{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134096,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20134096,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.4096","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Abusi relativi alla posizione dominante di Swisscom sul mercato","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Spetta al DATEC disporre provvedimenti quando emittenti o altre imprese attive sul mercato radiotelevisivo abusano della loro posizione dominante. Secondo la legge federale sulla radiotelevisione, in questi casi la pluralit\u00e0 delle opinioni e dell'offerta non \u00e8 pi\u00f9 garantita. La Confederazione \u00e8 proprietaria di maggioranza di Swisscom SA, che da maggio 2013 detiene il 75 per cento di CT Cinetrade SA, la quale \u00e8 a sua volta proprietaria di maggioranza di Teleclub SA e pu\u00f2 esercitare il proprio influsso su Teleclub Programme SA. La CT Cinetrade SA dispone di diritti di trasmissione esclusivi per le partite dei campionati svizzeri di calcio e hockey come pure per molte manifestazioni sportive all'estero. Tramite accordi di distribuzione esclusivi, questi contenuti importanti per la Svizzera vengnono forniti unicamente a Swisscom e quindi alla proprietaria stessa per essere divulgati, mentre altri esercenti di infrastrutture della rete di telecomunicazione, come ad esempio gli esercenti di reti via cavo oppure Sunrise e i clienti finali, ne sono privati senza che sussistano motivi commerciali comprensibili. In questo modo le imprese controllate dalla Confederazione pregiudicano la concorrenza infrastrutturale sul mercato delle telecomunicazioni. Bench\u00e9 lo facciano per raggiungere gli obiettivi strategici, violano di fatto l'articolo 1 capoverso 2 lettera c della legge sulle telecomunicazioni (concorrenza efficace nel mercato delle telecomunicazioni liberalizzato).</p><p>Inoltre, questo modo di procedere \u00e8 altamente problematico anche in considerazione dell'indipendenza dei programmi televisivi dallo Stato, prevista dall'articolo 93 capoverso 3 della Costituzione federale.</p><p>Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.</p><p>1. Come valuta questa situazione rispetto alla strategia di proprietario che definisce per Swisscom?</p><p>2. Quali provvedimenti concreti intende adottare affinch\u00e9 il DATEC assolva il compito che ha finora trascurato, ovvero quello di impedire che si creino relazioni di interdipendenza a livello organizzativo e dal punto di vista del personale come quelle osservabili nella struttura aziendale di Swisscom sopra illustrata?</p><p>3. La situazione descritta \u00e8 voluta e sostenuta dal Consiglio federale o no? E se s\u00ec, in che misura e perch\u00e9?</p><p>4. Il Consiglio federale \u00e8 disposto - e questo del tutto indipendentemente da come il DATEC (o eventualmente l'UFCOM) valuter\u00e0 la richiesta in materia sottopostagli - a prendere provvedimenti contro gli abusi? Se s\u00ec, quali?</p><p>5. Come intende creare una situazione equa, soddisfacente e rispettosa del libero mercato a favore di tutti i clienti finali svantaggiati, in cui (anche) Swisscom debba accettare le regole del gioco?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La strategia di proprietario della Confederazione in qualit\u00e0 di azionista principale di Swisscom mira alla gestione dell'impresa secondo principi di economia aziendale, alla competitivit\u00e0 e all'orientamento ai clienti, nonch\u00e9 al successo nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di infrastrutture di rete e relativi servizi sui mercati convergenti delle telecomunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della radiodiffusione, dei media e dell'intrattenimento (obiettivi strategici del Consiglio federale per Swisscom SA 2014-2017 del 20 novembre 2013, FF 2013 8108 n. 1.1). Tali obiettivi sono conformi allo scopo aziendale di Swisscom stabilito all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (LATC; RS 784.11): l'azienda \u00e8 tenuta a fornire in Svizzera e all'estero servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione come pure prodotti e prestazioni in tale ambito. Tale scopo \u00e8 formulato consapevolmente in modo non restrittivo, per concedere a Swisscom le stesse possibilit\u00e0 delle aziende concorrenti e per tenere conto del rapido sviluppo tecnico ed economico (messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996 concernente la legge sull'organizzazione delle poste e la legge sull'azienda delle telecomunicazioni, FF 1996 III 1229 seg.). </p><p>A seguito dello sviluppo tecnico ed economico, la strategia di Swisscom in materia di contenuti assume un peso sempre maggiore nel suo modello aziendale. In un regime di concorrenzialit\u00e0 con gli altri operatori di rete e fornitori di servizi, l'azienda offre anche la televisione digitale, oltre alla telefonia e alla connessione a Internet a banda larga. In questo mercato completamente liberalizzato, ci\u00f2 che distingue un'azienda dalla concorrenza sono sempre meno le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e sempre pi\u00f9 fattori quali la semplicit\u00e0 di utilizzazione, il servizio al cliente, la qualit\u00e0 e l'ampiezza dell'offerta, in particolare l'esclusivit\u00e0 dei contenuti nei settori sport e intrattenimento (film, telefilm, ecc.). Nella misura in cui contribuisce a creare tali contenuti, la partecipazione a Cinetrade, e pertanto a Teleclub, rafforza la competitivit\u00e0 di Swisscom, conformemente alla strategia di proprietario del Consiglio federale. Al contempo, la strategia di proprietario rispetta l'indipendenza e l'autonomia delle emittenti, sancita per legge. Swisscom non pu\u00f2 infatti esercitare alcuna influenza determinante sui contenuti dei programmi trasmessi da Teleclub Programme SA. Tale emittente concepisce liberamente i suoi programmi e non \u00e8 vincolata da istruzioni di autorit\u00e0 federali, cantonali o comunali (art. 6 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV; RS 784.40).</p><p>Il principio costituzionale dell'indipendenza della radio e della televisione (art. 93 cpv. 3 della Costituzione federale; RS 101), oltre l'autonomia nella concezione dei programmi, riguarda anche l'indipendenza finanziaria e organizzativa delle emittenti dallo Stato, aspetto strutturale che non \u00e8 esplicitamente disciplinato nella legge. Nel suo messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della LRTV (FF2013 4283), il Consiglio federale propone di creare una base giuridica esplicita in modo che l'autorit\u00e0 di vigilanza possa esaminare e imporre anche l'indipendenza strutturale dallo Stato delle emittenti. </p><p>Indipendentemente dalla situazione giuridica, il Consiglio federale \u00e8 consapevole della problematica dell'impegno di Swisscom nel settore dei media. Negli obiettivi strategici per Swisscom, la Confederazione, nel suo ruolo di azionista di maggioranza, si impegna a rispettare il principio dell'indipendenza dei media dallo Stato. Nel 2006, in una decisione relativa a una concessione, il Consiglio federale ha ritenuto possibile una partecipazione minoritaria di Swisscom a Teleclub SA. L'indipendenza strutturale di Teleclub SA \u00e8 stata rafforzata dall'aumento della partecipazione di Swisscom a Cinetrade, nella misura in cui la concezione dei programmi e dei contenuti \u00e8 stata trasferita a Teleclub Programme SA, societ\u00e0 nella quale Cinetrade possiede solo una partecipazione minoritaria.</p><p>Il Consiglio federale non pu\u00f2 pronunciarsi riguardo a se, e in quale misura, Swisscom, o pi\u00f9 esattamente Teleclub, occupa una posizione dominante nel settore della diffusione di eventi sportivi live tramite Pay-TV e abusa di questa sua posizione. Non pu\u00f2 neanche esprimersi sul fatto che tale posizione pregiudichi o meno la pluralit\u00e0 delle opinioni e dell'offerta. Queste questioni sono oggetto di esami e accertamenti in corso da parte della Commissione della concorrenza e del DATEC.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1392163200000)\/","SubmittedBy":"Leutenegger Filippo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1401926400000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"34","Category":null,"Modified":"\/Date(1690527827777)\/","SubmissionDate":"\/Date(1386547200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4911,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Media e comunicazione"}}