della territorialit\u00e0 garantisce la qualit\u00e0 delle analisi di laboratorio e protegge i dati dei pazienti svizzeri assicurando, ad esempio, che le analisi mediche siano eseguite secondo standard di qualit\u00e0 svizzeri. Se per ragioni economiche le analisi vengono \"esportate\" in Paesi a basso costo salariale, \u00e8 praticamente impossibile garantire il rispetto dei nostri standard di qualit\u00e0.</p><p>Il principio della territorialit\u00e0 ci consente anche di restare al passo con la ricerca. Sarebbe disastroso se mandassimo all'estero le nostre analisi e con esse i nostri dati, privandoci cos\u00ec della possibilit\u00e0 di contribuire alla ricerca e al progresso, proprio in settori che offrono ottime prospettive per il futuro, come la medicina genetica. Inoltre, vogliamo davvero salvare le nostre informazioni genetiche su supporti di memoria ubicati all'estero? E, infine, perderemmo anche posti di lavoro e conoscenze specialistiche e tecniche se i nostri laboratori dovessero cessare la loro attivit\u00e0. Dal punto di vista medico, economico e scientifico, \u00e8 dunque importante assicurare il rispetto del principio della territorialit\u00e0.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il Consiglio federale reputa importanti la garanzia della qualit\u00e0 e la protezione dei dati nel settore delle analisi di laboratorio, che sono per la maggior parte rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). L'AOMS \u00e8 vincolata al principio della territorialit\u00e0, vale a dire che assume soltanto i costi delle prestazioni fornite in Svizzera. Fanno eccezione le prestazioni che non possono essere fornite in Svizzera e i trattamenti in caso d'urgenza. Secondo la regolamentazione prevista dalla legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10), le analisi di laboratorio eseguite all'estero sono rimborsate dall'AOMS soltanto se nell'elenco delle analisi figura un'apposita indicazione. Solo i laboratori che eseguono direttamente le analisi sono autorizzati a fatturarle. Esistono gi\u00e0 meccanismi di controllo, visto che gli assicuratori sono tenuti a verificare le fatture e possono rifiutare di assumere i costi se la prestazione all'estero \u00e8 stata fornita in assenza di un'apposita autorizzazione nell'elenco delle analisi. Nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza sugli assicuratori, l'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) verifica inoltre se gli assicuratori agiscono nel rispetto della legge. Tra le possibili misure sanzionatorie figurano il rifiuto di assumere i costi da parte degli assicuratori e l'ammonimento degli assicuratori o l'inflizione di multe disciplinari da parte dell'UFSP.</p><p>La legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) disciplina gli aspetti essenziali dell'esecuzione di esami genetici, a prescindere dal fatto che vengano rimborsati o no dall'AOMS. Lo scopo della legge \u00e8 di tutelare la dignit\u00e0 umana, impedire abusi e garantire la qualit\u00e0 degli esami. All'articolo 21, l'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (RS 810.122.1) disciplina la garanzia della qualit\u00e0 e la protezione dei dati in caso di trasmissione di materiale biologico a laboratori esteri per l'esecuzione di esami genetici. I laboratori devono inoltre presentare all'UFSP un rapporto di attivit\u00e0 annuale nel quale devono indicare i subappalti affidati all'estero. Nel quadro della revisione in corso della LEGU (cfr. mozione della CSEC-N 11.4037), il Consiglio federale sta peraltro valutando come sia opportuno reagire, sul piano legislativo, all'aumento degli esami genetici offerti su Internet e provenienti soprattutto dall'estero. La commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano (CEEGU), nominata dal Consiglio federale in virt\u00f9 dell'articolo 35 LEGU, ha preso posizione in merito. Nonostante alcune riserve, la CEEGU raccomanda una cauta apertura del mercato, secondo un approccio basato sui rischi e a severe condizioni. La commissione continua comunque a sconsigliare il ricorso agli esami genetici proposti su Internet, finch\u00e9 la loro validit\u00e0 non sar\u00e0 scientificamente dimostrata (cfr. documenti della campagna informativa sugli esami genetici su Internet e raccomandazione 12/2013 sulla revisione della legge sugli esami genetici sull'essere umano, disponibile sul sito della CEEGU, www.ufsp.admin.ch &gt; temi &gt; malattie e medicina &gt; esami genetici &gt; commissione CEEGU).</p><p>Il principio della territorialit\u00e0 interessa soltanto le analisi a carico dell'AOMS e si giustifica per gli argomenti suesposti. Per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo, in particolare in ambito genetico, \u00e8 fondamentale che il mondo accademico possa partecipare a cooperazioni internazionali nel rispetto delle condizioni quadro fissate dalla CEEGU.</p><p>Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni di legge vigenti soddisfino gi\u00e0 quanto richiesto nella mozione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1384905600000)\/","SubmittedBy":"Hess Lorenz","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1443139200000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1763106019293)\/","SubmissionDate":"\/Date(1380240000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4910,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}