{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20141066,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20141066,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.1066","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Attuare in Svizzera la strategia dell'OMS per la medicina tradizionale e complementare","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L'Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) ha di recente pubblicato la sua strategia per la medicina tradizionale e complementare per il prossimo decennio (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023).</p><p>Lo scopo di questa strategia \u00e8 aiutare gli Stati membri a:</p><p>1. sfruttare il potenziale della medicina tradizionale e complementare per la salute, il benessere e per un'assistenza sanitaria incentrata sull'essere umano;</p><p>2. favorire, laddove opportuno, un impiego sicuro ed efficace della medicina tradizionale e complementare mediante la regolamentazione, la ricerca e l'integrazione di prodotti, terapie e terapeuti di medicina tradizionale e complementare nei sistemi sanitari.</p><p>Chiedo pertanto al Consiglio federale come intende attuare in Svizzera la strategia dell'OMS per la medicina tradizionale e complementare.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La strategia dell'Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 (OMS) sulla medicina tradizionale e complementare (\"The WHO Traditional Medicine (TM) Strategy 2014-2023\") \u00e8 rivolta a tutti i Paesi. Mentre in quelli pi\u00f9 poveri, in particolare africani, questo tipo di medicina supplisce parzialmente a un'assistenza sanitaria insufficiente, nei Paesi benestanti viene data la priorit\u00e0 alla libert\u00e0 di scelta dei pazienti e allo scambio a livello mondiale di tradizioni sviluppatesi a livello regionale. La strategia dell'OMS si concentra sugli aspetti comuni a tutti i Paesi, come la formazione, la sicurezza dei prodotti e l'integrazione di diversi sistemi di medicina.</p><p>Avendo adottato l'articolo costituzionale sulla medicina complementare (art. 118a della Costituzione federale), la Svizzera \u00e8 gi\u00e0 tenuta, in virt\u00f9 della propria Costituzione, a considerare la medicina complementare. I lavori di attuazione di questa disposizione sono in corso. Nella primavera del 2011, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha designato un gruppo di accompagnamento per l'applicazione concreta dell'articolo; i lavori riguardano essenzialmente gli stessi aspetti contemplati dalla strategia dell'OMS.</p><p>Nella revisione della legge sugli agenti terapeutici attualmente in corso, il Consiglio federale propone alcune facilitazioni per l'omologazione dei medicamenti della medicina complementare. In particolare saranno semplificati in modo sostanziale i requisiti per l'omologazione di farmaci utilizzati tradizionalmente, non soggetti all'obbligo di prescrizione e contenenti principi attivi di origine vegetale o sintetica. La Svizzera continua altres\u00ec a collaborare in seno a gruppi di esperti del Consiglio d'Europa che s'impegnano, tra l'altro, per un impiego sicuro di medicamenti della medicina tradizionale e complementare di elevata qualit\u00e0. L'implementazione della strategia dell'OMS a livello europeo pu\u00f2 cos\u00ec essere sostenuta e accompagnata in questo contesto.</p><p>L'avamprogetto di revisione parziale della legge sulle professioni mediche prevede che conoscenze di medicina complementare siano insegnate nella formazione per le professioni mediche universitarie. La regolamentazione della formazione di terapeuti non medici nell'ambito della medicina complementare \u00e8 di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, che informa l'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) sull'avanzamento dei lavori. Infine, per quanto concerne l'assunzione dei costi per le prestazioni di medicina complementare da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), il DFI propone di equiparare le quattro specialit\u00e0 di medicina complementare alle altre specialit\u00e0 mediche gi\u00e0 rimborsate dall'AOMS, presupponendo per principio il carattere di prestazione obbligatoria. Di conseguenza, singole prestazioni erogate nell'ambito di queste quattro specialit\u00e0 sono riesaminate secondo i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicit\u00e0 soltanto se questi criteri sono messi in discussione in modo fondato (accertamento del carattere controverso di una prestazione). Il DFI e l'UFSP hanno informato della procedura le cerchie interessate invitandole a collaborare all'elaborazione dei relativi criteri e processi. I lavori sono in corso.</p><p>In adempimento dei postulati 14.3094 e 14.3089, \"L'articolo costituzionale 118a sulla medicina complementare a cinque anni dalla sua adozione. Stato dell'attuazione e prospettive\", il Consiglio federale presenter\u00e0 nella prima met\u00e0 del 2015 un breve rapporto che illustrer\u00e0 in modo pi\u00f9 dettagliato lo stato dei lavori.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1417132800000)\/","SubmittedBy":"Graf-Litscher Edith","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1417132800000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750803528900)\/","SubmissionDate":"\/Date(1410998400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4915,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Salute"}}