{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143466,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20143466,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.3466","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Convenzione di Lisbona. La decisione del Tribunale federale avr\u00e0 ripercussioni sull'autonomia delle scuole universitarie?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La questione del riconoscimento dei diplomi stranieri per l'accesso a un corso di studio universitario \u00e8 stata fino ad oggi competenza della scuola universitaria stessa. Come raccomandato dalla Conferenza dei rettori delle universit\u00e0 svizzere, per l'ammissione era generalmente richiesta una maturit\u00e0 riconosciuta dalla Confederazione o un diploma estero equivalente. </p><p>Il Tribunale federale ha messo in discussione questa prassi mediante la sua decisione dello scorso marzo (DTF 2C_457/2013) con la quale dichiara che la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea, la cosiddetta Convenzione di Lisbona, prevale rispetto all'autonomia delle scuole universitarie. Il Tribunale federale \u00e8 giunto alla conclusione che, diversamente dalla prassi universitaria impiegata finora, la Convenzione di Lisbona \u00e8 direttamente applicabile. Conferisce inoltre agli studenti stranieri provenienti dai Paesi membri il diritto di accesso diretto alle scuole universitarie svizzere. </p><p>Il Consiglio federale ha stipulato la Convenzione di Lisbona, entrata in vigore per la Svizzera nel 1999, senza l'approvazione del Parlamento. \u00c8 pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Quando ha sottoscritto la Convenzione era consapevole del fatto che quest'ultima avrebbe limitato notevolmente l'autonomia delle scuole universitarie svizzere e, in particolare, la loro facolt\u00e0 di regolare l'ammissione ai corsi di studio? </p><p>2. Nonostante la Convenzione di Lisbona, le scuole universitarie possono continuare a regolare e limitare l'ammissione degli studenti stranieri applicando una normativa apposita? Quali scuole universitarie applicano gi\u00e0 una normativa di questo tipo? </p><p>3. Le scuole universitarie svizzere richiedono il superamento di un esame di maturit\u00e0 molto complesso per mantenere alto il livello dei corsi di studio. Cosa intende fare per evitare che i diplomati dei licei svizzeri siano svantaggiati nell'accesso ai corsi universitari rispetto ai titolari di un diploma straniero e per fare in modo che la qualit\u00e0 degli studi non risenta della decisione del TF? </p><p>4. Come giudica la decisione del TF alla luce dell'approvazione popolare dell'iniziativa \"contro l'immigrazione di massa\"?</p><p>5. Quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla disdetta della Convenzione di Lisbona?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2. Convinto che la promozione della mobilit\u00e0 internazionale per le universit\u00e0 svizzere sia un aspetto fondamentale della cooperazione internazionale in materia di formazione e ricerca, il 6 marzo 1991 il Parlamento ha approvato diverse convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO nell'ambito dell'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle universit\u00e0, dell'equivalenza dei periodi di studi universitari, del riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi di studi superiori (ad es. la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle universit\u00e0, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, RS 0.414.1) permettendo in tal modo l'adesione della Svizzera (RU 1991 2000). In base all'articolo 2 del decreto federale del 22 marzo 1991 sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilit\u00e0 (RU 1991 1972) e dopo un'indagine conoscitiva presso le universit\u00e0, il 24 marzo 1998 il Consiglio federale ha firmato la Convenzione di Lisbona elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO (Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea dell'11 aprile 1997).</p><p>Gli obblighi in materia di ammissione contenuti nella Convenzione di Lisbona si basano essenzialmente sul principio di non discriminazione. Le Parti e, di conseguenza, le universit\u00e0 continuano a disporre di un'ampia autonomia in materia di ammissione di studenti stranieri. Nella sentenza menzionata, il Tribunale federale in primo luogo osserva che l'articolo IV.1 della Convenzione di Lisbona \u00e8 direttamente applicabile e rinvia il caso all'autorit\u00e0 inferiore affinch\u00e9 prenda una nuova decisione. Il Tribunale federale fa notare inoltre che non viene meno l'autonomia delle universit\u00e0, dal momento che queste possono sempre limitare l'accesso se rilevano la mancanza di un'equivalenza, sulla base di elementi oggettivi e in modo non discriminatorio.</p><p>Le varie deroghe generali e specifiche previste dalla Convenzione rispecchiano la volont\u00e0 delle Parti di poter adottare, nella regolamentazione delle ammissioni, misure adatte alle proprie esigenze. Nella prassi dei diversi partner europei si pu\u00f2 annoverare un sufficiente numero di esempi di misure sovrane, quali tasse universitarie pi\u00f9 elevate, contingenti o quote nei confronti di studenti stranieri. Lo stesso vale per la Svizzera. Presso l'Universit\u00e0 di San Gallo, per esempio, la quota di studenti stranieri non pu\u00f2, per legge, superare il 25 per cento e diverse universit\u00e0 svizzere (p.es. l'Universit\u00e0 della Svizzera italiana) chiedono agli studenti stranieri tasse pi\u00f9 elevate.</p><p>Dal 1993 esiste un servizio di informazione, dipendente dalla Conferenza dei rettori delle universit\u00e0 svizzere, che si occupa di questioni relative al riconoscimento internazionale di diplomi e titoli accademici (Swiss ENIC-NARIC) (<a href=\"http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic.html?L=0\">http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic.html?L=0</a>, disponibile in francese e tedesco). Il servizio fa parte delle reti internazionali che operano in quest'ambito e intrattiene contatti regolari con i servizi di ammissione degli istituti universitari. Grazie al coordinamento sul piano nazionale e internazionale e alle informazioni elaborate in modo specifico per ogni Paese, gli uffici competenti per l'ammissione alle universit\u00e0 ricevono un aiuto importante per ridurre il loro onere amministrativo.</p><p>3. Il diploma svizzero di maturit\u00e0 liceale, i cui requisiti sono molto alti, consente e continuer\u00e0 a consentire l'accesso agli studi universitari e l'ammissione in tutte le universit\u00e0 svizzere. Una formazione pregressa compiuta all'estero deve corrispondere a una maturit\u00e0 liceale svizzera per quanto riguarda le materie, il numero di ore di lezione e la durata degli studi. In generale, in nome del principio di non discriminazione, un diploma straniero pu\u00f2 essere accettato \"a meno che non si possa provare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella parte in cui la qualifica \u00e8 stata ottenuta e le condizioni di accesso nella parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica\". Come gi\u00e0 accennato, in base alla Convenzione di Lisbona le universit\u00e0 possono richiedere esami aggiuntivi o imporre limitazioni in base alle loro capacit\u00e0.</p><p>4./5. L'attuazione dell'iniziativa \"contro l'immigrazione di massa\" nell'ambito della formazione e della ricerca \u00e8 in corso di accertamento. Si deve considerare che la Convenzione di Lisbona consente esplicitamente alle parti di adottare misure di ammissione selettive (p.es. il numero chiuso), purch\u00e9 un simile sistema non comporti discriminazioni. L'Universit\u00e0 di San Gallo pratica gi\u00e0 questa politica e anche i politecnici federali dal 15 febbraio 2013 possono, in base alle loro capacit\u00e0, limitare l'ammissione di studenti con formazione pregressa compiuta all'estero a un semestre successivo del bachelor o agli studi di master. Un'eventuale disdetta della Convenzione da parte della Svizzera, dunque, non comporterebbe vantaggi relativi alle possibili limitazioni delle ammissioni. Al contrario, verrebbe meno l'invito alla non discriminazione nei confronti degli studenti svizzeri all'estero.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1409097600000)\/","SubmittedBy":"Riklin Kathy","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1411689600000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|32","Category":null,"Modified":"\/Date(1690526739353)\/","SubmissionDate":"\/Date(1403049600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4914,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Formazione"}}