{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143591,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20143591,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.3591","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Valutazione dei danni agli edifici dopo un sisma","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>In Svizzera i terremoti sono relativamente rari. Grazie alla costruzione di edifici stabili e alla bassa intensit\u00e0 dei fenomeni sismici, negli ultimi tempi i danni agli immobili sono stati nulli o tutt'al pi\u00f9 minimi. Non vi \u00e8 comunque alcuna garanzia che sar\u00e0 sempre cos\u00ec. Anche in Svizzera possono verificarsi forti terremoti con conseguenze rilevanti ed \u00e8 incontestato che, oltre alla sofferenza umana, ci\u00f2 provocherebbe anche danni finanziari. Occorre tuttavia interrogarsi anche sulla sicurezza degli edifici dopo un sisma. Dopo ogni evento deve poter essere effettuata una valutazione professionale e in tempi utili della stabilit\u00e0 degli edifici. Gli abitanti vogliono sapere se il loro immobile \u00e8 ancora abitabile o se vi \u00e8 un rischio di crolli. L'accertamento della stabilit\u00e0 degli edifici \u00e8 importante anche per le autorit\u00e0, dal momento che un'eventuale messa a disposizione di alloggi \u00e8 di loro competenza. Su questo sfondo invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. La valutazione della stabilit\u00e0 degli edifici dopo un sisma rientra nella sfera di responsabilit\u00e0 dei cantoni o della Confederazione?</p><p>2. Esistono gi\u00e0 organizzazioni o istituzioni che dispongono delle competenze e delle risorse necessarie per svolgere questi compiti?</p><p>3. Com'\u00e8 garantita un'eventuale collaborazione tra Confederazione e cantoni?</p><p>4. In generale la Confederazione dove intravede un bisogno d'intervento per poter impiegare le risorse disponibili in modo rapido, coordinato e mirato in caso di terremoto?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Di principio, i cantoni sono responsabili della protezione della popolazione (legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, RS 520.1). Spetta dunque a loro organizzare ed eseguire le valutazioni degli edifici dopo un sisma. La competenza della Confederazione riguarda gli eventi dannosi di portata nazionale, ovvero in caso di sisma che interessa diversi cantoni contemporaneamente. In tale circostanza, lo Stato Maggiore federale in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (SMF NBCN; ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) coordina i provvedimenti della Confederazione e dei cantoni come pure l'impiego delle risorse aggiuntive necessarie (per es. il contributo di esperti nella valutazione degli edifici). L'impiego delle risorse disponibili a livello federale avviene secondo il principio di sussidiariet\u00e0.</p><p>2. Direzione e organizzazione: finora soltanto alcuni cantoni ad elevato rischio sismico si sono occupati concretamente di questo tema. Per questo motivo, i piani di prevenzione e di intervento per tali campagne di valutazione sono solo parzialmente disponibili o in elaborazione. Il cantone pi\u00f9 avanzato \u00e8 il Vallese. Fatta eccezione per questo cantone, per ora non sono ancora stati formati esperti nella valutazione degli edifici dopo un sisma. A tal fine si devono coinvolgere esclusivamente persone formate e soprattutto qualificate.</p><p>Sono tuttora in corso, e dovrebbero concludersi entro fine 2016, i chiarimenti sulla regolamentazione della ripartizione dei compiti e dei ruoli tra cantoni, Confederazione, associazioni professionali e gestori di infrastrutture a rischio.</p><p>In Svizzera esistono due metodi per valutare l'agibilit\u00e0 degli edifici dopo un sisma:</p><p>a. il \"Manuale per la valutazione degli edifici dopo un terremoto. Valutazione dell'agibilit\u00e0 degli edifici residenziali\" (Ufficio federale della protezione della popolazione, Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, Associazione svizzera d'assicurazioni, settembre 2010). Gli esperti edili che utilizzano questo metodo valutano gli edifici residenziali con una struttura semplice soprattutto sulla base di un'analisi dei danni visibili;</p><p>b. l'adeguamento da parte del cantone del Vallese del metodo ufficiale di valutazione del dipartimento italiano della protezione civile. Questo metodo consente agli ingegneri civili di formulare una valutazione sulla base dei danni visibili e di elaborare un'analisi della resistenza strutturale degli edifici.</p><p>3. Come gi\u00e0 menzionato, spetta ai cantoni organizzare ed eseguire le valutazioni degli edifici dopo un terremoto. Dal 2001 la Confederazione coordina le sue attivit\u00e0 nell'ambito della prevenzione sismica mediante un programma di misure aggiornato ogni quattro anni e presentato al Consiglio federale per approvazione. I dettagli della collaborazione operativa tra Confederazione e cantoni per la valutazione della stabilit\u00e0 degli edifici sono disciplinati, per il periodo 2013-2016, nell'ambito di tale programma (decreto del Consiglio federale del 30 gennaio 2013).</p><p>4) In futuro la Svizzera dovr\u00e0 disporre di un sistema unico per valutare l'agibilit\u00e0 degli edifici dopo un sisma. Tale sistema, da concordare con i cantoni, dovr\u00e0 coinvolgere sia esperti edili che ingegneri civili.</p><p>In caso di sisma di grande entit\u00e0:</p><p>a. le risorse necessarie per la valutazione degli edifici (personale, materiale, conoscenze specifiche) devono essere coordinate a livello nazionale;</p><p>b. i cantoni devono disporre di piani di intervento concreti per la valutazione degli edifici e</p><p>c. le condizioni quadro per la formazione e l'impiego di esperti provenienti da tutta la Svizzera devono essere definite in anticipo.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1409097600000)\/","SubmittedBy":"Schl\u00e4fli Urs","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1411689600000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52|2846","Category":null,"Modified":"\/Date(1690526621353)\/","SubmissionDate":"\/Date(1403222400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4914,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente|Pianificazione territoriale e alloggi"}}