{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140088,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20140088,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.088","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma","Description":"Messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020","InitialSituation":"<p>Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia. La riforma intende garantire il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia mediante un approccio globale ed equilibrato, in modo che l'AVS e la previdenza professionale siano finanziate in misura sufficiente e sia possibile un passaggio pi\u00f9 flessibile al pensionamento. </p><p></p><p>I punti essenziali del <b>progetto di riforma del Consiglio federale</b> sono esposti di seguito:</p><p></p><p><b>- Et\u00e0 di riferimento unica a 65 anni per le donne e per gli uomini</b>: sia nell'AVS che nella previdenza professionale, per le donne e per gli uomini varr\u00e0 la stessa et\u00e0 di riferimento ai fini della riscossione della rendita senza riduzioni n\u00e9 supplementi. </p><p><b>- Impostazione flessibile e individuale del pensionamento</b>: ogni assicurato potr\u00e0 scegliere liberamente il momento del pensionamento tra i 62 e i 70 anni e decidere allo stesso tempo se riscuotere rendite intere o solo una parte di esse, il che consentir\u00e0 un pensionamento graduale. Fino al momento in cui non verr\u00e0 riscossa la totalit\u00e0 della rendita AVS, quest'ultima potr\u00e0 essere migliorata con ulteriori contributi fino a concorrenza della rendita massima. Per le persone con redditi modesti che hanno lavorato a lungo, in caso di riscossione prima dei 65 anni la rendita dell'AVS sar\u00e0 ridotta in misura minore. </p><p><b>- Adeguamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria</b> all'evoluzione della speranza di vita e dei rendimenti del capitale: l'aliquota minima di conversione sar\u00e0 ridotta di 0,2 punti percentuali l'anno per quattro anni, finch\u00e9 non avr\u00e0 raggiunto il 6,0 per cento. </p><p><b>- Mantenimento del livello delle prestazioni nella previdenza professionale</b>: la deduzione di coordinamento sar\u00e0 soppressa e gli accrediti di vecchiaia saranno adeguati in modo tale che le rendite della previdenza professionale obbligatoria non diminuiscano nonostante l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione. Il fondo di garanzia aiuter\u00e0 i lavoratori pi\u00f9 anziani nella costituzione del capitale. Inoltre, gli accrediti di vecchiaia non aumenteranno pi\u00f9 per gli assicurati ultraquarantacinquenni, al fine di rafforzare la loro posizione sul mercato del lavoro. </p><p><b>- Miglioramento della ripartizione delle eccedenze, della vigilanza e della trasparenza nell'attivit\u00e0 del 2\u00b0 pilastro</b>: la quota minima sar\u00e0 aumentata al 92 per cento; in altre parole, almeno il 92 per cento delle eccedenze realizzate nell'attivit\u00e0 del 2\u00b0 pilastro sar\u00e0 attribuito agli assicurati. Attualmente le societ\u00e0 assicurative private possono trattenere fino al 10 per cento. </p><p><b>- Prestazioni mirate per i superstiti</b>: le rendite per vedove dell'AVS saranno concesse solo alle donne che, al momento del decesso del coniuge, avranno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o bisognoso di cure. La rendita vedovile dell'AVS sar\u00e0 ridotta dall'80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente; al contempo, la rendita per orfani sar\u00e0 aumentata dal 40 al 50 per cento. </p><p><b>- Parit\u00e0 di trattamento tra indipendenti e salariati nell'AVS</b>: per tutti varranno gli stessi tassi di contribuzione. La tavola scalare dei contributi decrescente per gli indipendenti sar\u00e0 abolita. </p><p><b>- Miglior accesso al 2\u00b0 pilastro</b>: la soglia d'entrata della previdenza professionale obbligatoria passer\u00e0 da poco pi\u00f9 di 21 000 franchi a 14 000. Questo permetter\u00e0 di migliorare la copertura assicurativa delle persone che conseguono redditi modesti o svolgono pi\u00f9 attivit\u00e0 con gradi d'occupazione bassi, ovvero soprattutto donne. </p><p><b>- Finanziamento aggiuntivo a favore dell'AVS</b>: un aumento proporzionale dell'IVA di al massimo 1,5 punti percentuali fornir\u00e0 i mezzi supplementari necessari al finanziamento dell'AVS. Con l'entrata in vigore della riforma l'IVA sar\u00e0 aumentata di 1 punto percentuale; il secondo aumento sar\u00e0 attuato solo qualora la situazione finanziaria dell'AVS lo richieda. </p><p><b>- Garanzia della liquidit\u00e0 per l'AVS</b>: un meccanismo d'intervento far\u00e0 s\u00ec che le misure a garanzia dell'AVS siano adottate tempestivamente. Se si prevede che il livello del Fondo di compensazione AVS scender\u00e0 al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale dovr\u00e0 proporre contromisure. Nel caso in cui il livello scenda effettivamente sotto questa soglia, scatteranno misure predefinite. </p><p><b>- Semplificazione dei flussi finanziari tra la Confederazione e l'AVS</b>: la Confederazione rinuncia alla quota del 17 per cento sul percento demografico IVA, riscosso dal 1999 a favore dell'AVS. In compenso, il contributo della Confederazione all'AVS scender\u00e0 dal 19,55 al 18 per cento delle uscite dell'assicurazione.</p><p></p><p>Il Consiglio federale \u00e8 convinto che queste misure costituiscano un pacchetto di riforma equilibrato e in grado di ottenere un consenso maggioritario. Esso permetter\u00e0 di garantire il mantenimento del livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia e il finanziamento del 1\u00b0 e del 2\u00b0 pilastro, ripartire equamente gli oneri e preparare la previdenza per la vecchiaia svizzera alle sfide future. </p><p>La riforma della previdenza per la vecchiaia rende necessaria la modifica di diverse leggi, ma anche l'emanazione di un decreto federale separato per l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, sancite nella Costituzione. Per mantenere l'approccio globale della riforma, il Consiglio federale presenta tutte le modifiche di legge in un atto mantello, vincolandolo alla modifica costituzionale. In tal modo, si intende evitare che vengano accettate le modifiche della previdenza per la vecchiaia ma non il loro finanziamento o, viceversa, che vengano richiesti mezzi supplementari quando le riforme sono state respinte.</p><p></p><p>(Fonte: comunicato stampa del Consiglio federale del 19.11.2014)</p>","Proceedings":"<p><b>Riassunto dei dibattiti</b></p><p></p><p><b>Dopo la prima fase delle deliberazioni</b>, durata tre giorni <b>in entrambe le Camere</b>, si \u00e8 formato un consenso totale o molto ampio su poche ma fondamentali questioni. Qui di seguito alcune delle decisioni prese:</p><p>- riduzione dell'aliquota minima di conversione per il calcolo delle pensioni nella previdenza professionale obbligatoria dal 6,8 al 6 per cento; </p><p>- et\u00e0 di riferimento a 65 anni anche per le donne: contrariamente alla versione del Consiglio federale, che prevedeva un periodo transitorio di 6 anni per innalzare da 64 a 65 anni l'et\u00e0 pensionabile delle donne, il Consiglio degli Stati ha deciso di fissare un periodo transitorio di 3 anni dall'entrata in vigore della modifica. La Camera bassa si \u00e8 allineata a tale decisione;</p><p>- flessibilizzazione dell'et\u00e0 di pensionamento tra i 62 e i 70 anni con introduzione della possibilit\u00e0 di anticipare/rinviare una parte della rendita: il Consiglio degli Stati ha aderito alla proposta del Consiglio federale; il Consiglio nazionale si \u00e8 sostanzialmente allineato alla decisione del Consiglio degli Stati, decidendo tuttavia di non abolire l'obbligo di contribuzione per le persone senza attivit\u00e0 lucrativa durante il periodo del prelievo anticipato dell'AVS. In tal modo non si producono lacune contributive al raggiungimento dell'et\u00e0 di riferimento;</p><p>- alle persone con redditi modesti e una lunga durata di contribuzione non \u00e8 concesso il prelievo anticipato agevolato della pensione. Le due Camere hanno respinto la corrispondente proposta del Consiglio federale; </p><p>- ha pure trovato il consenso di entrambe le Camere la decisione di mantenere invariato al 7,8 per cento il tasso di contribuzione AVS degli indipendenti. Il Consiglio federale aveva proposto una parificazione a quello dei salariati (8,4 per cento).</p><p>Su altre questioni rilevanti il Consiglio nazionale si \u00e8 discostato dal Consiglio degli Stati decidendo per esempio, mediante un progetto distinto, di introdurre un meccanismo di intervento volto a portare a 67 anni l'et\u00e0 pensionabile in caso di finanziamento insufficiente dell'AVS; </p><p>Per quanto concerne le misure atte a compensare la riduzione dell'aliquota minima di conversione nella LPP dal 6,8 al 6 per cento, dopo la prima deliberazione le due Camere avevano sviluppato due approcci diversi, discordanti dalla proposta del Consiglio federale. La divergenza su questi due approcci \u00e8 sussistita fino alla conferenza di conciliazione. Secondo il Consiglio degli Stati la compensazione non deve avvenire soltanto mediante la previdenza professionale bens\u00ec anche con un supplemento sulle nuove rendite AVS (supplemento di 70 franchi sulle nuove rendite AVS e aumento del tetto massimo per le coppie dal 150 al 155 per cento: in caso di rendita massima il supplemento ammonterebbe a 226 franchi al mese). I sostenitori di questa soluzione al Consiglio degli Stati hanno argomentato che una riforma pensionistica che non preveda una compensazione a livello di AVS non verrebbe accettata dal Popolo. </p><p>Una maggioranza borghese al Consiglio nazionale era favorevole a compensare la riduzione delle rendite nella LPP unicamente mediante misure a livello di Secondo pilastro: gli assicurati dovrebbero versare pi\u00f9 contributi per non subire in seguito riduzioni della rendita. L'intervento principale sarebbe costituito dalla soppressione della deduzione di coordinamento. Tuttavia il Consiglio degli Stati non concordava con la citata soppressione, auspicata dal Consiglio nazionale e prevista dal Consiglio federale. Secondo il Consiglio nazionale occorrerebbe risparmiare a partire dai 25 anni; secondo il Consiglio degli Stati a partire dai 21 anni. Per il Consiglio degli Stati farebbero parte della generazione di transizione gli ultracinquantenni, per il Consiglio nazionale coloro che al momento dell'entrata in vigore della riforma hanno compiuto i 40 anni.</p><p>La soluzione del Consiglio degli Stati \u00e8 stata avversata al Consiglio nazionale anche a causa dei costi salariali pi\u00f9 elevati (aumento dei contributi AVS di 0,3 punti percentuali, da sostenere in misura dello 0,15 per cento da lavoratori e datori di lavoro). Inoltre si tratterebbe di un potenziamento delle rendite di cui beneficerebbero solo i nuovi pensionati. Sempre secondo il parere della maggioranza del Consiglio nazionale, occorre assolutamente evitare una confusione fra primo e secondo pilastro. </p><p>La Camera del Popolo intendeva, per garantire il finanziamento aggiuntivo dell'AVS, aumentare dello 0,6 per cento il tasso dell'IVA, mentre il Consiglio degli Stati auspicava un aumento dell'1 per cento. Dopo la prima deliberazione le due Camere erano in disaccordo anche sul contributo della Confederazione all'AVS.</p><p></p><p><b>Due fasi di appianamento delle divergenze</b> nelle due Camere hanno dato il seguente esito nelle questioni fondamentali:</p><p>- Il progetto di atto normativo presentato al Consiglio nazionale in occasione del primo dibattito in materia, che introduceva un meccanismo di intervento in base al quale l'et\u00e0 pensionabile sarebbe stata progressivamente e automaticamente aumentata fino a raggiungere i 67 anni nonch\u00e9 l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto qualora la copertura del Fondo AVS fosse scesa sotto l'80 per cento delle uscite di un anno, \u00e8 stato bocciato in Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale vi ha infine rinunciato prima della conferenza di conciliazione. </p><p>- Anche sulle rendite per superstiti nell'AVS e sulle rendite per vedove e per figli, il consenso tra le due Camere non \u00e8 stato raggiunto facilmente: inizialmente il Consiglio nazionale voleva limitare il diritto alla rendita per vedove alle donne con figli a carico o che si occupano di figli bisognosi di cure secondo il progetto del Consiglio federale. Il Consiglio degli Stati ha rifiutato a pi\u00f9 riprese tutte le modifiche proposte dal Consiglio federale per quanto concerne le rendite per superstiti anche nella fase di appianamento delle divergenze. Anche in questo caso il Consiglio nazionale si \u00e8 infine allineato al Consiglio degli Stati lasciando invariate le rendite per vedove e per figli.</p><p>- Da parte sua, il Consiglio degli Stati ha ceduto sulle modalit\u00e0 di pensionamento flessibile: i contributi AVS saranno prelevati anche nel periodo del prelievo anticipato della rendita. </p><p>- Il Consiglio nazionale ha deciso di mantenere il contributo della Confederazione all'AVS al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione, adeguandosi al Consiglio degli Stati.</p><p></p><p>La <b>conferenza di conciliazione</b> delle due Camere verteva infine sulla compensazione per la riduzione dell'aliquota di conversione e sull'aumento dell'IVA in favore dell'AVS. Dalla stessa \u00e8 scaturita, da un lato, la decisione di allinearsi al Consiglio degli Stati riguardo al principio di compensazione della riduzione delle rendite; dall'altro, in merito all'aumento dell'IVA \u00e8 stata seguita la volont\u00e0 del Consiglio nazionale. Con 14 voti contro 12 \u00e8 stato proposto all'Assemblea plenaria di accogliere la compensazione della riduzione delle rendite mediante supplementi sull'AVS. L'IVA dovr\u00e0 essere aumentata di 0,6 punti percentuali e non dell'1 per cento, come auspicava inizialmente il Consiglio degli Stati (14 voti contro 10 e 2 astensioni).</p><p>Il Consiglio degli Stati ha approvato la proposta della conferenza di conciliazione con 27 voti contro 17. Con 101 voti contro 91 e 4 astensioni l'approvazione da parte del Consiglio nazionale \u00e8 stata alquanto risicata. Dal momento che l'oggetto soggiace al freno alle spese, era necessario il consenso della maggioranza dei membri delle Camere, ossia 101 voti. I fattori decisivi per questo esito al Consiglio nazionale a favore del supplemento sull'AVS sono stati i seguenti: oltre ai gruppi PS, PPD, Verdi e il PBD, favorevoli a questo modello di compensazione, si sono espressi in favore di questa soluzione anche i Verdi liberali, i quali in precedenza avevano sostenuto una compensazione della riduzione delle rendite nell'ambito del Secondo pilastro. A seconda dei punti di vista sono stati determinanti i due voti favorevoli dei membri della Lega - appartenenti al gruppo UDC - o il voto dell'unico rappresentante del PdL - membro del gruppo dei Verdi.</p><p>Simultaneamente all'approvazione della proposta scaturita dalla conferenza di conciliazione, \u00e8 stato accolto anche l'aumento dell'IVA di 0,6 punti percentuali.</p><p></p><p>Nella <b>votazione finale</b>, il Consiglio nazionale ha accolto la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (progetto 1) con 100 voti contro 93 e 4 astensioni e il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA (progetto 2) con 101 voti contro 92 e 4 astensioni. Hanno votato in modo compatto a favore dei progetti i membri dei gruppi PS, PPD, PBD, Verdi liberali e Verdi (con un'eccezione nel progetto 1). I gruppi PLR e UDC (ad eccezione dei due rappresentanti della Lega) hanno votato in modo compatto contro, ognuno con 2 astensioni. Il Consiglio degli Stati ha accolto i due progetti con 27 voti contro 18. Contro hanno votato unanimemente tutto il gruppo UDC ed il gruppo liberale radicale, eccetto un membro.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1489708800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|2836","Category":"IIIa/IV","Modified":"\/Date(1770757447243)\/","SubmissionDate":"\/Date(1416355200000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":4916,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Protezione sociale"}}