{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20134276,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20134276,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"13.4276","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Tarmed. Competenza sussidiaria del Consiglio federale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>1. Con il previsto intervento sulla struttura tariffale, il Consiglio federale intende ridistribuire 200 milioni di franchi dagli specialisti ai medici di famiglia. Come pu\u00f2 garantire, intervenendo in questo modo, che non venga leso il principio dell'uniformit\u00e0 della struttura tariffale di cui all'articolo 43 capoverso 5 LAMal? Non \u00e8 necessaria una revisione totale della struttura tariffale Tarmed per migliorare la remunerazione della medicina di famiglia?</p><p>2. Con il previsto intervento sulla struttura tariffale Tarmed, il Consiglio federale intende colmare le differenze di reddito tra medici generici e specialisti. Ha anche studiato varianti conformi alla legge e ispirate all'economia di mercato? Se s\u00ec, quali?</p><p>3. Con il previsto intervento sulla struttura tariffale Tarmed, ci si attende un calo delle entrate per le prestazioni specialistiche fornite in ambulatorio. Il Consiglio federale ha analizzato le conseguenze delle modifiche alla tariffa sull'offerta di prestazioni specialistiche nel settore ambulatoriale, mettendo eventualmente in conto trasferimenti di quest'offerta al settore ospedaliero?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede diverse regole per la definizione delle tariffe. L'articolo 43 capoverso 6 prescrive una copertura sanitaria a costi convenienti e di conseguenza la fissazione di tariffe secondo criteri economici (principio dell'economicit\u00e0). Una modifica della tariffazione non pu\u00f2 quindi comportare un aumento dei costi e delle remunerazioni, se qualit\u00e0 e quantit\u00e0 delle prestazioni fornite rimangono pi\u00f9 o meno invariate e non v'\u00e8 quindi ragione per un aumento dei costi. Le tariffe devono rispondere inoltre a criteri di equit\u00e0 (art. 46 cpv. 4 LAMal). Un aspetto del principio di equit\u00e0 \u00e8 la sostenibilit\u00e0 economica, per gli assicurati, delle ripercussioni delle tariffe su costi e premi. Equit\u00e0 significa per\u00f2 anche equilibrio: le strutture tariffali non devono quindi avvantaggiare nessuna categoria di fornitori di prestazioni.</p><p>Uno degli obiettivi di Tarmed era la valorizzazione delle prestazioni intellettuali dei medici rispetto alla rimunerazione per l'impiego delle apparecchiature tecniche. La struttura tariffale Tarmed si basa essenzialmente su dati degli anni 1990. Nel frattempo per\u00f2 il progresso medico e tecnico hanno provocato slittamenti strutturali, cio\u00e8 un mutamento delle relazioni tra le singole prestazioni. In questo senso, la struttura tariffale pu\u00f2 essere considerata superata. In particolare, negli ultimi anni, il volume dei punti per le prestazioni tecniche \u00e8 aumentato proporzionalmente in modo maggiore di quello per le prestazioni intellettuali dei medici. Se ne pu\u00f2 dedurre che soprattutto nel settore delle prestazioni tecniche vi sono stati guadagni di produttivit\u00e0 che vanno almeno in parte compensati in virt\u00f9 del principio di economicit\u00e0 (art. 46 cpv. 4 LAMal) e delle regole dell'economia (art. 43 cpv. 4 LAMal).</p><p>Il Consiglio federale avrebbe preferito che gli adeguamenti fossero decisi dai partner tariffali nel quadro di una revisione totale o parziale di Tarmed. Poich\u00e9 per\u00f2 le parti non sono pervenute ad alcun accordo, il Consiglio federale prevede di esercitare la competenza sussidiaria conferitagli dall'articolo 43 capoverso 5bis LAMal per compensare le incongruenze tariffali tra prestazioni mediche e prestazioni tecniche. Il 16 dicembre 2013, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha avviato un'indagine conoscitiva su un apposito progetto d'ordinanza. Il progetto prevede l'introduzione in Tarmed di un supplemento per consultazioni di base fatturabile soltanto dai medici di base. In compenso viene ridotto il numero di punti per prestazioni tecniche di determinate voci. La modifica non contraddice l'uniformit\u00e0 della struttura tariffale di cui all'articolo 43 capoverso 5 LAMal, ma rientra nella logica della struttura vigente. Va inoltre osservato che il correttivo proposto rappresenta soltanto una misura transitoria in attesa dell'ampia revisione della struttura tariffale che i partner tariffali prevedono per la fine del 2015. Le parti sono ora invitate a concordare, sulla base dei dati dettagliati di cui solo esse dispongono, una revisione differenziata di Tarmed e sottoporla all'approvazione del Consiglio federale.</p><p>2. Il Consiglio federale non ha a disposizione alcun'altra misura legale. Soltanto nel settore delle tariffe ha la competenza legale di intervenire sui sistemi di remunerazione. L'introduzione della libert\u00e0 di contrarre e il progetto \"managed care\", che avrebbe dato ai fornitori di prestazioni la possibilit\u00e0 di organizzarsi autonomamente, sono infatti stati respinti.</p><p>3. Il provvedimento non causer\u00e0 difficolt\u00e0 di copertura n\u00e9 v'\u00e8 motivo di ritenere che le sue conseguenze finanziarie costituiscano un incentivo a trasferire al settore ospedaliero prestazioni finora fornite in ambulatorio per ragioni mediche e nell'interesse dei pazienti. Infatti, soprattutto per gli specialisti, le perdite finanziarie sono da considerare piuttosto modeste in confronto alle entrate complessive che provengono in buona parte anche da prestazioni fornite al di fuori dell'AOMS.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1392768000000)\/","SubmittedBy":"Gm\u00fcr Alois","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1395360000000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690527883033)\/","SubmissionDate":"\/Date(1386892800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4911,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}