{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143729,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20143729,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.3729","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Adesione della Svizzera al sistema d'informazione IMI per verificare la validit\u00e0 delle qualifiche professionali estere","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alla domanda seguente:</p><p>Che cosa fa per consentire alla Svizzera di aderire al sistema d'informazione del mercato interno europeo (IMI)?</p>","ReasonText":"<p>L'IMI \u00e8 un'applicazione online che consente alle autorit\u00e0 nazionali, regionali e locali di comunicare in modo rapido e semplice con le amministrazioni pubbliche di altri Paesi. L'accesso a questo sistema permetterebbe alle autorit\u00e0 sanitarie federali e cantonali di verificare se una data qualifica professionale autorizza il titolare a esercitare nel suo Paese d'origine, per esempio, l'attivit\u00e0 di medico e, se no, di adottare le necessarie misure per tutelare i pazienti (p. es. emanando un divieto all'esercizio della professione).</p><p>La Commissione delle professioni mediche (Mebeko) riconosce al momento i diplomi conseguiti in uno Stato membro dell'UE/AELS senza verificare se il titolare \u00e8 autorizzato all'esercizio dell'attivit\u00e0 medica nel suo Paese d'origine.</p><p>Per esempio il titolare di un diploma tedesco di medico riconosciuto dalla Confederazione al quale la competente autorit\u00e0 tedesca non ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della professione pu\u00f2, in virt\u00f9 del diploma riconosciuto in Svizzera, esercitare un'attivit\u00e0 di medico dipendente nel nostro Paese. Questa possibilit\u00e0 di aggirare il divieto all'esercizio della professione nel Paese d'origine a scapito della sicurezza dei pazienti svizzeri \u00e8 inammissibile e va pertanto impedita.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Secondo il Consiglio federale, il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) sarebbe utile alle autorit\u00e0 federali e cantonali incaricate del riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), nella sua funzione di capofila nell'attuazione dell'allegato III all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), ha gi\u00e0 notificato nel novembre del 2012 alla Commissione europea la sua intenzione di aderire al sistema IMI. Quest'ultima ha accolto positivamente la richiesta, ma le pratiche hanno subito una battuta di arresto dopo la votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare \"contro l'immigrazione di massa\".</p><p>Per quanto riguarda le professioni mediche universitarie (tra le quali rientra anche quella del medico), la verifica delle qualifiche professionali (ossia dei diplomi) \u00e8 un compito ben distinto dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. La verifica e il riconoscimento delle qualifiche professionali incombono alla Commissione delle professioni mediche (Mebeko), mentre il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica spetta ai cantoni. Una persona che non \u00e8 pi\u00f9 autorizzata a praticare subisce di fatto il ritiro dell'autorizzazione al libero esercizio della professione, ma non la revoca dei suoi diplomi. Spetta quindi in primo luogo ai cantoni, eventualmente coadiuvati dall'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica e dalla SEFRI, verificare che sui professionisti intenzionati a stabilirsi sul loro territorio non gravi un divieto all'esercizio della professione nel Paese d'origine.</p><p>Per tutte le persone che praticano la professione in modo dipendente, il controllo in merito a eventuali divieti disposti nel Paese d'origine incombe ai datori di lavoro, segnatamente agli ospedali. Questo controllo rientra nei loro obblighi di diligenza.</p><p>Va osservato che, per i prestatori di servizi che lavorano per 90 giorni al massimo nel nostro Paese, la verifica se la persona \u00e8 autorizzata a praticare la professione nel suo Paese d'origine \u00e8 effettuata in modo sistematico. Per tutti coloro che intendono stabilirsi in Svizzera, l'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE (recepita nell'allegato ALCP) permette gi\u00e0 di verificare se una persona \u00e8 autorizzata all'esercizio della professione nel suo Paese d'origine; a tal fine non \u00e8 necessario avere aderito al sistema IMI. Le autorit\u00e0 competenti svizzere possono gi\u00e0 ora chiedere informazioni su sanzioni disciplinari o penali o su fatti gravi e precisi suscettibili di ripercuotersi sull'esercizio della professione in questione.</p><p>La legge sulle professioni mediche \u00e8 attualmente sottoposta a revisione. Il progetto \u00e8 stato dibattuto in Consiglio nazionale come seconda Camera. Si tratta ora di eliminare le divergenze con il Consiglio degli Stati. La revisione proposta prevede che qualsiasi persona esercitante una professione medica sia iscritta nel Registro delle professioni mediche (MedReg). Il Consiglio nazionale ha inoltre deciso che nel registro siano riportate eventuali misure disciplinari, basate sul diritto cantonale, disposte nei confronti di un dato professionista. Questa soluzione semplifica il compito delle autorit\u00e0 cantonali e concorre a migliorare la sicurezza dei pazienti.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1417132800000)\/","SubmittedBy":"Schmid-Federer Barbara","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1418342400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|32|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1763103732170)\/","SubmissionDate":"\/Date(1410912000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4915,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Formazione|Salute"}}