{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20140417,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20140417,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.417","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Correttivi da apportare al finanziamento delle cure","Description":null,"InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa della commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio degli Stati dei 22.03.2016</b></p><p>Con 10 voti contro 0 e 3 astensioni la Commissione ha deciso di sottoporre al Consiglio degli Stati il proprio progetto relativo alla <b>Iv. Pa. Correttivi da apportare al finanziamento delle cure (</b><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140417\">14.417</a><b> Egerszegi-Obrist)</b>. Con la proposta modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) le attuali differenti regole cantonali verrebbero armonizzate come segue: il Cantone di domicilio \u00e8 tenuto ad assumere i costi residui delle cure della persona che \u00e8 ricoverata in una casa di cura o \u00e8 curata ambulatorialmente in un altro Cantone. Con questa soluzione, che si rif\u00e0 al modello delle prestazioni complementari ed \u00e8 gi\u00e0 praticata da un'esigua maggioranza di Cantoni, la Commissione vuole garantire la certezza del diritto e facilitare una pianificazione intercantonale delle case di cura. Durante la consultazione, del cui esito la Commissione ha preso atto, questo nuovo disciplinamento \u00e8 stato accolto per lo pi\u00f9 favorevolmente.1 La Commissione ha discusso diversi aspetti emersi durante la consultazione, mantenendo tuttavia invariato il suo progetto. Spetta ora al Consiglio federale esprimere il suo parere sul progetto che verr\u00e0 verosimilmente trattato nel Plenum durante la sessione autunnale 2016. </p><p></p><p><b>Comunicato stampa del Consiglio federale del 03.06.2016</b></p><p>Le spese per il trattamento in una casa di cura sono sostenute per una determinata parte dall'assicurazione malattie e dal paziente stesso, mentre i costi non ancora coperti sono assunti dal Cantone di domicilio. In futuro, qualora il paziente sia assistito in una casa di cura situata in un altro Cantone, sar\u00e0 il Cantone in cui risiedeva in precedenza a farsi carico di questo finanziamento residuo. Il Consiglio federale sostiene la relativa modifica di legge nella forma proposta dalla commissione parlamentare competente. </p>","Proceedings":"<p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 21.09.2016</b></p><p><b>Cantoni di domicilio devono assumere costi residui in istituti </b></p><p><b>(ats) Sar\u00e0 il cantone di domicilio a dover finanziare le cure dei suoi cittadini in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. L'assicurato potrebbe pure passare alla cassa. Il Consiglio degli Stati ha adottato oggi con 40 voti senza opposizioni un progetto in tal senso. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi.</b></p><p>Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di domicilio. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.</p><p>Non si sa infatti pi\u00f9 chi deve pagare i cosiddetti \"costi residui\", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie. Uno dei problemi consiste nella distinzione tra un'entrata volontaria in un istituto e un collocamento (considerato come un \"ingresso forzato\"). Le pratiche divergono da un luogo all'altro, ha spiegato Pascale Bruderer (PS/AG) a nome della commissione. Da qui scaturisce il conflitto tra i cantoni sul pagamento della fattura.</p><p>La legge prevede che l'assicurazione malattie si assuma un importo a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale.</p><p>Nel 2013, il numero di soggiorni extracantonali ammontava a 5339, ovvero il 3,6% del totale dei clienti delle case di cura. Ma la proporzione varia fortemente da un luogo all'altro. Soltanto l'1% dei pensionati vodesi risiedono in un istituto fuori dal cantone. A Soletta, invece, questa quota \u00e8 del 10%.</p><p></p><p>Cantone di domicilio</p><p>In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorit\u00e0 cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).</p><p>La revisione della legge sull'assicurazione malattie prevede che i \"costi residui\" siano sempre coperti dal cantone di domicilio, cos\u00ec come avviene per le prestazioni complementari. La nuova regolamentazione si applicher\u00e0 alle cure ambulatoriali prodigate in un altro cantone.</p><p>Altro problema: taluni pazienti di strutture medicalizzate devono sobbarcarsi \"spese di assistenza\" talvolta esorbitanti oppure riescono a farsi rimborsare soltanto molto pi\u00f9 tardi.</p><p></p><p>Semplificazione</p><p>Nel presentare il suo atto parlamentare, la Egerszegi si era inoltre stizzita di fronte alla complessit\u00e0 di un sistema che fa coesistere dodici modelli di partecipazione per l'assicurato ai costi dei servizi di assistenza e cura a domicilio. La revisione della legge ha il merito di semplificare le cose, ha rilevato Pascale Bruderer.</p><p>Essa consente inoltre ai cantoni che offrono un numero di posti in istituti superiore ai bisogni della popolazione di non essere penalizzati sul piano finanziario.</p><p>Altri vantaggi: le autorit\u00e0 cantonali non hanno pi\u00f9 interesse a influire su un cambiamento di domicilio e i costi sono presi a carico dal cantone in cui il paziente ha generalmente pagato le sue imposte durante diversi anni.</p><p></p><p>E l'assicurato?</p><p>Ogni cantone potr\u00e0 inoltre definire l'importo del finanziamento residuo, secondo la propria regolamentazione. Questa libert\u00e0 comprende tuttavia il rischio che i soldi versati non coprano sempre i costi effettivamente praticati.</p><p>Potrebbero essere pi\u00f9 bassi di quelli fissati dal cantone in cui si trova la casa di cura. L'assicurato potrebbe quindi passare alla cassa. Vi potrebbero essere trasferimenti finanziari tra i cantoni ma l'ampiezza \u00e8 impossibile da quantificare.</p><p>La soluzione perfetta non esiste, ha spiegato il ministro della sanit\u00e0 Alain Berset, ma - a suo dire - i vantaggi sono superiori agli sconvenienti.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 08.12.2016</b></p><p><b>CN: cure fuori cantone, costi residui a carico cantone di domicilio </b></p><p><b>(ats) In futuro dovr\u00e0 essere il cantone di domicilio a finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. Con 165 voti senza opposizioni, il Consiglio nazionale ha adottato oggi un progetto di legge in tal senso.</b></p><p>Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.</p><p>La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti \"costi residui\", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi \u00e8 una regolamentazione chiara in merito.</p><p>In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorit\u00e0 cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).</p><p>La revisione della legge sull'assicurazione malattie prevede che i \"costi residui\" siano sempre coperti dal cantone di domicilio, cos\u00ec come avviene per le prestazioni complementari. La nuova regolamentazione si applicher\u00e0 alle cure ambulatoriali prodigate in un altro cantone.</p><p>Il Consiglio degli Stati, al quale il dossier ritorna, ha previsto che ogni cantone possa definire l'importo del finanziamento residuo a seconda della propria regolamentazione. Questa libert\u00e0 comprende tuttavia il rischio che i soldi versati non coprano sempre i costi effettivamente fatturati.</p><p>Potrebbero in effetti essere pi\u00f9 bassi di quelli fissati dal cantone in cui si trova la casa di cura. L'assicurato potrebbe quindi passare alla cassa. Per questo motivo il Nazionale ha deciso che sar\u00e0 il cantone di residenza a doversi fare carico di questi costi. Il ministro della sanit\u00e0 Alain Berset si \u00e8 detto scettico circa questa precisazione.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 01.03.2017</b></p><p>Il Consiglio degli Stat ha mantenuto la divergenza che l'oppone al Nazionale in merito al progetto di legge, secondo cui in futuro dovrebbe essere il cantone di domicilio a finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. Nella versione approvata oggi, il cantone di domicilio dovr\u00e0 assicurare il finanziamento residuo solo se all'assicurato non pu\u00f2 essere messo a disposizione un posto in una casa di cura del suo cantone di domicilio. Il dossier ritorna dunque alla Camera del popolo.</p><p><b></b></p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 07.06.2017</b></p><p><b>Cure fuori cantone, non c'\u00e8 ancora intesa su costi residui </b></p><p><b>Tocca al cantone di domicilio finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. Nell'ambito di questo progetto di legge, il Consiglio nazionale ha proposto oggi un compromesso con gli Stati.</b></p><p>Seguendo la sua commissione preparatoria ha deciso che per stabilire i costi residui devono essere applicate le regole del cantone di ubicazione dell'istituto, ma solo in caso di assenza di convenzioni tra cantoni.</p><p>Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.</p><p>La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti \"costi residui\", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi \u00e8 una regolamentazione chiara in merito.</p><p>In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorit\u00e0 cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 13.06.2017</b></p><p><b>Cure fuori cantone, si cerca il compromesso </b></p><p><b>Tocca al cantone di domicilio finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattia. Ci sono ancora per\u00f2 divergenze fra le due Camere per quel che riguarda i costi residui. Oggi il Consiglio degli Stati ha lanciato una nuova proposta di compromesso.</b></p><p>La Camera dei Cantoni aveva inizialmente proposto che il cantone di domicilio si prendesse carico dei costi nel caso in cui sia stato incapace di fornire all'assicurato un posto in uno dei suoi istituti. Il Nazionale ha per\u00f2 respinto tale proposta, sostenendo che alcuni pazienti vedrebbero la loro scelta limitata dalle disponibilit\u00e0 economiche.</p><p>Ora gli Stati tornano alla carica e completano la loro posizione precisando che la presa a carico del cantone di domicilio si applica solo \"se al momento dell'ammissione\" nessun posto pu\u00f2 essere messo a disposizione.</p><p>Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.</p><p>La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti \"costi residui\", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi \u00e8 una regolamentazione chiara in merito.</p><p>In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorit\u00e0 cantonali, ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).</p><p></p><p>Notizia ATS, 14.09.2017</p><p><b>CSt+CN: cure fuori cantone, approvato compromesso su costi residui </b></p><p><b>\u00c8 stato trovato un compromesso in Parlamento in merito al finanziamento dei costi residui delle persone residenti in istituti situati fuori dal Cantone di domicilio. Le proposte della Conferenza di conciliazione sono state infatti tacitamente approvate sia dal Consiglio degli Stati che dal Nazionale. </b></p><p>Concretamente, il Cantone di domicilio si assume il finanziamento residuo secondo le regole di quello di ubicazione del fornitore di prestazioni se, al momento dell'ammissione, non \u00e8 stato in grado di mettere a disposizione dell'assicurato un posto in una casa di cura situata nel Cantone e nelle vicinanze della sua abitazione. Questo finanziamento e il diritto del paziente alla degenza nell'istituto in questione sono garantiti per una durata indeterminata.</p><p>Il compromesso adottato oggi precisa anche le condizioni nel settore delle cure ambulatoriali. Qui per calcolare i costi residui si devono applicare unicamente le normative del cantone di ubicazione del fornitore di prestazione.</p><p>Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.</p><p>La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti \"costi residui\", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei Cantoni, ma non vi \u00e8 una regolamentazione chiara in merito.</p><p>In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorit\u00e0 cantonali, ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).</p>","DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:</p><p>Nella legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure occorre assicurare che:</p><p>1. venga disciplinata la competenza per il finanziamento residuo delle cure prestate ai pazienti extra-cantonali in ambito stazionario e ambulatoriale;</p><p>2. sia garantito il libero passaggio tra fornitori di prestazioni riconosciuti; </p><p>3. le spese di cura siano separate in modo migliore e trasparente da quelle di assistenza.</p>","ReasonText":"<p>Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure \u00e8 in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2011 e da allora si \u00e8 visto che il legislatore non ha disciplinato in modo chiaro diversi settori. La lacuna maggiore consiste nella mancanza di disciplinamento del finanziamento residuo delle spese di cura nel caso di degenze in case di cura extracantonali o di prestazioni ambulatoriali Spitex. In vari rapporti riguardanti l'attuazione del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure e in numerosi postulati e mozioni (p. es. Heim 12.4051, Leutenegger Oberholzer 12.4181, Bruderer Wyss 12.4099, ecc.) \u00e8 stata affrontata questa problematica. Il Consiglio federale ha accolto ogni intervento, aggiungendo di essere consapevole del problema del finanziamento residuo e che tratter\u00e0 la questione con i cantoni.</p><p>Per trovare una soluzione a questo tema scottante, nell'estate del 2012 la CSSS-S ha chiesto alla CDG di mettersi finalmente d'accordo tra cantoni se questi costi residui vadano assunti dal cantone in cui era domiciliato il paziente prima di entrare nella casa di cura (modello LPC) oppure se sar\u00e0 quel-lo in cui sar\u00e0 domiciliato dopo essere nella casa a doversi assumere suddetti costi. La CDG si \u00e8 quindi occupata dell'assunzione dei costi residui, ma non ha trovato l'accordo su una delle opzioni. Ora occorre istituire la necessaria base legale, includendovi anche la libera scelta tra fornitori di prestazioni riconosciuti.</p><p>Un ulteriore problema risiede nelle dodici varianti, a livello nazionale, di partecipazione ai costi dei pazienti nell'ambito delle prestazioni di cura ambulatoriali. Questa mancanza di uniformit\u00e0 aumenta l'onere per i conteggi e rende impossibile un raffronto delle prestazioni.</p><p>Il legislatore voleva che nessun paziente diventi dipendente dall'aiuto sociale a causa della necessit\u00e0 di cure, per cui \u00e8 stata limitata la quota percentuale di partecipazione ai costi delle cure nelle case di cura. Ora, per\u00f2, spese di assistenza (un nuovo concetto!), in parte esorbitanti, gravano in maniera molto pi\u00f9 pesante sui pazienti, poich\u00e9 in esse si infila di tutto. Qui ci vuole assolutamente trasparenza.</p><p>\u00c8 ora di porre mano a questi correttivi da apportare al finanziamento delle cure!</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":"Egerszegi-Obrist Christine","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1506643200000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1770756156787)\/","SubmissionDate":"\/Date(1395360000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4912,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}